La nuova norma per i lavori sugli impianti elettrici

Le novità non hanno modificato il corpo essenziale della norma che riguarda, soprattutto, le procedure di lavoro

 

A fine gennaio 2014 è stata pubblicata una nuova edizione (la IV) della norma CEI 11-27 riguardante i lavori sugli impianti elettrici. La nuova edizione, che prende atto di alcune disposizioni legislative contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, si basa a sua volta sulla nuova edizione della norma europea CEI EN 50110-1:2013. Le due norme sono state pubblicate contemporaneamente in modo che ne fosse possibile l’uso congiunto e a tal fine la norma italiana è stata redatta facendo corrispondere la numerazione degli articoli e dei paragrafi a quelli della norma europea.

Le novità più significative della IV edizione della norma CEI 11-27 riguardano la definizione di lavoro in presenza di rischio elettrico, quella di zona di lavoro non elettrico (in presenza di rischio elettrico) e l’introduzione di alcune figure professionali relative all’identificazione di responsabilità riguardanti lo svolgimento dei lavori sugli impianti elettrici. Occorre porre attenzione al fatto che le novità non hanno modificato assolutamente il corpo essenziale della norma che riguarda, soprattutto, le procedure di lavoro. SICUREZZA INAIL AMICUCCI

Poiché per l’art. 83 (lavori in prossimità di parti attive) del D.Lgs. 81/2008, al di sotto delle distanze dell’Allegato IX al decreto stesso, quando le parti attive non sono protette (o non sono sufficientemente protette, anche a seguito di circostanze particolari), sono vietati i lavori di qualsiasi tipo, a meno dell’adozione di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori, si è deciso di introdurre nella nuova edizione della norma la definizione di lavoro in presenza di rischio elettrico. Come risultato ciò ha permesso di specificare il comportamento da tenere nella zona definita da distanze dalle parti attive superiori a quelle relative alla zona prossima e inferiori alle distanze dell’Allegato IX del decreto.

Ai fini pratici è definito lavoro con rischio elettrico qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del decreto; tali distanze sono state indicate nella nuova norma col simbolo DA9. Questo lavoro si suddivide in elettrico e non elettrico. Il primo si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora fuori tensione su tali parti. Il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9.

Il lavoro elettrico deve essere eseguito da PES (persona esperta in ambito elettrico) o PAV (persona avvertita in ambito elettrico), oppure da PEC (persona comune, cioè non esperta e non avvertita, in ambito elettrico) sotto la supervisione di PES (dove per supervisione si intende un complesso di attività, svolte prima di eseguire un lavoro, ai fini di mettere i lavoratori in condizioni di operare in sicurezza senza ulteriore necessità di controllo), oppure da PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV.

Per i lavoratori dipendenti la condizione di PES o PAV è attribuita dal datore di lavoro (con l’indicazione delle tipologie di lavori cui si riferisce), sulla base dell’istruzione, dell’esperienza e delle caratteristiche personali significative dal punto di vista professionale, mentre per i lavoratori autonomi è sufficiente un’autocertificazione basata su idonea documentazione.

Quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità (DV), si ha il lavoro (elettrico) in prossimità, se la distanza dalle parti attive è compresa tra DL e DV, dove DL è la distanza di lavoro sotto tensione, o il lavoro (elettrico) sotto tensione, se la distanza dalle parti attive accessibili è inferiore a DL. In bassa tensione il personale che lavora sotto tensione deve essere PES o PAV e avere un’idonea abilitazione rilasciata dal datore di lavoro (ai sensi anche dell’art. 82 del Testo Unico). I lavori sotto tensione in alta tensione sono invece disciplinati dal Decreto 4 febbraio 2011, definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Si noti che nella nuova edizione della norma CEI 11-27 si sono riallineati i limiti per le diverse distanze con quelli della norma europea CEI EN 50110-1, pertanto in bassa tensione si ha DL=0cm e DV=30cm.

Il lavoro (elettrico) fuori tensione si ha quando l’impianto elettrico è stato messo in sicurezza, ovvero quando sono state adottate tutte le misure previste per fare in modo che le parti attive si trovino a tensione nulla o “quasi” (cioè senza presenza di tensione e/o carica elettrica).

Il lavoro non elettrico può essere eseguito da PES o PAV, che adottano le procedure di sicurezza necessarie per evitare di lavorare a distanze inferiori a quella di prossimità (DV), oppure da PEC, sotto la supervisione di una PES o sotto la sorveglianza di PES o PAV, oppure soltanto da PEC, quando l’attività comporta mezzi o attrezzi il cui uso dà luogo al pericolo dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti di una linea elettrica sovrastante, in tal caso è sufficiente fare in modo che l’altezza da terra di tali mezzi o attrezzi, compresa quella di una persona e degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati, non superi 4m se la linea è in bassa o media tensione (≤35kV) o 3m se la linea è in alta tensione (>35kV).

Le responsabilità decisionali, organizzative e realizzative, durante i lavori sugli impianti elettrici, sono ripartite tra le seguenti figure professionali:

–    URI, Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico: è l’unità responsabile della gestione in sicurezza dell’impianto elettrico durante il normale esercizio. Come tale, può pianificare e programmare i lavori. Poiché è di fatto l’utilizzatore dell’impianto, ne conosce le eventuali necessita di ampliamento o di intervento manutentivo. Se l’URI coincide con la RI, deve essere necessariamente una PES.

–    RI, Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico: è la persona responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto elettrico. È designata dalla URI quando si debba effettuare un’attività lavorativa. La RI redige i piani di lavoro; condivide la scelta metodologica e organizzativa del lavoro con l’URL; attua (anche tramite delega scritta a PES o PAV) le manovre per la messa in sicurezza dell’impianto prima dell’esecuzione del lavoro; consegna l’impianto al PL e lo autorizza all’inizio del lavoro; riceve dal PL la comunicazione di conclusione del lavoro e di ripristino del normale assetto di esercizio; riconsegna l’impianto alla URI, al termine dei lavori.

–    URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro: è l’unità a cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. Può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL). Ha le seguenti responsabilità: verifica e condivisione con la RI della scelta metodologica e organizzativa del lavoro; predispone l’eventuale Piano di intervento; individuazione del PL e degli addetti al lavoro; verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione e mezzi di supporto per la corretta realizzazione del lavoro; verifica della formazione ed eventuale idoneità degli operatori addetti al lavoro; organizzazione degli operatori. Se identificata in un’unica persona, tale figura può essere ricondotta al PL, in tal caso deve necessariamente essere una PES.

–    PL, Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa: è chi ha la responsabilità della conduzione operativa del lavoro. Deve possedere un’approfondita esperienza lavorativa sugli impianti elettrici su cui può operare. Deve avere la professionalità riconosciuta di PES e solo in casi particolari può essere una PAV. Il PL recepisce e condivide l’eventuale Piano di intervento; conduce operativamente i lavori; prende in carico l’impianto elettrico dalla URL cui poi lo riconsegna al termine dei lavori; nei lavori fuori tensione, verifica l’assenza di tensione e, nei casi previsti, verifica l’installazione della messa a terra e in cortocircuito sul posto di lavoro; adotta le procedure previste per i lavori in prossimità di parti attive; verifica all’inizio e durante l’attività, la sussistenza delle condizioni previste; controlla il comportamento del personale, relativamente all’uso di attrezzature e DPI; decide l’inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche.

Mentre la URI è presente anche nella CEI EN 50110-1, la URL è presente solo nella IV edizione della norma CEI 11-27. URI e URL sono state introdotte per tener conto della suddivisione dell’attività lavorativa che avviene presso le aziende/società organizzate e strutturate. Per le aziende/società meno strutturate, la URI è sempre presente in quanto proprietaria dell’impianto elettrico, mentre le figure di URL, di RI, e di PL possono essere distinte o possono coincidere in un’unica persona, se questa ha tutte le competenze necessarie.

In realtà la norma non presenta un organico aziendale rigido, ma consente qualsiasi combinazione o somma di compiti. Quello che prescrive riguarda, piuttosto, l’identificazione delle mansioni e delle relative responsabilità, per favorire la sicurezza e rendere agevole l’identificazione dei responsabili di comportamenti erronei durante l’esecuzione dei lavori.