L’accesso sarà completamente gratuito per l’investitore ed è indicato un termine molto breve per giungere alla decisione che dirime la controversia. Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie – fino ad un importo richiesto di 500.000 euro – relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio
Inizia un nuovo percorso di ADR (Alternative Dispute Resolution) presso la Consob che recentemente ha approvato il regolamento dell’ACF e cioè, dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (delibera n. 19602 del 4 maggio 2016).
La Consob avvia così un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie caratterizzato dall’adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, seguendo lo schema – ritenuto di successo – dell’ABF Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia. L’obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori.
Al riguardo appare utile ricordare che questa novità trae origine da una modifica legislativa adottata con il D.lgs. 130/2015 di recepimento della Direttiva 2013/11/UE relativa agli «ADR per i consumatori». Con le nuove norme era stata infatti prevista la possibilità per la Consob – nelle materie di competenza – di avviare un sistema ADR similare a quello ABF della Banca d’Italia. La norma era stata inserita su richiesta convergente delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato proprio per consentire l’allineamento della disciplina primaria relativa alla Consob con quella della Banca d’Italia.
Più precisamente il legislatore ha stabilito che i soggetti nei cui confronti la Consob esercita l’attività di vigilanza debbono aderire a sistemi ADR quando la lite sorge con investitori diversi dai clienti professionali; a tal fine si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata adesione (analogamente a quanto previsto per la materia bancaria con il sistema ABF). È stato quindi attribuito alla Consob un potere di regolamentazione della procedura e della composizione dell’organo decidente in modo che sia assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.
Le procedure ADR originariamente previste e tuttora operative di conciliazione e di arbitrato, amministrate dalla Camera costituita presso la Consob cesseranno la loro attività nei prossimi mesi non appena sarà operativa la nuova procedura. E la differenza sostanziale, che dovrebbe consentire il successo del nuovo sistema di Arbitrato, è costituita proprio dall’obbligo di adesione posto a carico dei soggetti vigilati (sinora non prevista).
L’accesso all’Arbitro sarà completamente gratuito per l’investitore ed è indicato un termine molto breve per giungere alla decisione che dirime la controversia (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Potranno essere sottoposte all’ACF presso la Consob le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.
Al riguardo occorre ricordare che nella materia dei contratti finanziari è previsto l’obbligo di esperire la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e in alternativa alla procedura conciliativa il ricorso all’Arbitro istituito presso la Consob.
Per la presentazione e la gestione del ricorso è stata prevista una procedura telematica che dovrebbe garantire l’efficace e tempestivo funzionamento del sistema. Ciò consentirà all’investitore di essere guidato nella fase di predisposizione del ricorso, evitando il possibile invio di istanze incomplete o incoerenti. Il sistema consentirà la condivisione in tempo reale di tutti i documenti prodotti dalle parti nel corso della procedura, garantendo rapidità ed economia degli adempimenti. Tuttavia, nella fase di avvio e per semplificare l’accesso a chi non è particolarmente avvezzo agli strumenti informatici (e che non intende avvalersi dell’ausilio di procuratori o associazioni dei consumatori), per i primi due anni sarà possibile inviare i ricorsi in formato cartaceo.
La procedura consentirà sia all’investitore, sia all’intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si concluderà con una decisione dell’Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell’investitore, potrà stabilire a carico dell’intermediario l’obbligo di risarcire i danni subìti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari.
Appare utile rimarcare che il Collegio ACF accoglierà la domanda proposta dal ricorrente quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne riterrà sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetterà all’intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori.
La decisione del Collegio non sarà vincolante per l’investitore che potrà comunque ricorrere all’autorità giudiziaria. Nel caso in cui l’intermediario non dovesse dare esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell’Arbitro e, a cura e spese dell’intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario per una durata di sei mesi.
L’Arbitro avrà una organizzazione che si articola in un Collegio decidente e in una Segreteria tecnica della Consob avente compiti di supporto.
La composizione del Collegio arbitrale riflette l’esigenza di rappresentare al suo interno i diversi interessi coinvolti. Pertanto, oltre al presidente e due membri che sono nominati direttamente dalla Consob, gli altri due membri sono nominati sempre dalla Consob su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.
Si consolida, quindi, nell’ordinamento italiano il ruolo delle Autorità amministrative indipendenti nell’ambito della fornitura di servizi di ADR particolarmente qualificati secondo quanto espressamente stabilito dal legislatore con il recepimento della Direttiva 2013/11/UE che assegna alle stesse anche il ruolo di Autorità competenti sui medesimi sistemi di risoluzione alternative delle controversie.
Tale scelta legislativa sancisce indirettamente il successo dell’Arbitro Bancario Finanziario (che si appresta ad aggiornare il suo procedimento e ad allargare il numero dei Collegi territoriali) che diviene così – dopo oltre sei anni di attività – un modello di ADR pronto a circolare anche in altri settori vigilati ove il ruolo dell’Autorità costituisce il cardine per la sua efficienza ed efficacia.
Altre Autorità indipendenti potranno istituire sistemi conciliativi (sul modello Agcom o Aeegsi) o aggiudicativi (sul modello ABF e ACF) e in particolare l’Ivass per il settore assicurativo ove un sistema adeguato di ADR potrebbe consentire esiti rapidi ed efficaci, contribuendo a consolidare buone prassi (ma si pensi anche all’ART Autorità per la Regolazione dei Trasporti per la materia di competenza).