L’articolo 4 del decreto del Ministro delle Finanze n. 366/2000 ha introdotto la possibilità di evidenziare l’imposta sulle fatture emesse dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio
Con risoluzione ministeriale n. 69/E del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello, ha finalmente dato il via libera alla detrazione iva sulle spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate ai soggetti passivi, con distinta indicazione dell’imposta, direttamente dagli operatori telefonici, nonostante tali servizi siano sottoposti al regime monofase dell’articolo 74 del dpr 633/72.
Come noto, i fornitori di beni e servizi sottoposti al regime iva ex art. 74 DPR 633/72 non devono indicare in fattura la distinzione tra imponibile e iva, ma sono tenuti all’indicazione dell’importo totale addebitato senza alcuna specificazione, con espressa indicazione dell’assolvimento a monte del tributo da parte del soggetto emittente. Nell’ambito della revisione delle disposizioni per l’applicazione dell’iva nel settore delle telecomunicazioni, però, l’art. 4 del decreto del ministro delle finanze n. 366/2000, in deroga al principio di cui sopra, ha introdotto la possibilità di evidenziare l’imposta sulle fatture emesse dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio.
Questa innovativa previsione non poteva avere altro scopo che quello di permettere ai soggetti passivi di detrarre l’Iva sui servizi in questione, se acquistati nell’esercizio di un’attività economica comportante l’effettuazione di operazioni con diritto alla detrazione. Ciononostante, l’opinione dominante, espressa anche in qualche risposta ad interpello rilasciata da articolazioni regionali dell’agenzia, continuava a sostenere che la detrazione non fosse consentita, stante l’inquadramento delle prestazioni in esame nel regime monofase.
Con la risoluzione del 22 ottobre, l’Agenzia manda in soffitta una posizione non sorretta da alcuna argomentazione sostanziale. Dopo avere ricordato la ratio del regime monofase, la risoluzione osserva che le modalità di fatturazione introdotte dall’articolo 4 del citato decreto presuppongono che, pur restando l’operazione compresa nell’ambito applicativo dell’articolo 74, operi il meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta, posto che il diritto alla detrazione dell’Iva non può, in linea di principio, essere limitato se non in casi particolari. Tale fondamentale diritto, infatti, garantisce la neutralità dell’Iva per il soggetto passivo che, nella sua qualità di collettore dell’imposta per conto dell’erario, deve essere sgravato interamente dell’onere dell’imposta a monte per tutte le sue attività economiche soggette all’Iva.
Di conseguenza, la detrazione dell’Iva sui servizi in esame, fatturati secondo le previsioni dell’art. 4 del decreto, può essere esercitata dal soggetto passivo utilizzatore secondo le regole generali, in conformità alle limitazioni di cui all’art. 19-bis1 DPR 633/72.