Il regolamento Consob sull’Equity Crowdfunding

Dal 3 gennaio 2018 anche le piccole e medie imprese possono accedere al mercato dei capitali attraverso l’equity – crowdfunding, inizialmente, riservato esclusivamente alle startup e PMI innovative

Com’è noto il Crowdfunding costituisce una innovativa modalità di finanziamento, attuata attraverso l’utilizzo di portali on line specializzati, rivolgendosi ad una platea di potenziali benefattori e/o investitori.
Il termine crowdfunding deriva infatti dalla fusione delle parole inglesi “crowd”: folla e “funding”: finanziamento, ovvero “trovare fondi presso la folla”.

Diverse sono le forme in cui può essere strutturata un’operazione di crowdfunding, potendo prevedersi delle donazioni da parte di benefattori (donation), oppure un finanziamento a titolo di capitale di debito che prevede la corresponsione di interessi (lending) o ancora una partecipazione degli investitori al capitale di rischio della società finanziata attraverso la sottoscrizione di “strumenti finanziari”, quest’ultima forma viene definita “equity crowdfunding”.

Inizialmente in Italia in ricorso all’equity crowdfunding era riservato soltanto alle startup e alle PMI Innovative, solo successivamente la Consob con la delibera 29/11/2017 n. 20204, modificando il precedente Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line (Delibera n. 18592 del 26.06.2013) ha esteso la possibilità a tutte le PMI che rispondano a certi requisiti di accedere allo strumento dell’equity crowdfunding, ulteriori modifiche sono state apportate poi dalla Delibera n. 20264 del 17.01.2018.

Il suddetto Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line prevede adesso la possibilità di accedere ad un’operazione di equity crowfunding ai seguenti soggetti, definiti “offerenti”:
1) Piccole e Medie imprese;
2) Startup innovative, comprese quelle a vocazione sociale;
3) PMI Innovative;
4) organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investono prevalentemente in piccole e medie imprese;
5) società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.

La raccolta del capitale di rischio da parte degli “offerenti” avviene attraverso l’utilizzo di una piattaforma on line (“portale”) che ha appunto la funzione di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di capitali (art. 2).
I soggetti che esercitano professionalmente il servizio di gestione dei portali, definiti dal Regolamento con il termine “gestori”, sono tenuti all’iscrizione in un apposito Registro tenuto dalla Consob (Artt. 4-5).

Nel suddetto Registro devono essere indicati tra l’altro la delibera di autorizzazione e il numero di iscrizione, la denominazione sociale, l’indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale, la sede legale e quella amministrativa, nonché per i soggetti UE la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

Al fine di poter ottenere l’iscrizione e la permanenza nel Registro, i “Gestori” devono aderire ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori, oppure in alternativa stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per danni derivante al cliente dall’esercizio dell’attività professionale (Art. 7 bis).

Sempre ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società che richiede l’iscrizione, devono dichiarare la sussistenza di specifici requisiti di “onorabilità” (art. 8); per i soggetti che invece rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società richiedente, oltre ai requisiti di onorabilità, sono richiesti anche determinati requisiti di “professionalità”(Art. 9). La perdita dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dell’autorizzazione a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi (art. 10 comma 2).

Il gestore ha l’obbligo di operare con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che eventuali conflitti d’interesse possano incidere negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti, assicurando al contempo la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in condizioni identiche (art. 13 comma 1).
All’interno del portale devono essere pubblicate una serie di informazioni relative al gestore, tra cui le attività svolte, comprese le modalità di selezione delle offerte o l’eventuale affidamento a terzi di tale attività, i costi a carico degli investitori (Art. 14). Il gestore ha inoltre l’obbligo di fornire agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, le informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali (art. 15).

Ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale, il gestore deve verificare, tra l’altro, che lo statuto o l’atto costitutivo delle piccole e medie imprese preveda:
a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione dell’offerta;
b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società.

Ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale, il gestore deve verificare altresì che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all’articolo 25, comma 5 del decreto o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecentomila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti: i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro; ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente (Art. 24 comma 2).

Queste soglie sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.