Le innovazioni legislative introdotte a maggio 2016 con il Nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU) hanno apportato modifiche a un aspetto molto delicato per gli operatori che effettuano operazioni di commercio estero e in particolar modo per gli importatori.
Il valore doganale delle merci è uno degli elementi essenziali della dichiarazione doganale insieme alla qualità delle merci (classificazione doganale), l’origine e la quantità. Commettere errori nel determinarlo può comportare due criticità: sotto il profilo tributario può esporre al pagamento di differenze e onerose sanzioni, ai sensi dell’art. 303 del Testo Unico Legge Doganale, mentre sotto il profilo meramente commerciale può compromettere le valutazioni di opportunità in merito alla convenienza di effettuare acquisti in paesi ExtraUE.
Per valore doganale delle merci si intende il valore attribuito alle merci all’atto dell’importazione, al fine di applicare i dazi ad valorem che, in ambito comunitario, rappresentano risorse proprie tradizionali del bilancio della UE. Costituisce, altresì, la base di partenza per la determinazione dell’iva all’importazione. L’art. 70 CDU stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è basato sul valore di transazione, con cui si intende «il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato».
Sempre l’art. 70 spiega che il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o a una terza parte a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
“Eventualmente adeguato” significa che non è necessariamente il valore espresso sulla fattura del fornitore a dover essere preso in considerazione come valore doganale; a tale importo, infatti, è possibile dover aggiungere o sottrarre elementi che possono portare a una determinazione finanche molto diversa. Sono gli articoli 71 e 72 a fornire la lista degli elementi che di volta in volta potrebbe essere possibile aggiungere o sottrarre.
Rimandando alla lettura dei suddetti articoli (CDU, Reg. CE 952/2013) per il lungo elenco degli elementi in questione, è opportuno ricordare che quando il criterio del valore di transazione non è applicabile, o se le Dogane lo ritengono opportuno, è possibile ricorrere a metodi alternativi di valutazione, utilizzati secondo un predeterminato ordine di successione, nel senso che si può ricorrere a ciascun criterio solo se il precedente risulta oggettivamente inadeguato.
Ancora, la nuova legislazione doganale ha eliminato la possibilità di applicare il criterio del prezzo di prima vendita, disponendo che la determinazione del valore doganale avvenga sulla base del prezzo dell’ultima vendita che ha preceduto l’introduzione dei beni nella UE. Tale regola, tuttavia, può ancora essere applicata per il solo calcolo dei dazi (e non per l’IVA) fino alla fine del 2017 se, contemporaneamente, le importazioni rispettano i requisiti per la sua applicazione in base alla normativa preesistente, se sono effettuate in base a un contratto concluso prima del 18.01.2016 e se ovviamente, entro il termine di quest’anno.