Il “nuovo” redditometro e le procedure operative

Marco FiorentinoL’accertamento sintetico si applica a far data dal periodo d’imposta 2009 ed è consentito solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato è pari ad almeno il 20%

 

Il redditometro quale strumento di rettifica del reddito dichiarato dalle persone fisiche trova il suo inquadramento nell’art. 38 comma 3 e successivi del DPR 600/1973. Nel corso del tempo è stato più volte rimaneggiato, anche alla luce degli scarsi risultati ottenuti in termini di recupero di gettito e oggi trova una nuova regolamentazione con il D.M. del 24.12.2012.

Anche l’Agenzia delle Entrate (AGE) è intervenuta a chiarire la tematica con le circolari n. 24 del 31.07.2013 e n.6 dell’11.03.2014.
Il presupposto del redditometro è che la disponibilità di un bene, nonché tutte le spese sostenute, devono trovare la loro ragione in un reddito dichiarato e idoneo a sopportarle.
L’accertamento sintetico basato sul “redditometro” consiste, quindi, in una ricostruzione induttiva del reddito di una persona fisica mediante l’utilizzo di alcuni indicatori di capacità contributiva, cui vengono applicati determinati coefficienti moltiplicatori.
In sostanza, l’AGE ha il potere di rideterminare il reddito, laddove esso sia incoerente con le spese effettivamente (o presuntivamente) sostenute, utilizzando qualunque informazione proveniente da qualsiasi fonte, prendendo a base anche beni a disposizione del contribuente, a prescindere dalla proprietà degli stessi.

Ruolo centrale riveste il nucleo familiare, dove è necessario distinguere tra famiglia anagrafica e famiglia fiscale (solitamente più estesa di quella anagrafica).
Nell’ambito di tale nucleo l’AGE tende ad identificare il cc.dd. “lifestage” che è funzione di molteplici informazioni (es. modello Unico, 730 e 770) e di indagini ad hoc.
Nel concreto, viene attribuito ad ogni contribuente un lifestage in funzione del nucleo familiare, dell’area territoriale di appartenenza, delle abitudini di vita e di consumo. Tale lifestage viene poi comparato con i redditi dichiarati dalla “famiglia fiscale” in funzione di macrocategorie di beni elencate nelle norme di legge e con i valori parametrali di spesa media dichiarati dall’ISTAT.

Una volta individuati gli elementi indicatori della capacità contributiva, la determinazione del reddito è determinata nei tre step successivi:
1) I beni o servizi indice di capacità contributiva sono suddivisi in classi omogenee e a ciascuna classe viene attribuito un valore numerico che rappresenta la spesa connessa alla disponibilità del bene o servizio.
2) Questo valore viene poi moltiplicato per un coefficiente che identifica la propensione media al consumo e che rappresenta la quota di reddito che mediamente viene destinata al tipo di spesa.
3) Il valore somma rappresenta il reddito sintetico attribuibile al contribuente.

Le verifiche del redditometro si muovono, sostanzialmente, lungo alcune direttrici di cash out del contribuente di seguito riportate:
A) Gli incrementi patrimoniali e la determinazione della quota di risparmio nell’anno sono dati dagli acquisti effettuati nell’anno di beni o servizi “sentinella”.
B) Le spese certe riguardano le informazioni presenti all’Anagrafe Tributaria in funzione di macro-categorie di spese individuate dal D.M. del 24.12.2012.

Il bene immobile per eccellenza individuato dall’Ufficio è l’abitazione dove il contribuente dichiara di avere residenza, posseduta a diverso titolo (proprietà, locazione, uso gratuito). È importante sottolineare che il nuovo strumento considera tutte le abitazioni nella disponibilità del contribuente, comprese quelle all’estero, a qualsiasi titolo siano detenute. Vanno invece escluse tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso strumentale come specificato dall’articolo 2, comma 2, del Decreto.
Qualora l’Ufficio non riesca ad individuare la tipologia di possesso dell’immobile, al fine della definizione del maggior reddito, viene considerata una quota di spesa per “fitto figurativo”.
C) Le spese per elementi certi sono riconducibili alle spese di mantenimento dei beni certi e riscontrabili, tra i quali, ad esempio, i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti.
D) Le spese di beni e servizi di uso corrente sono quelle la cui ripartizione è mutuata dall’Istat annualmente in relazione alla tipologia del nucleo familiare e area geografica di appartenenza.

Sono esclusi dall’applicazione del redditometro alcuni beni indice, tra i quali, i fabbricati ad uso abitativo non a disposizione in quanto locati a terzi o concessi in comodato a soggetti diversi dai familiari a carico, i beni o servizi se relativi esclusivamente all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, i collaboratori familiari addetti all’assistenza di infermi e invalidi, imbarcazioni a vela e a motore secondo determinati parametri fissati e tutti gli altri beni che emergono dall’Anagrafe Tributaria. Dopo la selezione del contribuente e il reperimento delle informazioni utili, l’AGE notifica al contribuente l’invito a comparire innanzi l’Ufficio per compilare un questionario informativo ai fini dell’accertamento.
Il contribuente è obbligato a recarsi presso gli Uffici Finanziari preposti nella data prefissata, pena una sanzione amministrativa.
La notifica è lo strumento con il quale l’Ufficio consente al contribuente di dimostrare che il suo reddito è coerente con le spese sostenute e accertate in corso d’anno.
Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte.
Nel caso in cui l’AGE e il contribuente non trovino l’accordo, viene notificato l’avviso di accertamento.
In tal caso il contribuente può decidere di pagare, di versare solo le sanzioni e di proporre ricorso per la sola imposta ovvero di presentare ricorso avverso l’avviso di accertamento e sospendere il pagamento.

L’accertamento sintetico si applica a far data dal periodo d’imposta 2009 ed è consentito solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato è pari ad almeno il 20%.
La difesa del contribuente deve avvenire lungo due direzioni. È necessario giustificare sia la provenienza del maggior reddito percepito (se si tratta di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile) e sia la provvista delle maggiori spese sostenute (eredità, donazioni, comodato, vincite, prestiti, ecc.).
Si deve dire che le nuove tecniche appaiono certamente più adeguate rispetto a quelle del passato. Tuttavia, tenuto conto della immensa platea cui tale strumento può essere applicato, occorre rimarcare il rischio che, senza un adeguato sistema di controllo sulle attività istruttrici, la scelta di quale contribuente in concreto accertare possa avvenire su base casuale, o peggio ancora. Vedremo.