Necessaria una attenta riflessione sulle modalità del rilevamento dei dati e della loro elaborazione e presentazione anche in considerazione della verifica quinquennale prevista dalla legge delega
La riforma della giustizia civile entra nella fase attuativa. Con il Decreto del 14 gennaio 2022 la Ministra Marta Cartabia ha costituito, infatti, presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia sette gruppi di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo le cui bozze dovranno essere ultimate entro il 15 maggio 2022.
È iniziata quindi la fase che condurrà nei prossimi mesi all’attuazione dei princìpi contenuti nella legge 26 novembre 2021 n. 206 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo per l’adozione di una complessa riforma che è destinata a riscrivere molte regole del processo, ma anche relative alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.
E con specifico riguardo alla mediazione civile e commerciale, la legge delega ha previsto l’estensione del ricorso alla mediazione, in via preventiva e quale condizione di procedibilità, in alcune materie e, più precisamente, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.
Il legislatore delegante ha altresì stabilito che in conseguenza del suddetto ampliamento, decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, si dovrà procedere ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità.
Non si tratta evidentemente di introdurre una norma ‘a tempo’ di carattere sperimentale (assimilabile allo schema adottato dalla riforma del 2013 in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012), in quanto la disposizione impone la previsione e la regolamentazione di una verifica (conseguente all’allargamento delle materie sottoposte alla condizione di procedibilità) da effettuare “alla luce delle risultanze statistiche”.
Pare dunque evidente come l’indicazione dettata dal legislatore delegante imponga la sola verifica da effettuare su basi statistiche rimettendo (opportunamente) ogni conseguente determinazione ad una rinnovata valutazione politica.
Ma ciò che appare altresì chiaro è che il rilievo sempre crescente attribuito alle “risultanze statistiche” deve indurre ad una più attenta riflessione sulle modalità del rilevamento e della elaborazione dei dati in materia di mediazione perché gli stessi possano risultare davvero utili allo studio dell’istituto e alla verifica della sua efficacia nell’alveo del sistema giustizia.
Invero, trascorsi ormai dieci anni dall’avvio del monitoraggio statistico delle mediazioni svolte in Italia da parte della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia, paiono maturi i tempi per aggiornare e rivedere il modello di raccolta dei dati richiesti ai 575 organismi di mediazione. Infatti, nella rilevazione e nella presentazione dei dati trimestrali, diverse impostazioni sono ancora basate su un modello di mediazione superato con la riforma del 2013 e che sarà oggetto di revisione con l’imminente riforma.
L’obiettivo, dunque, deve essere quello di fornire agli operatori del settore e al legislatore dati ed elaborazioni di facile ed immediata lettura.
Il primo passo potrebbe essere innanzitutto l’abbandono delle locuzioni “mediazione volontaria” e “mediazione obbligatoria”. Ciò al fine di ribadire che lo svolgimento dell’intera procedura di mediazione e, quindi, il pagamento delle relative indennità, è sempre frutto della libera determinazione delle parti assistite dai rispettivi avvocati all’esito dello svolgimento del primo incontro (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che prevede il solo pagamento delle spese di avvio).
Conseguentemente, anche il rilevamento dei dati dovrebbe distinguere i dati delle mediazioni nelle due fasi principali: a) numero di istanze e primi incontri; b) numero di procedure effettive a pagamento e loro esiti. Solo con questa puntuale distinzione saranno chiari per ognuna delle due fasi i tempi, i costi e i loro esiti in base alle materie e al valore. Ad esempio, i tempi di svolgimento del primo incontro nel caso di non comparizione o di mancata prosecuzione dovrebbero non essere superiori a trenta giorni. Questo dato non viene evidenziato nelle attuali statistiche e conduce a ritenere da parte di alcuni osservatori poco attenti che la mediazione ritardi eccessivamente il ricorso al giudice.
Altra e più importante conseguenza della distinzione dei dati nelle due fasi è l’attento monitoraggio dell’entry point più efficace dell’attivazione della procedura di mediazione derivante dalla decisione volontaria delle parti. Ancora oggi, infatti, oltre l’80% delle procedure effettive di mediazione iniziano grazie all’incontro di persona tra i litiganti in un terreno neutrale sia fisico sia virtuale derivante dalla condizione di procedibilità o dall’ordine del giudice. È notorio, d’altronde, come l’emergere di una controversia costituisca di per sé il primo (e a volte il principale ostacolo) all’incontro tra le parti sia pur in uno spazio neutrale e regolamentata. Tale semplice rilievo rafforza l’esigenza di strumenti normativi che accompagnino le parti almeno per consentire lo svolgimento di un primo incontro in una sede neutrale e con l’assistenza di un terzo imparziale, competente e qualificato nella gestione dei conflitti.
Peraltro, una evoluzione, anche nella rappresentazione delle statistiche, potrebbe consentire di rendere chiaro anche ai più scettici che la scintilla che accende l’avvio della mediazione effettiva scaturisce per circa l’85% dei casi durante l’incontro tra le parti previsto dalla legge o su disposizione del giudice con l’aiuto di un mediatore professionista.
Infine, ma il rilievo è fondamentale, le elaborazioni statistiche dovrebbero essere basate sul rilevamento dei dati reali raccolti dai 575 organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e non più su una proiezione nazionale dei dati pervenuti. Al riguardo, si deve infatti rilevare che tuttora molti organismi di mediazione (pare siano circa un centinaio) costantemente non trasmettono i dati statistici relativi all’attività di mediazione svolta come previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente. In tali casi occorre ricordare che è prevista la necessaria sospensione dall’iscrizione nel registro ministeriale per un periodo di dodici mesi sino ad arrivare anche alla sanzione più grave della cancellazione se l’organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.
In vista della riforma e nel solco della stessa appare dunque necessario una attenta riflessione sulle modalità del rilevamento dei dati e della loro elaborazione e presentazione anche in considerazione della verifica quinquennale prevista dalla legge delega.
Non senza sottolineare come il profilo quantitativo che viene studiato ed analizzato mediante le rilevazioni statistiche, costituisce soltanto uno degli elementi che concorrono nella valutazione dei profili qualitativi che devono orientare la scelta politica e, così, ogni determinazione legislativa.