Le banche italiane si sono accordate dal 1987 per creare un fondo interbancario (e sono obbligate ad aderirvi) che interviene nel caso che una delle consorziate, autorizzate in Italia, venga posta in liquidazione coatta amministrativa e che però “blinda” solo i depositi e gli assegni circolari
La liquidità, sia in azienda che sul conto personale, non dovrebbe rappresentare un problema, semmai la sua mancanza! Invece non è così; spesso la liquidità aziendale o personale non è detenuta in quantità ideali: se ne tiene troppa, rinunciando a possibili utili da investimento, o troppo poca, con conseguenze pesanti se si finisce “in rosso” sul conto corrente.
Dove si parcheggia quindi la liquidità?
Sul conto deposito, che è garantito. Da chi? E fino a quale importo?
Le banche italiane si sono accordate dal 1987 per creare un fondo interbancario (e sono obbligate ad aderirvi) che interviene nel caso che una delle consorziate, autorizzate in Italia, venga posta in liquidazione coatta amministrativa (l’equivalente della procedura fallimentare che si attua per le aziende).
Se invece è una succursale di banca comunitaria operante in Italia, l’adesione non è obbligatoria e la garanzia opera solo se il sistema di garanzia è intervenuto nel Paese di appartenenza.
Le succursali di banche extracomunitarie, invece, sono obbligate ad aderire a meno che non partecipino già ad un sistema di garanzia nel Paese di origine.
Se sono banche non italiane, quindi, potrebbero non aderire al fondo.
Che cosa garantisce il fondo? In pratica i depositi che la banca si è obbligata a restituirci e gli assegni circolari. Sono esclusi pertanto depositi e fondi rimborsabili al portatore, titoli, pagherò cambiali, accettazioni.
Fino a quale cifra il fondo rimborsa? 100.000 euro per depositante (non più 103.291,38), quindi se avete più conti, il limite massimo è sempre quello sulla somma dei depositi, non per ogni conto; se avete conti cointestati, vale per ogni intestatario, per cui un solo conto intestato a due persone avrà limite massimo 100.000 più 100.000. Se invece avete conti su banche diverse, non è chiaro se il limite è considerato per banca o per depositante, poiché il regolamento parla solo del caso del fallimento di un singolo istituto di credito.
Chi garantisce i depositi? Non lo Stato, ma le stesse banche consorziate, che intervengono “a chiamata”, cioè in caso di necessità, e per quote di contribuzione proporzionate a quanto “assicurano” presso il fondo, cioè all’ammontare dei depositi tutelati, non agli attivi in generale. Può accadere che una piccola banca abbia molti conti deposito e che una grande ne abbia pochi.
Il fondo quindi non ha una dotazione finanziaria propria, se non per le spese di funzionamento, ma interviene solo quando necessario, chiedendo alle consorziate di mettere a disposizione gli importi necessari a coprire il “buco” creato dalla consorziata in difficoltà.
Quante volte è intervenuto il fondo? Raramente, solo nove in venticinque anni, sempre per banche a carattere locale e solo una volta la soluzione è stata il rimborso dei depositanti: negli altri casi si è proceduto alla cessione delle attività e delle passività. In pratica un altro istituto ne ha rilevato le quote.
Una riflessione: se una banca con depositi molto elevati dovesse essere posta in liquidazione coatta, le altre banche riuscirebbero ad avere le risorse sufficienti per rimborsare i depositanti? E se le banche in crisi dovessero essere più di una contemporaneamente o a cascata? Il fondo garantirebbe i depositi per tutti?
Non è mai accaduto, quindi non si può sapere. Di fatto, la tutela non è così forte come si potrebbe immaginare e presenta parecchi punti deboli, che in caso di grave crisi del sistema bancario potrebbe non reggere l’impatto e non riuscire a far fronte agli impegni presi.
In un momento in cui tutte le banche stanno cercando di fare raccolta allettando i clienti con i rendimenti dei conti deposito, e non spiegano le lacune del fondo di tutela, sarebbe bene valutare questo rischio “emittente” esattamente come si dovrebbe fare quando si acquista un titolo.