Il 16 giugno scorso la Ministra Cartabia ha firmato i 24 emendamenti che, ora, hanno iniziato il loro iter parlamentare nella prospettiva di un approdo nell’aula di Palazzo Madama a partire dal 20 luglio 2021. Con riguardo specifico alla mediazione, il maxiemendamento del Governo si pone in perfetta sintonia con le proposte della Commissione Luiso e scardina del tutto la precedente formulazione della riforma proposta dall’ex Ministro Bonafede con cui si prevedeva soltanto un taglio alle materie sottoposte alla condizione di procedibilità in mediazione
Il tempo per la riforma della giustizia civile – e in particolare per la mediazione – sembra essere ormai maturo, una riforma che procede nel solco tracciato con il PNRR dal Governo Draghi.
Nelle linee programmatiche indicate al Parlamento dalla Ministra della Giustizia Cartabia il 18 marzo 2021 per l’innovazione della giustizia civile, un ruolo centrale è stato assegnato ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e, in particolare, alla mediazione dei conflitti non soltanto per gli «effetti virtuosi di alleggerimento dell’amministrazione della giustizia», ma in funzione della loro «complementarità rispetto alla giurisdizione, di coesistenza» più che di alternatività.
Secondo le indicazioni della Ministra Cartabia, «è tempo di ripensare il rapporto tra processo davanti al giudice e strumenti di mediazione» in una prospettiva sinergica, tenendo presente che «questi strumenti, se ben calibrati, tracciano percorsi della giustizia che tengono conto delle relazioni sociali coinvolte, risanano lacerazioni e stemperano le tensioni sociali».
L’intervento legislativo delineato per la mediazione in quella sede è stato articolato seguendo tre direttrici: la definizione degli ambiti di applicazione (per estenderne la portata, specie nei settori dove statisticamente si sono verificate maggiori possibilità di successo e dove la mediazione porterebbe un indiscutibile valore aggiunto, come nelle controversie in materia di famiglia e filiazione); la previsione di incentivi (processuali, economici fiscali) e la revisione del rapporto tra mediazione e giudizio, valorizzandone, ad esempio, una più compiuta interrelazione grazie a uno sviluppo della mediazione delegata dal giudice (o endoprocessuale).
Il lavoro preparatorio della riforma è stato così affidato alla Commissione di studio presieduta dal professor Francesco Paolo Luiso con il preciso compito di elaborare proposte e interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, al fine di ridurre i tempi dei processi e ottenere una migliore efficienza dell’amministrazione della giustizia, alla luce del disegno di legge delega AS 1662 (presentato il 9 gennaio 2020 dal precedente Ministro della Giustizia e tuttora all’esame della Commissione giustizia del Senato).
La relazione finale della Commissione Luiso è stata consegnata alla Ministra Cartabia il 3 giugno 2021 la quale, all’esito di una serie di interlocuzioni e della bollinatura della Ragioneria dello Stato, il 16 giugno 2021, ha firmato i 24 emendamenti, che ora hanno iniziato il loro iter parlamentare nella prospettiva di un approdo nell’aula di Palazzo Madama a partire dal 20 luglio 2021.
Con riguardo specifico alla mediazione, il maxiemendamento del Governo si pone in perfetta sintonia con le proposte della Commissione Luiso e scardina del tutto la precedente formulazione della riforma proposta dall’ex Ministro Bonafede con la quale si prevedeva soltanto un taglio alle materie sottoposte alla condizione di procedibilità in mediazione.
Gli emendamenti (che costituiscono princìpi di legge delega) all’esame del Senato appaiono del tutto coerenti con le linee guida indicate dalla Ministra Cartabia in quanto possono essere inquadrati ed esaminati seguendo le tre direttrici sopra evidenziate.
In primo luogo, viene previsto il riordino, la semplificazione e l’incremento degli incentivi fiscali; più precisamente si prevede l’aumento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro sull’accordo mediativo; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri professionali); l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione; l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione (e di negoziazione assistita); la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.
In relazione poi alla definizione degli ambiti di applicazione, viene esteso il perimetro per il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura; si stabilisce tuttavia che, dopo cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità.
Quanto al rapporto tra mediazione e giudizio, si prevede la valorizzazione e incentivazione della mediazione demandata dal giudice, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l’università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione.
E ancora, per risolvere talune problematiche interpretative derivanti dal rapporto mediazione e processo, si sanciscono taluni altri princìpi anche al fine di rendere effettiva la mediazione potenziandone le possibilità di successo. Nel dettaglio, con gli emendamenti si propone specificamente quanto segue:
- individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
- riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
- prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;
- prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell’accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;
- prevedere che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;
- prevedere, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;
- prevedere che le procedure di mediazione possano essere svolte, sull’accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.
Infine, particolare attenzione viene riservata all’innalzamento della qualità del servizio di mediazione attraverso la revisione della disciplina sulla formazione e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, ma anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione e le modalità della loro documentazione per l’iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma; riformando e razionalizzando i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione.
La seconda stagione di riforme per la mediazione (dopo quella del 2013) è iniziata. L’auspicio è che possa concretizzarsi in coerenza con i princìpi espressi e in tempi ragionevolmente rapidi con l’obiettivo di realizzare un sistema complesso e coerente per la giustizia civile, facilmente accessibile, ove la via conciliativa e quella giurisdizionale dialogano divenendo complementari, rispondendo alle esigenze di efficienza e sostenibilità, «garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario» (secondo quanto indicato dall’art. 1, Direttiva 2008/53/CE). Un sistema nel quale la composizione delle liti in chiave coesistenziale amplia e rende effettivo l’accesso alla giustizia in un quadro solidaristico di caratura assiologica costituzionale che miri a rafforzare la coesione sociale rilanciando il sistema economico.