I permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici territoriali, finora ammessi solo in caso di edifici pubblici, saranno possibili anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica in aree industriali
Dopo molta attesa, è stato pubblicato il Decreto “Sblocca Italia” (D.L. n. 133 del 12 settembre 2014). Come capita purtroppo spesso, si tratta di un decreto che comprende moltissimi argomenti: dalla responsabilità civile dei magistrati, alla rete di telecomunicazioni; da miniriforme del processo civile e penale, al Commissariamento di Bagnoli fino ad arrivare a misure fiscali vantaggiose per le locazioni.
Tra le interessanti innovazioni, di particolare interesse per gli imprenditori sono le novità in materia edilizia.Innanzitutto, si allarga il novero degli interventi di “manutenzione straordinaria”: ne fanno parte ora anche il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari. Poi vi sono nuove fattispecie per i permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici territoriali: finora ammessi in caso di edifici pubblici, oggi possibili anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica anche in aree industriali dismesse. In tali casi, l’interesse pubblico dovrà essere attestato con delibera del consiglio comunale.
Il permesso di costruire convenzionato potrà far luogo degli strumenti di pianificazione attuativa che hanno procedimenti di approvazione notevolmente più lunghi. Esso varrà quando le esigenze di urbanizzazione di una determinata area potranno essere soddisfatte mediante modalità semplificate, senza ricorrere a strumenti attuativi (in Campania, i c.d. PUA). Quanto ai termini per il rilascio del permesso, ora tutti i Comuni devono rispettare quelli “ordinari” (60 gg per l’istruttoria, l’acquisizione dei pareri e la formulazione del provvedimento con possibilità di interruzione nei primi 30 gg per richiesta di integrazioni). La possibilità di raddoppio sussiste solo per i progetti particolarmente complessi. Quando l’inizio o la fine dei lavori sono impediti da iniziative della P.A. o dell’autorità giudiziaria che si rivelano poi infondate, la relativa proroga è un atto dovuto.
Appare poi opportuno il definitivo abbandono della DIA, viste le incomprensioni giornaliere che gli operatori incontrano con gli Uffici Comunali. Dopo più di quattro anni dalla sua introduzione nell’ordinamento giuridico, la “SCIA” sostituisce a tutti gli effetti la “DIA” che sopravvive solo ove prevista in sostituzione del permesso di costruire (ex Super DIA). “SCIA” anche per le varianti minori a permessi di costruire, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuati dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli. Si ampliano le ipotesi del mutamento di destinazione d’uso.
É rilevante ora solo la modifica che comporta l’assegnazione dell’immobile a una differente categoria funzionale tra (a) residenziale e turistico-recettiva, (b) produttiva e direzionale, (c), commerciale, (d) rurale. É fatta salva la possibilità per le Regioni di disciplinare differentemente la materia. Scompare di nuovo il ricorso alla Conferenza di Servizi per il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: prima abolita dal D.l. 84/2014, poi reintrodotta con la legge di conversione, oggi sparisce nuovamente con il D.L. 133 qui in commento. Di conseguenza, decorsi 60 gg dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che la Conferenza di Servizi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede, comunque, sulla domanda di autorizzazione.
Come si vede alcune disposizioni sono di immediato effetto pratico e ci si augura possano favorire la ripresa economica.