Terzo cambio d’abito per il bonus fiscale. Reintrodotte le aliquote differenziate
Nell’ambito delle modifiche che la manovra per il 2019 ha apportato agli strumenti agevolativi già vigenti, occupano un primo piano quelle aventi ad oggetto la disciplina del credito di imposta ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3, del d.l. n. 145/2013. Il bonus fiscale giunge, ormai, al suo terzo cambio di abito, con un’inversione di tendenza che lo riporta a una formula molto più vicina alla versione iniziale.
In particolare, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e, pertanto, nel corso del 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare):
- sono applicate due aliquote differenziate in base alla tipologia di spesa ammissibile. La percentuale di aiuto è pari al 50% delle spese agevolabili rappresentate dal costo del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in attività di ricerca e sviluppo e dai costi per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, start-up innovative e PMI innovative indipendenti. Per tutte le altre spese ammissibili, la percentuale di aiuto è fissata al 25%;
- l’ammontare annuale massimo di credito di imposta riconoscibile a ciascuna impresa è ridotto a 10 milioni di euro (per gli anni 2017 e 2018, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2017, tale limite, si ricorda, era pari a 20 milioni di euro);
- sono ridefinite alcune categorie di spese ammissibili, al fine di rendere possibile la reintroduzione delle aliquote differenziate. Di fatti, le spese del “personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo” sono distinte in: spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato; spese del personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato.
Le spese relative a “contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi” sono distinte in:
- spese per contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché per contratti stipulati con Start-up innovative e Pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Le imprese con cui sono sottoscritti i contratti di ricerca non devono essere appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente;
- spese per contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate in precedenza per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
È aggiunta una ulteriore categoria di spese agevolabili, rappresentata dai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. La norma specifica che tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.
Per quanto riguarda la modalità di calcolo, è confermato il metodo dell’approccio incrementale; il credito d’imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza (rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta di riferimento 2012-2014) proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato e ai contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con Startup innovative e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile e nella misura del 25% sulla parte residua. Verrebbero, pertanto, assoggettate alla percentuale del 25% le spese per il personale con rapporto di lavoro autonomo e diverso dal lavoro subordinato, i costi di ricerca relativi a contratti stipulati con imprese non qualificabili come start-up innovative e PMI innovative, le spese per strumenti, attrezzature, competenze e privative industriali, le spese per forniture, materiali e prodotti analoghi impiegati nelle attività di R&S.
Indicazioni dettagliate sono introdotte, poi, con riferimento agli obblighi documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta, che troveranno applicazione già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. La norma sancisce quanto anticipato nei documenti di prassi e, in particolare, che l’utilizzabilità del credito di imposta in compensazione può avvenire solo a seguito dell’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. In ogni caso, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Solo per tali imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese beneficiarie del bonus sono, inoltre, chiamate a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle stesse attività o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nell’ipotesi in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario. Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi previsti dal DM del 27 maggio 2015.
Si ricorda che il credito di imposta è stato riconosciuto anche ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Le legge di bilancio ha fornito, al riguardo, un’interpretazione autentica della disposizione normativa. La stessa deve essere interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.