Approvato il regolamento ministeriale sui criteri di svolgimento della procedura
Con il decreto del 6 novembre 2024, n. 215 (adottato dal Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in vigore dal 24 gennaio) è stato istituito l’Arbitro assicurativo e l’IVASS deve adottare, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio (l’operatività del nuovo sistema arbitrale verrà dichiarata dall’IVASS con proprio provvedimento dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi).
Con l’istituzione dell’Arbitro assicurativo (che era atteso ormai da oltre sei anni) giunge a compimento la triade dei sistemi stragiudiziali di tipo decisorio istituiti presso le Autorità di vigilanza per la soluzione delle controversie in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi con lo scopo non soltanto di migliorare l’accesso alla giustizia da parte della clientela, ma altresì con una funzione “quasi-regolatoria”.
I sistemi di giustizia alternativa (c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution, definiti dalla riforma Cartabia quali strumenti di “giustizia complementare”) costituiscono una realtà ormai consolidata che dialoga costantemente con la giurisdizione ordinaria anche e soprattutto in virtù della funzione preventiva che il legislatore ha assegnato a questi procedimenti a partire dal 2010. In particolare, occorre segnalare che la possibilità di esperire la procedura dinanzi all’Arbitro assicurativo è riconosciuta come alternativa alla mediazione e alla negoziazione assistita nelle rispettive materie per le quali è previsto l’obbligatorio preventivo esperimento delle stesse.
Più precisamente, quanto alla mediazione occorre riferirsi alle liti derivanti da contratti assicurativi e quelle risarcitorie in materia medica e sanitaria. Per la negoziazione assistita invece occorre riferirsi alle controversie che conseguono alla circolazione dei veicoli e dei natanti (l’istituendo Arbitro assicurativo tiene luogo infatti della stipula della convenzione di negoziazione assistita).
Appare utile brevemente segnalare alcune disposizioni del regolamento ministeriale.
Quanto al soggetto che può attivare la procedura il decreto fa riferimento alla “clientela” che viene definita come «qualsiasi soggetto, diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività, che ha o ha avuto con un’impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative».
In relazione poi all’ambito oggettivo, le liti che possono essere sottoposte all’esame dell’Arbitro assicurativo sono quelle derivanti da un contratto di assicurazione, ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
In ogni caso, la domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi (limite di competenza per valore):
«a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni:
1) euro 300.000 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;
2) euro 150.000 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita;
- b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni:
1) euro 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’articolo 11, comma 5;
2) euro 25.000 in tutti gli altri casi» (articolo 1, comma 4).
Dal punto di vista procedurale, il decreto si allinea agli altri sistemi arbitrali precisando che le liti sono esclusivamente documentali e che non possono essere disposte perizie tecniche né assunte testimonianze o dichiarazioni orali. Tuttavia, diversamente dagli altri procedimenti (ABF e ACF) si prevede «la facoltà dell’arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi di cui all’articolo 11, comma 4» e, cioè, nelle ipotesi in cui il danno o la prestazione dovuta vengono liquidati in via equitativa («sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti»). La presentazione del ricorso (che può essere trasmesso soltanto per via telematica), a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, che devono pronunciarsi entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami. Le modalità di presentazione del ricorso (oltre che la determinazione del contributo per le spese posto a carico dell’utente) saranno disciplinate dal regolamento che dovrà essere adottato dall’IVASS e non è prevista la necessaria assistenza legale. La decisione assunta dall’Arbitro assicurativo non è vincolante per le parti anche se è previsto che l’impresa o l’intermediario in caso di inadempienza siano assoggettati a sanzioni di tipo reputazionale. Si tratta di un sistema di giustizia innovativo che potrà dare ottimi risultati e che presuppone la consapevole collaborazione del mondo delle assicurazioni posto che imprese e intermediari vi aderiscano per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi.
Un nuovo Arbitro che si colloca così a pieno titolo nel contesto poliedrico di un più complesso sistema della giustizia civile nel quale occorrerà imparare ad orientarsi con l’obiettivo di raggiungere soluzioni rapide, economiche e soddisfacenti, in una prospettiva coesistenziale e sostenibile.