Il Tribunale di Milano nella motivazione della sentenza 9440/2018 evidenzia che la tutela è limitata e circoscritta solo a quelle opere che dimostrino un “valore artistico accertato con criteri obiettivi”, pertanto, oltre al requisito della novità e dell’originalità, le opere del disegno industriale devono possedere anche l’ulteriore requisito del carattere creativo e del valore artistico
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese, con la recente sentenza n. 9440/2018 pubblicata il 27/09/2018 ha affrontato l’interessante tema relativo all’utilizzo di riproduzioni fotografiche nell’attività d’impresa.
Vediamo più nel dettaglio.
La Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22/04/1941 n. 633 e succ. modd. e integr.) considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi di pellicole cinematografiche (art. 87, comma 1, l.d.a.). Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (art. 87, comma 2, l.d.a.).
Nel caso di specie, un fotografo professionista aveva citato in giudizio una società italiana operante nel settore gioielleria, esponendo di aver avviato un progetto artistico consistente nella realizzazione di fotografie, stampe e poster che riproducevano fialette di medicinali di diversi colori, recanti determinate scritte e frasi espressive del relativo sentimento e dell’emozione. L’artista evidenziava che con il suddetto progetto intendeva realizzare l’idea di assumere «sentimenti come medicine», in modo da “permettere al paziente un istantaneo risveglio della percezione e un reintegro all’interno del flusso vitale delle emozioni”.
Il fotografo/attore evidenziava di aver avuto un notevole successo e di aver poi esposto le proprie rielaborazioni in mostre, anche all’estero, di aver vinto alcuni premi e di avere ottenuto pubblicazioni su importanti riviste. Lo stesso lamentava l’illecita riproduzione da parte della società convenuta di una serie di ciondoli, abbinati a collane e braccialetti che avrebbero riprodotto le proprie fialette con identiche denominazioni dei sentimenti, accompagnate dalle stesse frasi illustrative, e chiedeva pertanto al Tribunale disporsi l’inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.
La società convenuta, dal canto suo, negava l’illecito evidenziando che tutta la propria produzione era legata ad aspetti emozionali attraverso l’abbinamento di frasi e disegni che richiamano eventi lieti da ricordare, negava quindi la protezione del diritto di autore in relazione all’idea in sé, evidenziando altresì la mancanza dei caratteri della novità e della creatività delle rielaborazioni effettuate dall’attore.
Il Tribunale nella ricostruzione del fatto specifica che la soluzione estetica riprodotta attraverso strumenti fotografici su poster e fotografie nasce dal triplice abbinamento di una fiala, identica a quella utilizzata nel settore sanitario, del nome di un sentimento, unitamente al colore che nella sua tradizione è associato allo stesso e della sua definizione stampata sopra un’etichetta bianca apposta sul flacone. Si trattava in buona sostanza della rielaborazione in chiave moderna del “filtro magico” della tradizione fiabesca.
Il fotografo|attore rivendicava dunque il valore artistico sia delle opere fotografiche, sia dei corrispondenti manufatti. Orbene, la tutela dell’opera fotografica è espressamente disciplinata dall’art. 2 n. 7) Legge 22/04/1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore) e succ. modd. e integr., mentre l’opera tridimensionale viene ricondotta a seconda della tipologia, alla scultura (art. 2 n. 4) L. Aut.) , ovvero al design industriale (art. 2, n. 10, L. Aut.).
Con riguardo al “design industriale”, il Tribunale nella motivazione della sentenza evidenzia che la tutela è limitata e circoscritta solo alla “produzione c.d. di fascia alta”, ovvero a quelle opere che dimostrino un “valore artistico accertato con criteri obiettivi”, pertanto, oltre al requisito della novità e dell’originalità, le opere del disegno industriale devono possedere anche l’ulteriore requisito del carattere creativo e del valore artistico.
Nel caso di specie il Tribunale pur accertando la titolarità in capo all’attore dei diritti sulle riproduzioni fotografiche oggetto di controversia, ha ritenuto che le stesse non potessero ritenersi delle vere e proprie opere fotografiche pienamente tutelabili ai sensi della richiamata legge sul diritto d’autore, ma piuttosto delle semplici fotografie, prive del carattere della creatività e come tali suscettibili della più limitata tutela riservata ai diritti connessi ai sensi dell’art. 87 e ss. L. Aut..
Il Tribunale evidenzia in particolare che affinché sussista il carattere “artistico” della fotografia è necessaria l’esistenza di un “atto creativo” quale manifestazione di un’attività intellettuale che deve assumere carattere prevalente rispetto alla mera rappresentazione oggettiva cristallizzata, poiché ciò evidenzia un’interpretazione soggettiva idonea a distinguere un’opera d’arte da altre analoghe aventi il medesimo oggetto. In buona sostanza affinché la fotografia possa considerarsi “opera d’arte” è necessario un quid pluris, ovvero che “la creatività personale dell’autore trascenda la mera capacità professionale del fotografo”. Dunque il requisito della creatività dell’opera fotografica sussiste quando “l’autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità così da trasmettere le proprie emozioni” (Cass. 4606/1998, Trib. Milano 06/3/2006).
Il Tribunale adito ha ulteriormente precisato che la natura artistica della riproduzione non può desumersi né dalla notorietà del soggetto o dell’oggetto che è ritratto, poiché il valore dell’opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale che devono esprimere in maniera assolutamente caratteristica e individualizzante la personalità dell’autore, prescindendo dal soggetto o dall’oggetto riprodotto.
Alla luce dei ragionamenti sopra descritti il Tribunale nel caso di specie è giunto ad escludere la natura artistica delle immagini oggetto del giudizio, stante l’impossibilità di ravvisare nelle stesse quegli aspetti di originalità e creatività che sono indispensabili per riconoscere alle stesse una protezione piena ai sensi dell’art. 2 L. Aut..
Per quanto riguarda invece la tutela della fialetta in sé, ai sensi dell’art. 2 n. 10 L. Aut. la sentenza ha evidenziato che la stessa, quale opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e pertanto essere dotata di “creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono la funzionalità pratica del bene, assumendo autonoma e distinta rilevanza”; tale criterio tuttavia dev’essere ulteriormente supportato da valutazioni di carattere oggettivo.
Nella valutazione, invece, del particolare pregio estetico e artistico dell’opera si deve tener conto della notorietà delle stesse presso gli ambienti culturali.