La nuova Direttiva europea in materia di ADR nei rapporti con i consumatori

M Marinaro WebSi apre così un nuovo e intenso percorso culturale che nei prossimi due anni è destinato riscrivere in Italia ed in Europa il rapporto tra sistemi di ADR e sistema giurisdizionale in una logica di complementarietà per una migliore accesso alla giustizia.

Nel mentre si attende la conferma della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto “del fare” (approvato dal Governo il 15 giugno 2013) che contiene una serie di misure straordinarie volte a migliorare l’efficienza della giustizia civile, in particolare reintroducendo la mediazione obbligatoria alla quale vengono apportate talune modifiche ad aspetti procedurali, giunge in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 giugno 2013 dopo un lungo e complesso iter l’attesa Direttiva “sulla risoluzione alternative delle controversie dei consumatori” (n. 11/2013) e il Regolamento “sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori” (n. 524/2013).

La Direttiva UE sulla mediazione delle controversie civili e commerciali.
Sarà utile ricordare che la prima Direttiva UE in materia di ADR – e più precisamente in tema di mediazione – era stata adottata il 21 maggio 2008 (n. 52/2008) e in attuazione della stessa era stato introdotto nell’ordinamento italiano per la prima volta un esteso sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle liti civili e commerciali (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) che proprio con il recente Decreto “del fare” è stato oggetto di ulteriori modifiche con l’obiettivo di ottenerne una sua ampia utilizzazione quale filtro all’azione giudiziale.

La Direttiva UE sull’ADR nei rapporti con i consumatori.
Esattamente cinque anni dopo, il 21 maggio 2013, è stata adottata la seconda Direttiva (n. 11/2013) questa volta in materia di ADR (e, quindi, non solo in tema di mediazione), ma esclusivamente per i consumatori. Quindi se da un lato si amplia l’approccio alle tematiche relative alla composizione delle controversie mediante procedimenti “alternativi” alla giurisdizione ordinaria allargandone notevolmente le prospettive, dall’altro si limita l’ambito di applicazione degli stessi ai rapporti con i consumatori operando una scelta che da sempre caratterizza la normazione europea nella materia che riguarda la semplificazione dell’accesso alla giustizia nei Paesi dell’Unione.

La nuova Direttiva dunque mira ad introdurre «procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione» e ciò attraverso organismi ADR che propongano o impongano o riuniscano le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.
Si tratta perciò di un sistema destinato ai rapporti tra imprese e consumatori che offre un ampio ventaglio di opportunità extragiudiziali che comprendano procedure di tipo propriamente aggiudicativo, misto e specificamente facilitativo. Si pensi ad istituti già presenti nell’ordinamento quali, ad esempio, l’arbitrato rituale, da un lato, e la mediazione, dall’altro, e ad esperienze intermedie che costituiscono vere e proprie best practice internazionali quali le negoziazioni paritetiche (per le controversie dei consumatori) e l’Arbitro Bancario Finanziario (per le liti tra consumatori ed intermediari in relazione alle problematiche attinenti ai rapporti bancari).

Un sentiero già percorso i cui dati statistici rassicurano consumatori e imprese collocandosi in quel percorso culturale volto a risolvere le controversie in una prospettiva condivisa, utile a migliorare i rapporti tra le parti piuttosto che a reciderli.
Appare evidente che l’attuazione della Direttiva (il cui termine è fissato per il 9 luglio 2015) richiederà al legislatore la creazione di un vero e proprio sistema di ADR nel quale far confluire gli strumenti già esistenti e primo tra tutti la mediazione, oltre a dare un deciso impulso anche alla creazione di nuove forme di ADR in altri settori nevralgici per i consumatori. Si pensi, per tutte, alle liti in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che costituisce una materia sottratta alla mediazione obbligatoria, ma per la quale l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), a seguito di un incontro con le associazioni dei consumatori, ha ribadito l’importanza di introdurre un sistema di ADR per offrire agli assicurati un’alternativa più rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice e per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso e dei relativi costi. Al riguardo le associazioni hanno vivamente auspicato la creazione di un organismo analogo all’Arbitro Bancario Finanziario che si è rivelato efficace e largamente utilizzato. Quindi modelli di ADR destinati a circolare adeguandosi alle specifiche esigenze settoriali delle controversie alle quali sono destinati.
Peraltro, proprio l’organizzazione burocratica posta a presidio della mediazione costituirà sicuramente un utile punto di partenza per la riorganizzazione del sistema. È inevitabile ad esempio che la creazione degli “organismi ADR” previsti dalla nuova Direttiva debba coordinarsi e anche avvalersi del preesistente sistema degli “organismi di mediazione” raccogliendo le norme e le esperienze positive maturate e avviando un percorso di riordino ripensato proprio alla luce delle nuove norme europee.

L’ampia gamma dei sistemi di ADR attualmente in essere nell’UE (ne sono stati rilevati almeno 750) e di quelli che potenzialmente potranno essere creati anche sulla spinta delle nuove norme, ha impegnato il legislatore europeo nell’articolare la Direttiva fissando princìpi che potessero essere validi con un ampio spettro non soltanto geo-culturale, ma anche procedimentale.
È ben chiaro che adottare regole che potessero codificare le competenze, l’indipendenza e l’imparzialità per le “persone fisiche incaricate dell’ADR” (considerata la profonda diversità ad es. tra mediazione e arbitrato) ha richiesto un notevole sforzo che è pervenuto a risultati di notevole interesse e che adesso si apriranno al confronto tecnico-culturale in sede di attuazione nazionale.
Vengono ribaditi e fissati i princìpi cardine dei procedimenti di ADR: trasparenza, efficacia ed equità, ma anche libertà e legalità. Si apre così un nuovo e intenso percorso culturale che nei prossimi due anni è destinato riscrivere in Italia ed in Europa il rapporto tra sistemi di ADR e sistema giurisdizionale in una logica di complementarietà per una migliore accesso alla giustizia.

Il Regolamento UE sull’ODR nei rapporti con i consumatori.
A tal fine riveste un indubbio interesse il Regolamento UE n. 524/2013 sull’ODR (Online Dispute Resolution) per i consumatori, approvato il medesimo giorno della Direttiva (21 maggio 2013) e pubblicato nella GUCE il 18 giugno 2013, che disciplina le modalità operative della piattaforma online istituita dalla Commissione UE quale unico punto di accesso per consumatori e professionisti allo scopo della risoluzione stragiudiziale delle controversie tra loro insorte e relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online.
Rapidità, efficacia ed economicità sono le chiavi degli strumenti di ODR e con il Regolamento n. 524/2013 si crea un sistema che diverrà il punto di riferimento unico in Europa per la soluzione delle liti derivanti dall’acquisto di beni o servizi online anche (e soprattutto) nei casi in cui il fornitore sia stabilito in uno Stato diverso da quello di residenza del consumatore. Si prevede infatti con questo strumento anche il superamento delle barriere linguistiche che spesso costituiscono un serio ostacolo alla soluzione delle controversie transfrontaliere (la piattaforma ODR sarà dotata dei necessarie funzioni di traduzione).

Per attivare la procedura sarà sufficiente presentare un reclamo alla piattaforma ODR compilando un modulo di reclamo elettronico. Le sole informazioni contenute nel reclamo consentiranno di determinare automaticamente l’organismo ADR competente. Il procedimento non potrà superare la durata di 30 giorni e, in caso di mancato accordo, il ricorrente sarà contattato da un assistente ODR per ottenere informazioni generali su altre forme di tutela.

Le prospettive dei sistemi di ADR in Italia.
Prosegue così incessante l’evoluzione e la diffusione a livello normativo e culturale dei metodi stragiudiziali di soluzione delle controversie in ambito civile in virtù della forza propulsiva espressa senza sosta dall’UE.
Un percorso che ormai arriva da lontano e che gradualmente sta penetrando nel tessuto socio-culturale e tecnico-giuridico in Europa e anche in Italia. La giurisdizione dello Stato assume sempre più il ruolo di ineludibile argine per la soluzione dei conflitti, assume sempre più i contenuti di una giurisdizione minima che interviene per risolvere soltanto in via di extrema ratio le controversie, le quali potranno trovare soluzioni più rapide, durature, efficaci, economiche, condivise, mediante sistemi “alternativi” (ma che sono in vero “complementari” alla giurisdizione) che meglio si adeguano agli interessi delle parti in contesa.