I dati statistici per il 2018 consolidano l’ABF nella fiducia di consumatori, imprese e intermediari bancari
Come ogni anno la Banca d’Italia ha presentato la relazione annuale sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, attivo dal 15 ottobre 2009, che come è noto costituisce un efficace sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche (consumatori e imprese) e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Prima di esaminare i dati statistici relativi all’anno 2018, occorre ricordare che le pronunce dell’Arbitro (le c.dd. decisioni) non sono sentenze, non hanno efficacia di titolo esecutivo e non vincolano giuridicamente né il cliente, né l’intermediario, lasciando ferma per entrambi la possibilità di rimettere la controversia all’esame del giudice civile.
Ciò nonostante – e il dato è particolarmente significativo, oltre che costante e risulta confermato anche per l’anno trascorso – le decisioni dell’Arbitro vengono adempiute spontaneamente dalle banche nel 99% dei casi (peraltro, lo scorso anno, come nel 2017, sono stati numerosi i casi di intermediari che si sono conformati alle decisioni dei Collegi dopo la pubblicazione dell’inadempimento).
Sul punto la Banca d’Italia segnala che i pochi casi di inadempimento sono per lo più riconducibili a cause specifiche. In alcuni casi (ad es. in materia di contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero) l’inadempienza è motivata dalla contestuale pendenza dinanzi all’Autorità giudiziaria di una controversia avente ad oggetto una questione analoga; in altri è legata non alla mancata condivisione della decisione adottata dall’Arbitro, bensì al mancato ritrovamento del documento da consegnare.
Tra le inadempienze, specie per quelle relative all’estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto, rientrano anche i casi di intermediari che nel frattempo sono stati cancellati dagli albi o dagli elenchi di vigilanza. Infatti, a parte la sanzione reputazionale prevista per il mancato adempimento da parte degli intermediari, gli esiti dei ricorsi forniscono un contributo significativo all’attività di supervisione del sistema bancario e finanziario. Le pronunce dell’ABF infatti integrano «il più ampio quadro informativo di cui la Banca d’Italia dispone nello svolgimento della propria funzione regolatrice e di controllo».
E inoltre appare utile ricordare che il ricorso all’Arbitro soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di contratti bancari e finanziari e può quindi essere proposto in alternativa all’esperimento della procedura di mediazione.
Passando all’esame dei dati, occorre subito rilevare che nel 2018 l’ABF ha ricevuto oltre 27.000 ricorsi: sebbene il numero rimanga particolarmente elevato, per la prima volta dall’istituzione del sistema si registra una diminuzione rispetto all’anno precedente (il 12% in meno rispetto al 2017). La riduzione è stata determinata principalmente dalla notevole diminuzione dei ricorsi relativi ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (sulla dinamica delle CQS ha inciso anche l’adozione da parte della Banca d’Italia, nella sua attività di supervisione, degli specifici orientamenti di vigilanza), mentre sono complessivamente aumentati quelli sulle altre materie. Vi sono però ampie differenze sul territorio: la CQS pesa per oltre il 70% dei ricorsi in Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, per meno del 50% in Trentino, Marche e Veneto; bancomat e carte pesano per oltre il 15% in Emilia-Romagna, Trentino, Veneto e Marche, per meno del 6% in Sardegna, Calabria e Sicilia.
Inoltre, al calo complessivo dei ricorsi ha anche contribuito l’allineamento in fase di reclamo agli orientamenti consolidati dei Collegi da parte degli intermediari. Al riguardo, nella relazione la Banca d’Italia rileva come l’analisi dell’andamento dei reclami ricevuti dagli intermediari (che obbligatoriamente precedono la presentazione del ricorso all’Arbitro) e dei relativi esiti fornisca informazioni utili per l’osservazione dell’attività dell’Arbitro. Secondo i dati delle segnalazioni di vigilanza lo scorso anno i reclami ricevuti dagli intermediari
sono cresciuti del 10% (superando i 350.000). Nel 2018 il 36% dei reclami ha avuto un esito favorevole per il ricorrente, il 7% un esito parzialmente favorevole, mentre il restante 57% si è concluso negativamente. Un altro dato di notevole rilievo attiene alla produttività del sistema ABF in quanto nell’anno trascorso l’impegno assicurato dai Collegi è stato particolarmente intenso: le decisioni depositate sono state oltre 32.000 (con un significativo incremento del 37% rispetto all’anno precedente). Infine, si deve segnalare che il 69% dei ricorsi ha avuto un esito sostanzialmente favorevole al cliente: più precisamente nel 47% dei casi le procedure si sono concluse con l’accoglimento delle richieste, nel restante 22% è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti. Il 31% delle istanze è stato invece respinto dai Collegi, che hanno ritenuto infondate o non adeguatamente provate le ragioni del cliente, oppure non rispettate le regole procedurali. Con riferimento alle liti che si sono concluse con esito positivo per il ricorrente, il valore complessivo delle restituzioni nello scorso anno è cresciuto ulteriormente, raggiungendo i 21 milioni di euro (19 e 14 nel 2017 e nel 2016, rispettivamente). E il dato non tiene conto dei casi in cui la restituzione è avvenuta nell’ambito di un accordo tra le parti prima della decisione dell’Arbitro (ricorsi cessati).
Nonostante la mole dei ricorsi registrata anche nel 2018, la durata media delle controversie (calcolata dalla data di presentazione del ricorso a quella di comunicazione della decisione) è stata ragionevole attestandosi a 304 giorni (al netto dei ricorsi conclusi con la cessazione della materia del contendere o con la rinuncia da parte del ricorrente). Una durata notevolmente inferiore alla durata media di un processo civile ordinario. Un modello ADR di successo già mutuato dalla Consob (per l’ACF Arbitro Controversie Finanziarie) e pronto per essere mutuato in altri settori (ad es. dall’IVASS per le liti assicurative e dall’ART per quelle in materia di trasporti) nei quali la specifica tipologia delle controversie richiede l’intervento di un terzo autorevole e competente in grado di rendere una soluzione che possa essere condivisa e perciò stesso accettata dai confliggenti.
Mediante i procedimenti di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) nei rapporti tra imprese e anche tra imprese e consumatori è possibile infatti comporre le liti in maniera “efficace” e cioè pervenire a soluzioni condivise e per ciò stesso connotate da effettività; ciò sia quando siano frutto di un percorso negoziale che si concluda con un accordo amichevole, sia quando la soluzione della controversia, pur giungendo invece per via eteronoma, trovi infine l’adesione delle parti. Un modello italiano di successo che si affianca alla mediazione e ad altri procedimenti in un panorama tipologico poliedrico che mira a creare un sistema di giustizia sostenibile.