Se dichiarazioni e firme devono essere apposte devono riguardare fatti che possono tornare utili al contribuente sia in fase contenziosa, sia in fase amministrativa, soprattutto in futuro con la possibilità del ravvedimento operoso come previsto dalla Finanziaria 2015
La verifica fiscale rappresenta per il contribuente un momento di grave disagio psicologico.
Nel corso della stessa è quindi importante che il contribuente sappia come deve comportarsi non solo per le eventuali eccezioni da proporre in sede contenziosa, ma soprattutto perché dal 1° gennaio 2015 i processi verbali di constatazione, come da inizio di attività ispettive, non saranno più di ostacolo al ravvedimento operoso alle violazioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, dal 1° gennaio 2016, verrà meno la possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio.
Quanto sopra si legge nel disegno di Legge di Stabilità 2015, che delinea una sensibile revisione degli istituti deflativi delle violazioni tributarie.
La verifica fiscale è disciplinata, in maniera precisa e compiuta, dai seguenti articoli:
– Art. 52 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni;
– Art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, come modificato dall’art. 23, comma 26, D.L. n. 98 del 06 luglio 2011 convertito in legge;
– Art. 12 della legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente).
Quando viene iniziata la verifica fiscale, il contribuente ha sempre diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
Le verifiche fiscali devono essere effettuate durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, salvo casi eccezionali e urgenti che devono essere adeguatamente motivati e documentati.
Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assiste, deve sempre darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
Il contribuente, qualora ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può sempre rivolgersi al Garante del Contribuente della propria regione, per contestare quanto i verificatori stanno facendo.
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 45 del 25/02/2000 ha stabilito che perché si verifichi il rifiuto deve sussistere la coscienza e volontà della dichiarazione stessa nonché il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso della verifica, possa essere effettuata l’ispezione del documento.
Pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni dell’indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione.
Quanto sopra è stato ulteriormente ribadito dalle seguenti, importanti sentenze della Corte di Cassazione: n. 4821/2002; n. 14339/2011; n. 18921/2011; n. 415/2013.
I verificatori per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione devono avere l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
In ogni caso, l’accesso dei locali destinati all’esercizio di arti o professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
L’accesso nelle abitazioni, invece, può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni della legge, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che per l’esecuzione delle verifiche fiscali nelle abitazioni devono sussistere e devono essere specificatamente motivati i “gravi indizi” di violazioni tributarie, in difetto dei quali la verifica stessa è nulla e determina la nullità dei consequenziali avvisi di accertamento.
In tal caso , si citano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: n. 17957/2012; n. 16570/2011; n. 2444/2007; n. 10664/1998; n. 6908/2011; n. 8181/2007; n. 19689/2004.
Infine, cosa molto importante, il contribuente deve sapere che il verbale di verifica può essere sottoscritto ovvero può essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.
In ogni caso, il contribuente ha sempre diritto di averne copia, anche se il verbale non è sottoscritto. In definitiva, il contribuente deve sapere che ha diritto a non parlare e a non firmare il processo verbale perché, come più volte precisato e sottolineato dalla Corte di Cassazione, qualunque dichiarazione sottoscritta può essere utilizzata contro il contribuente stesso.
Di conseguenza, se dichiarazioni e firme devono essere apposte devono riguardare fatti che possono tornare utili al contribuente sia in fase contenziosa, sia in fase amministrativa, soprattutto in futuro con la possibilità del ravvedimento operoso come previsto dalla Finanziaria 2015.
Il comportamento del contribuente è importante durante la verifica anche perché nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la testimonianza.
Ecco perché nel mio progetto di legge di riforma del processo tributario (visionabile sul mio sito www.studiotributariovillani.it) ho previsto la possibilità che il contribuente e il suo difensore possano difendersi in modo pieno ed effettivo, senza alcuna limitazione, su un piano di perfetta parità processuale davanti a giudice terzo e imparziale, alla luce della legge delega (art. 10 L. n. 23/2014).