L’idoneità per i lavori elettrici sotto tensione

Per l’attestazione e il rilascio di questa, il datore di lavoro deve accertare che l’operatore abbia le conoscenze teoriche e l’esperienza pratica nell’ambito delle attività lavorative previste

 Per quanto riguarda la bassa tensione (sistemi di Categoria 0 e I, cioè, per chiarezza, fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.), il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.) all’art. 82 consente i lavori sotto tensione quando le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche (nel caso della bassa tensione le Norme EN 50110-1 e CEI 11-27), purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività (secondo le indicazioni delle norme citate). 

I lavori con rischio elettrico, che non siano lavori sotto tensione, possono essere eseguiti da: PES (persona esperta in ambito di lavori elettrici) o PAV (persona avvertita in ambito di lavori elettrici), oppure da PEC (persona comune, cioè non esperta e non avvertita) sotto la supervisione di PES (dove per supervisione si intende un complesso di attività, svolte prima di eseguire un lavoro, ai fini di mettere i lavoratori in condizioni di operare in sicurezza senza ulteriore necessità di controllo), oppure da PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV. I lavori sotto tensione possono essere eseguiti solo da PES o PAV idonei.

Per poter ottenere dal datore di lavoro la qualifica di PES o PAV è necessaria un’adeguata formazione, ed è raccomandata (CEI 11-27), in bassa tensione, una durata minima di eventuali corsi per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 ore, però per l’idoneità, cioè per poter effettuare lavori sotto tensione, si devono aggiungere almeno ulteriori 4 ore di formazione teorica (livello 2A).
Quanto segue completa l’intervento del numero 06 di Novembre/Dicembre 2014 di Costozero, dove per ragioni di brevità non si era parlato di idoneità per i lavori sotto tensione.
Infatti, in accordo con l’art. 82 del Testo Unico, la Norma CEI 11-27 prevede, al punto 6.3.1.6, come requisiti per poter eseguire lavori sotto tensione in bassa tensione due cose: in primo luogo il personale che lavora sotto tensione deve essere PES o PAV, inoltre deve aver ottenuto l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Tale idoneità deve essere attestata e rilasciata dal datore di lavoro, come meglio chiarito tra poco.

L’idoneità è quella condizione per la quale ad una persona è riconosciuta la capacità tecnica e pratica ad eseguire uno o più lavori sotto tensione specificati dal datore di lavoro, come riportato al punto 6.3.2 della CEI 11-27. Essa sottintende il possesso di un insieme di qualità personali e professionali della persona interessata.
Per l’attestazione e il rilascio dell’idoneità, il datore di lavoro deve accertare che l’operatore abbia le conoscenze teoriche e l’esperienza pratica nell’ambito delle attività lavorative previste.
La conoscenza teorica si può ottenere tramite processi formativi conclusi con esito positivo. I corsi formativi possono essere erogati dal datore di lavoro, o da soggetti esterni. In quest’ultimo caso, tali soggetti devono rilasciare un attestato di regolare frequenza ai corsi di formazione, comprensivo delle valutazioni finali di apprendimento.
Le conoscenze pratiche possono essere acquisite tramite affiancamento della persona da formare con PES idonee, durante l’attività lavorativa o formativa.
L’attestazione dell’idoneità per i lavori sotto tensione in bassa tensione deve essere formalizzata per iscritto, quando si tratta di lavoratori dipendenti (punto 6.3.2.1, CEI 11-27).
Per il conseguimento dell’idoneità, la persona deve possedere conoscenze dei lavori sotto tensione in Categoria 0 e I che completano le conoscenze di base (secondo la terminologia adottata dalla Norma le conoscenze teoriche devono essere di livello 2A e quelle pratiche di livello 2B).

Il datore di lavoro può autorizzare a svolgere i lavori sotto tensione solo quelle persone che prima abbia riconosciuto come idonee.
Per il conferimento dell’idoneità, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione completa della persona che vuole riconoscere come idonea e per far ciò considererà, accanto alla formazione posseduta, anche l’idoneità psicofisica, il curriculum professionale e i comportamenti tenuti durante l’attività lavorativa svolta (con riferimento alla sicurezza).

Per la valutazione della formazione posseduta, il datore di lavoro può assumere a riferimento, una o più delle seguenti attività formative:
• le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;
• la documentazione attestante l’avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione, con indicata la valutazione finale del corso espressa dall’organizzazione erogatrice del corso;
• la formazione svolta in ambito aziendale.

Nel caso degli stessi datori di lavoro o di lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, questi devono possedere le conoscenze necessarie per l’idoneità all’esecuzione dei suddetti lavori e, quando richiesto, autocertificare tale idoneità (punto 6.3.2.2, CEI 11-27).
Tale autocertificazione deve essere basata sul possesso dei requisiti necessari per poter svolgere lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I (senza trascurare il requisito relativo al possesso di un’adeguata esperienza lavorativa su tali sistemi).
L’idoneità ad eseguire lavori sotto tensione deve essere mantenuta con la pratica o con successivi addestramenti, come previsto al punto 6.3.3 della CEI 11-27.
La validità dell’autorizzazione al lavoro sotto tensione deve essere rivista se necessario, in accordo con il livello di idoneità della persona interessata. È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale.
L’idoneità può essere revocata dal datore di lavoro qualora dovesse risultare evidente il venire meno del possesso dei requisiti personali dell’operatore, ad esempio a seguito del verificarsi di palesi violazioni dei principi di sicurezza.