La formazione per i lavori elettrici in Bassa Tensione

Il lavoratore esposto a rischio elettrico va opportunamente istruito mediante corsi tradizionali o multimediali, addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) dedica un intero “Capo” (III del Titolo III) all’attenzione del datore di lavoro per i possibili rischi legati all’uso di impianti e apparecchiature elettriche.
Nella maggior parte dei casi i lavoratori sono esposti a rischio elettrico in seguito all’errata realizzazione delle barriere di sicurezza di cui sono stati dotati gli impianti e le apparecchiature o incuria nell’uso (anche in carenza di verifiche dello stato di sicurezza o non adeguata manutenzione). Alcuni lavoratori, invece, svolgono la propria attività nei pressi di impianti elettrici, come nella verniciatura di strutture e recinti ad essi legati. Altri, svolgono il proprio lavoro sugli stessi impianti elettrici, ad esempio durante l’esercizio, le verifiche o la manutenzione.

Quando tali lavori comportano rischio elettrico?
Quali procedure e accorgimenti devono essere adottati in presenza di rischio elettrico?
Quando il rischio elettrico è tale che il lavoro deve essere considerato sotto tensione ai sensi dell’art. 82 del Testo Unico?
Chi può eseguire lavori sotto tensione? 

Per questo tipo di quesiti il Testo Unico rimanda alle norme tecniche.
La norma tecnica che disciplina i lavori elettrici è la CEI 11-27, la cui nuova edizione (IV) è del gennaio 2014. Tra le novità più significative troviamo che il rischio è legato alla zona di lavoro (figura 1) e quest’ultima è definita in base alla distanza dalle parti attive non protette (o non sufficientemente protette).
In pratica il lavoro con rischio elettrico è quello che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze riportate nell’Allegato IX del Testo Unico, indicate nella nuova norma col simbolo DA9.
Il lavoro con rischio elettrico si suddivide in lavoro elettrico e lavoro non elettrico.
Il primo si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora su tali parti fuori tensione. Il lavoro non elettrico si ha, invece, quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9.
Il lavoro elettrico deve essere eseguito da: PES (persona esperta in ambito di lavori elettrici), PAV (persona avvertita), PEC (persona comune, cioè non esperta e non avvertita) sotto la supervisione di PES (la supervisione è un complesso di attività, svolte prima di eseguire un lavoro, che permettono ai lavoratori di operare autonomamente in sicurezza), PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV.
La norma stabilisce che, quando si è in presenza di rischio elettrico, nessun lavoro deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione, cioè di conoscenze teoriche, abilità esecutive e capacità organizzative (per effettuare valutazioni e prendere decisioni) che permettano di compiere in piena sicurezza le attività affidate.

figura uno
In pratica PES e PAV devono possedere le seguenti qualità:
• Istruzione: conoscenza dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, capacità di riconoscere rischi e pericoli connessi ai lavori elettrici.
• Esperienza di lavoro maturata: conoscenza delle situazioni che caratterizzano una o più tipologie di lavori elettrici e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti.
• Caratteristiche personali significative: equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratte¬ristica che concorra a far ritenere affidabile il lavoratore.
Per i lavoratori dipendenti la condizione di PES o PAV è attribuita dal datore di lavoro (con l’indicazione delle tipologie di lavori cui si riferisce), mentre per i lavoratori autonomi è sufficiente un’autocertificazione basata su documentazione idonea.
Una PES deve possedere pienamente le qualità necessarie.
Una PAV deve possederle almeno in parte, ad es. ad un livello base (evolve verso PES).
Una PEC non deve soddisfare le qualità indicate per una data tipolo¬gia di lavoro elettrico.
Le condizioni di PES o PAV attribuite possono venir meno nel tempo qualora non si possieda più le qualità necessarie.
Il datore di lavoro può far formare il lavoratore qualora questi non sia sufficientemente formato. Se a mancare è l’esperienza necessaria, questa può essere acquisita anche con affiancamento.
L’azione formativa può svilupparsi con corsi tradizionali o multimediali, addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo.
Tutte le attività formative svolte si devono documentare e i risultati raggiunti valutati.
La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori compresa la preparazione scolastica e l’esperienza acquisita.
La preparazione teorica non è inferiore alle 10 ore (livello 1A).

 

Per l’esecuzione di lavori sotto tensione in BT è richiesta una formazione specifica (durata minima di 4 ore per la formazione teorica del livello 2A).
La formazione può essere svolta sia all’interno che al di fuori dell’azienda di appartenenza.