Approvato il nuovo Codice di condotta europeo, i cui principi – se adottato dagli Stati – saranno senz’altro utili ad innalzare il livello qualitativo dei servizi e ad armonizzare le diverse discipline vigenti
La scelta dell’organismo di mediazione costituisce il primo passo non soltanto formale verso la soluzione negoziale delle liti che abbiano ad oggetto diritti disponibili. Selezionare l’organismo che amministrerà la procedura non è sempre facile e, soprattutto, non sempre è chiaro che è interesse della parte che avvia procedura (e che quindi sceglie l’organismo) individuare la sede più qualificata alla corretta e adeguata gestione della mediazione. Peraltro, è ormai noto che in talune materie la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui – nelle controversie che riguardano quelle materie (ovvero condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) – il ricorso al giudice deve essere preceduto dall’esperimento della procedura mediativa.
Al riguardo occorre precisare che la scelta dell’organismo presso il quale svolgere la mediazione (sia esso pubblico o privato, specializzato o meno) può essere frutto anche di un accordo delle parti sia preventivo, sia successivo. Infatti, ad esempio, è possibile che le parti nello stipulare un contratto abbiamo inserito una clausola con cui hanno regolamentato la mediazione individuando d’intesa l’organismo di mediazione cui rivolgersi all’insorgere della eventuale lite. Come è altresì possibile che, in mancanza di un preventivo accordo, le parti possano decidere congiuntamente l’organismo ove avviare la mediazione, anche indicando il mediatore ai fini della sua eventuale designazione.
Nella scelta dell’organismo di mediazione, l’unico limite che occorre osservare attiene all’ambito di competenza territoriale nel quale lo stesso opera poiché deve coincidere con quello del giudice territorialmente competente per la controversia. Non senza rilevare che in caso di più domande relative alla stessa lite, la mediazione si svolgerà presso l’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Il Ministero della Giustizia che vigila sugli organismi di mediazione e, quindi, tiene il registro nel quale gli stessi devono essere iscritti al fine di poter svolgere la relativa attività, ormai da qualche anno ha reso consultabile online detto registro, consentendo altresì la verifica della operatività territoriale degli stessi.
Pertanto, la scelta dell’organismo è opportuno sia fatta preventivamente verificando la sua effettiva iscrizione nel registro ministeriale e la sua operatività con una sede legalmente accreditata nella medesima circoscrizione territoriale del giudice (astrattamente) competente per la controversia da mediare. Ma è chiaro che queste verifiche preliminari attengono al solo profilo formale della operatività degli organismi di mediazione. Invero, la scelta dell’organismo deve essere particolarmente attenta in quanto il corretto e proficuo svolgimento della mediazione fonda le sue prospettive di successo sulla professionalità e sulla qualità dell’organismo e dei mediatori che presso lo stesso svolgono la loro attività.
In questa logica, la consultazione del sito web dell’organismo costituisce un passaggio fondamentale in quanto consente di acquisire una serie di informazioni, non solo organizzative e operative, che consentono agli interessati di scegliere consapevolmente dove intraprendere il percorso conciliativo. Puntare ad una mediazione di qualità costituisce infatti un’esigenza imprescindibile per chi intenda risolvere la controversia in maniera condivisa soddisfacendo al meglio gli interessi reciproci senza spreco di risorse e in tempi rapidi.
In tal senso, assume un fondamentale rilievo il “Codice di condotta europeo per gli organismi di mediazione”, approvato all’unanimità dai rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa nel corso dell’assemblea plenaria del Cepej – Commissione per l’efficienza della giustizia – svoltasi a Strasburgo nei giorni 3 e 4 dicembre 2018.
Nei contenuti il Codice appare di notevole interesse e i princìpi affermati dal Cepej non solo possono essere adottati volontariamente dagli organismi che operano nel settore, ma costituiscono un invito agli Stati membri del Consiglio d’Europa alla loro adozione nelle rispettive normative nazionali quali standard utili ad innalzare il livello qualitativo dei servizi e ad armonizzare le diverse discipline vigenti. D’altronde proprio l’adesione volontaria al Codice da parte degli organismi più virtuosi potrebbe condurre rapidamente ad un significativo innalzamento qualitativo del servizio offerto, consentendo anche agli utenti una più accurata selezione tra gli stessi.
Infatti, nel Codice europeo un ruolo cardine è assunto dalle norme a tutela della qualità e della competenza, con una particolare attenzione ad aspetti funzionali e strutturali; per cui si richiede – ad esempio – che «vengano mantenuti fondi sufficienti, capacità amministrativa e un numero adeguato di mediatori affiliati»; ma anche che «il personale di segreteria o di case management sia adeguatamente formato nell’assistenza alle parti e a ai mediatori durante l’intera procedura di mediazione»; e ancora che «gli uffici e le stanze per le mediazioni siano facilmente accessibili, segnalati, adeguatamente equipaggiate e confortevoli per tenere sessioni di mediazione».
Specifico rilievo viene poi riservato alla trasparenza e alla comunicazione prevedendo che gli organismi di mediazione debbano avere un sito internet «continuamente aggiornato e facile da consultare» con la pubblicazione di informazioni come «la natura e la storia dell’organismo, i nomi dei soci, degli affiliati, del management e dei principali portatori di interessi»;«i nomi, i curriculum vitae aggiornati e le competenze professionali dei mediatori che forniscono i loro servizi sotto i suoi auspici». Quale standard minimo per il profilo etico si suggerisce l’adozione del “Codice di condotta europeo per i mediatori” e si ribadisce con chiarezza l’obbligo per gli organismi di «essere indipendenti e imparziali nei confronti di tutti i litiganti e consulenti legali» ritenendo che non dovrebbero essere offerti servizi di mediazione «insieme ad altri servizi professionali o attività commerciali estranee alla risoluzione delle controversie».
Infine, vengono indicate le regole per eliminare i potenziali conflitti di interesse, per la regolamentazione di meccanismi di reclamo e per l’adozione di misure necessarie a proteggere la riservatezza delle procedure di mediazione.
Peraltro, le indicazioni contenute nel Codice – a prescindere dall’adesione formale dei singoli organismi allo stesso – costituiscono una guida indispensabile al fine di verificare con particolare cura e attenzione gli aspetti in esso segnalati, in particolare nella consultazione del sito web e nella lettura del regolamento e del codice etico adottati da ciascun organismo ed approvati dal Ministero della Giustizia.
Appare dunque evidente che il Codice europeo per gli organismi di mediazione è destinato a contribuire notevolmente a consolidare la qualità del servizio di mediazione anche evitando conflitti d’interesse a tutela dei cittadini e imprese.
Ma sono proprio gli utenti del servizio, cittadini e imprese, insieme agli avvocati e ai professionisti che li assistono, che con la loro scelta consapevole possono orientare e rafforzare le buone prassi già presenti sul territorio nazionale.