La ratio della norma è di incentivare lo sviluppo di processi tecnologici e digitali dell’impresa, nel solco del modello Industria 4.0, attraverso investimenti in beni strumentali, il cui funzionamento sia controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
L’articolo 1 comma 9 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) dispone che, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, per gli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero fino al 30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017 sia stato accettato l’ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%), il costo di acquisto è maggiorato del 150%.
Questa agevolazione fiscale, nota come “Iperammortamento”, si affianca dunque alla disciplina del super ammortamento (già introdotta dalla Legge di Bilancio 2016), che, con la nuova legge di bilancio è stata a sua volta prorogata, entro gli stessi termini sopra descritti.
In buona sostanza, per il periodo sopra indicato, gli investimenti in beni strumentali possono beneficiare del superammortamento ovvero dell’iperammortamento, a seconda della loro tipologia e del loro collegamento funzionale al sistema aziendale.
Focalizzandoci sull’iperammortamento, la ratio della norma è quella di incentivare lo sviluppo di processi tecnologici e digitali dell’impresa, nel solco del già citato modello “Industria 4.0”, attraverso investimenti in beni strumentali, il cui funzionamento sia controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
In sintesi tali beni devono: essere interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica; permettere l’interfaccia con l’operatore; essere in linea con le norme di sicurezza, salute e igiene in ambito lavorativo; consentire un loro controllo per mezzo del Computer Numerical Control o del Programmable Logic Controller o similari.
L’allegato A della Legge di Bilancio 2017 contiene un elenco abbastanza esteso dei beni o delle categorie di beni agevolabili, ed esempi sono le macchine utensili per le esportazioni; le macchine operanti con laser e altri processi a flusso di energia; le macchine e gli impianti volti alla trasformazione dei materiali e delle materie prime; macchine utilizzate per l’imballaggio e il confezionamento.
Ferma restando tale specifica destinazione “tecnologica”, il bene deve anche possedere le caratteristiche oggettive già previste dalla Legge di Stabilità 2016 per i superammortamenti: deve essere un bene materiale, strumentale, nuovo, nonché soggetto ad ammortamento con aliquota fiscale non inferiore al 6,5%.
Il beneficio fiscale spetta solo alle imprese commerciali, con espressa esclusione, quindi, sia dei lavoratori autonomi, sia degli enti non commerciali.
Una delle condizioni per l’iperammortamento è l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale presupposto si verifica quando il bene entra nella catena del valore dell’impresa, ovvero quando scambia informazioni con sistemi interni, ma anche esterni, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e riconosciute, in modo che sia identificata l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di indirizzamenti standard internazionalmente riconosciuti.
Si precisa, tuttavia, che sino a quando l’interconnessione non si realizza, l’unica maggiorazione applicabile sarà quella prevista dal superammortamento.
In una parola, dalla fase dell’entrata in funzione e sino all’interconnessione, si applicherà il superammortamento del 140%, dopo tale interconnessione entrerà la maggiorazione del 150%, senza possibilità di recupero sul periodo precedente.
Il beneficio consiste in una maggiorazione figurativa del 150% del costo di acquisto del bene, che verrà quindi ammortizzato per un valore pari al 250% di tale costo.
Ovviamente la maggiorazione ha effetto solo sul piano fiscale, mentre civilisticamente l’ammortamento seguirà le regole ordinarie. Ne consegue che, per poterne usufruire, le imprese dovranno apportare – nelle dichiarazioni dei redditi inerenti – corrispondenti variazioni in diminuzione del reddito imponibile pari al 150% della quota di ammortamento, prevista per la tipologia del bene, dal DM del 31 dicembre 1988. Il risparmio d’imposta ottenibile è pari al 24% del costo di acquisto (si ricorda che la norma non ha effetto ai fini IRAP).
In sintesi, per un investimento di 1.000, lo Stato “paga” 240 – sotto forma di sconti fiscali (si tralascia la complicazione delle attualizzazioni) – e l’impresa 760.
Fermo restando ovviamente l’ordinario deconto dal reddito dell’ammortamento civilistico ordinario. Il ricorso all’iperammortamento apre alla possibilità di usufruire di un ulteriore beneficio, rappresentato dal maggior ammortamento del 40% del costo di acquisto di beni immateriali – quali, software, applicazioni e così via – indicati nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017.
L’AGE (Agenzia delle Entrate) ha precisato, che l’agevolazione sui beni immateriali spetta per il solo fatto di aver effettuato investimenti soggetti a iperammortamento e non occorre quindi che i beni immateriali siano connessi direttamente a taluno di essi.
Anche per i beni immateriali si procede, attraverso opportune variazioni in diminuzione del reddito imponibile, effettuate lungo la durata del piano di ammortamento ordinario.
Sotto il profilo documentale, la norma prevede che il beneficio dell’iperammortamento sia subordinato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’impresa che attesti, in sintesi, che i beni possiedono le caratteristiche previste dalla Legge di Bilancio 2017 e che essi siano “interconnessi”.
Nel caso in cui il bene abbia un costo unitario non inferiore a euro 500.000, tale dichiarazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale.
L’AGE ha precisato, infine, che tale documentazione deve essere rilasciata per ogni singolo bene acquisito e non per masse di investimento.
In sede di commento, l’utilizzo della leva fiscale è sempre lo strumento più idoneo per agevolare gli investimenti e la tecnica della maggiorazione dell’ammortamento, benché diluita nel tempo, è senz’altro la migliore, in quanto molto semplice e non legata a meccanismi incrementali (come erano invece tutte le famose leggi Tremonti).
Ci si domanda però perché la misura del 150% sia stata prevista solo nell’ambito di Industria 4.0 e in contraccambio si sia di fatto dimezzata la portata della agevolazione ACE.
Al solito, con una mano si dà e con l’altra si toglie.