In vigore la nuova riforma della giustizia civile

Lungo l’iter parlamentare per la conversione in legge: ci si augurano modifiche e integrazioni, specie in relazione alla negoziazione assistita e alla sua obbligatorietà

 

Dal 13 settembre 2014 è in vigore l’ennesima riforma della giustizia civile e i risultati auspicati dal Governo di rendere più rapido ed efficiente il processo appaiono particolarmente ambiziosi soprattutto per le imprese.

 

Esaminando il testo del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 che contiene le “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” si possono individuare due linee di intervento.
La prima è quella che mira a deflazionare il contenzioso pendente che, gravando sugli uffici giudiziari, rende oltremodo complesso il
funzionamento ottimale della macchina processuale. L’obiettivo quindi è quello di porre ulteriori filtri all’accesso indiscriminato al giudice statale attivando al contempo strumenti alternativi utili a consentire un più veloce smaltimento dei processi che languono nei tribunali e nelle corti di appello.

Queste sono le ragioni che hanno indotto il Governo ad introdurre la negoziazione assistita. Si tratta di una procedura cogestita dagli avvocati delle parti che ha quale fine il tentativo di raggiungere un accordo conciliativo che può divenire titolo esecutivo stragiudiziale. In talune materie, la negoziazione assistita è stata prevista quale condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l’efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione. Chi intende quindi esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi nei quali è prevista dalla legge la mediazione quale condizione di procedibilità, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro.

 

Restano espressamente escluse le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Occorre tuttavia precisare che questa specifica disposizione, e cioè quella che prevede l’obbligatorietà della negoziazione assistita, entrerà in vigore decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

 

Altra innovazione con finalità deflattiva è la traslatio iudicii che consente alle parti di chiedere congiuntamente al giudice per i processi pendenti la traslazione del processo dinanzi ad un collegio arbitrale composto di avvocati scelti dalle parti o, in mancanza, dal presidente dell’Ordine forense competente per territorio. Al fine di incentivare il ricorso allo strumento arbitrale mediante la traslazione del processo, è prevista la possibilità che il Ministro della giustizia – con decreto regolamentare – preveda una riduzione dei parametri per i compensi degli avvocati chiamati a svolgere le funzioni di arbitro in queste procedure. Lungo la seconda linea di intervento si collocano poi le
misure adottate per la funzionalità del processo civile e in particolare per la tutela del credito, alcune delle quali appaiono da segnalare soprattutto alle imprese.
 

 

In particolare al fine di evitare che i tempi del processo costituiscano di fatto una forma di finanziamento al ribasso (in
ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse), consentendo una strumentalizzazione dell’azione giudiziaria, è stato introdotto, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato), uno specifico incremento del tasso di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
 

 

È stato, infatti, disposto che qualora le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d’interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso d’interesse legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle richiamate disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Altre modifiche di interesse attengono poi al processo esecutivo e più specificamente alla ricerca dei beni di pignorare.
 

 

L’asimmetria informativa che in sede di recupero del credito connota la relazione tra credito e debitore è, infatti, uno dei problemi principali nell’azione per il recupero del credito. Per tale motivo sono stati implementati i poteri di ricerca dei beni da parte dell’ufficiale giudiziario che attualmente ha l’accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione, in primo luogo l’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari.
 

 

Terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, l’ufficiale giudiziario comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata; quest’ultimo, in esito alle ricerche effettuate, entro 10 giorni indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione. Infine, dal punto di vista organizzativo ma con una incidenza sui termini processuali, è stato modificato il periodo di sospensione feriale per cui la durata della sospensione è stata fissata dal 6 al 31 agosto, ridotta quindi – rispetto a quella ormai vigente dal 1969 – da 45 giorni a 25 giorni.

 

Sarà interessante verificare le modifiche e le integrazioni che saranno apportate lungo l’iter parlamentare che si è avviato per la conversione in legge. Si auspicano da più parti una serie di miglioramenti, soprattutto in relazione alla negoziazione assistita e alla sua obbligatorietà in relazione alla quale si sono posti non pochi dubbi di legittimità costituzionale.