La Dogana ai tempi del COVID-19

I provvedimenti che impattano sugli operatori economici considerate le norme straordinarie per contrastare l’emergenza sanitaria da “Coronavirus”

In linea con le disposizioni del Codice Doganale dell’Unione Europea e tenuto conto degli interventi in materia doganale adottati dal Decreto Legge del 17 Marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato delle misure volte a snellire il procedimento amministrativo di talune operazioni, funzionali a velocizzare lo sdoganamento al fine di ottenere un rapido svicolo delle merci come i dispositivi medico-chirurgici oppure come dispositivi di protezione individuale (DPI) come ad esempio le mascherine, i camici e gli occhiali di protezione dal virus, tutti al momento indicati come strategici e prioritari.

Inoltre, la direttiva 4 del 17 marzo 2020 prevede una deroga ulteriore per le mascherine destinate all’utilizzo da parte della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana ed altri Enti impegnati in compiti di sanità pubblica: secondo tale direttiva, questi prodotti possono essere importati senza essere sottoposti a controlli tecnico e senza rilascio del nulla osta sanitario ma è sufficiente il parere favorevole dell’Istituto Superiore di Sanità. In aggiunta, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può, con proprio decreto, requisire alle aziende private, a seguito dello sdoganamento delle merci i presidi sanitari e medico-chirurgici per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.

Di seguito, vengono illustrate le principali novità in materia doganale contenute negli articoli dedicati all’interno del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18/2020:

Art. 67 “Sospensione delle attività di accertamento e controllo”: la norma prevede la sospensione, dall’ 8 marzo e fino al 31 maggio p.v., dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Enti impositori, prorogando però il termine di prescrizione dell’accertamento di due anni. Tale norma non si applica ai dazi e agli altri oneri doganali, sui quali il termine di notifica al debitore rimane a tre anni.
Art. 68 “Sospensione delle attività esecutive”: sospensione dei termini di pagamento per cartelle emesse dagli agenti di riscossione, che verranno pagate in unica soluzione posticipata entro il mese successivo al termine di sospensione. Tale norma si applica ai tributi doganali.
Art. 92 “Sospensione del pagamento differito”: sono concessi ulteriori 30 giorni per il pagamento differito dei diritti doganali solo a quelle categorie, annoverate nella lista di restrizione tramite codice ATECO, che gestiscono servizi di trasporto merci.
Art. 103 “Sospensione interpelli doganali”: sono sospesi i termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, comprese le risposte ad istanze di interpello. Sospensione fino al 15 Aprile 2020 le istanza doganali tipiche ovvero Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e Informazioni Tariffarie all’Origine (IVO).

Non da ultimo, è importante sottolineare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota n. 88470/RU del 12 marzo 2020, ha prorogato fino al prossimo 21 giugno la possibilità di rilasciare i certificati circolazione EUR 1 con la procedura dei certificati previdimati.

Con questa nota specifica, l’Agenzia posticipa di ulteriori 60 giorni la scadenza già individuata al 21 Aprile, non essendo al momento, e considerata l’emergenza da Covid-19, nelle possibilità di effettuare i controlli previsti per il rilascio delle autorizzazioni di Esportatore Autorizzato, l’unico strumento concesso agli operatori economici per dichiarare in autonomia su fattura l’origine preferenziale delle merci esportate, al pari di un certificato EUR 1.