Le società neo acquisite entrano nel consolidato fiscale

Con questo meccanismo, l’Agenzia delle Entrate ha creato uno spartiacque fiscale tra prima e dopo l’acquisizione, assimilando di fatto la posizione della neo acquisita a quella della neo costituita.
L’Agenzia delle Entrate (AGE) con la circolare n.40/E del 29 settembre 2016 (nel corso dell’articolo definita la “Circolare”) ha fornito significativi chiarimenti a molti dubbi interpretativi sulle modalità di applicazione del regime di consolidato fiscale nazionale. L’esigenza di questo importante provvedimento è nata sia dalle indicazioni della Corte di Giustizia Europea in materia di libertà di stabilimento, sia dalle disposizioni del D.Lgs. 147/2015 (c.d. “Decreto internazionalizzazione”), sia, ancora, da pressanti richieste da parte degli operatori, con riferimento a casi notoriamente controversi.

La Circolare ha fatto in sostanza un utile “punto nave” su diverse delicate tematiche (quali, ad esempio: il consolidato tra consorelle controllate dall’estero, le partecipazioni date in pegno o sequestrate e così via), e in linea generale, si presenta, sorprendentemente, favorevole alle imprese. L’interpretazione più innovativa data dall’AGE e su cui ci soffermeremo – riguarda senz’altro la possibilità di far aderire, sin da subito, al regime del consolidato anche le società neo acquisite.

Ma inquadriamo meglio la fattispecie. Come è noto, una partecipazione si considera rilevante ai fini del consolidamento fiscale, quando, congiuntamente, si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e viene superata la soglia del 50 per cento nella partecipazione all’utile di bilancio (articolo 120, comma 1 TUIR). Ai sensi dell’art. 120, comma 2 TUIR, il requisito del controllo (articolo 117 comma 1 TUIR) deve esistere sin dall’inizio dell’esercizio relativamente al quale la controllante e la controllata si avvalgono del regime in questione.

E per la verifica del suddetto requi-sito, bisogna guardare sia all’inizio dell’esercizio della consolidante, sia all’inizio dell’esercizio della con-solidata, che devono coincidere. Tuttavia, la decorrenza del controllo dalla medesima data è, per legge, derogata, in caso di società neo costituite, che quindi possono aderire al regime della tassazione di gruppo – sebbene solo in qualità di consolidate – anche a partire dall’esercizio in cui è avvenuta la loro costituzione, purché questa intervenga entro il termine per esercitare l’opzione, ovvero entro il 30 settembre.

Con un notevole sforzo interpretativo – occorre dirlo – l’AGE con la Circolare ha affermato che la suddetta opzione per il “consolidamento immediato” può essere estesa anche ai casi di società acquisite dalla consolidante nel corso dell’esercizio.

Quindi, sebbene nel ruolo di consolidate e non in quello di consolidanti, anche le neo acqui-site possono entrare sin da subito nella fiscal unit. Ovviamente, vengono poste delle condizioni ben precise per beneficiare di tale favorevole possibilità, onde scongiurare eventuali usi distorti dell’agevolazione concessa.

 

er poter aderire immediata-mente al regime di tassazione di gruppo, le società neo acquisite devono assumere una apposita delibera assembleare in sede straordinaria, che: (i) anticipi la data di chiusura del loro esercizio in corso al momento dell’acquisizione, facendola coincidere con la data della acquisizione da parte della controllante; (ii) e stabilisca la data di chiusura del loro primo esercizio successivo all’acquisizione, nello stesso giorno in cui si chiude l’esercizio della controllante.

Così operando infatti, si de-terminano due distinti periodi d’imposta (ante e post acquisizione), cui corrispondono altrettanto distinte dichiarazioni dei redditi: la prima riferibile al rapporto preesistente, la seconda rientrante nella fiscal unit. In buona sostanza, con questo meccanismo, l’AGE ha creato uno spartiacque fiscale tra prima e dopo l’acquisizione, assimilando di fatto la posizione della neo acquisita a quella della neo costituita.

 

L’ultima condizione che l’AGE ha posto è che l’acquisizione avvenga entro il termine utile per esercitare l’opzione di adesione al consolidato fiscale. Ovviamente, anche questa ope-razione rientra tra quelle che possono configurare ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente e anzi, la Circolare fa anche l’esempio paradigmatico di una manovra ritenuta elusiva, che si realizzerebbe qualora, nel primo periodo d’imposta in cui la neo acquisita entra nella fiscal unit, fossero realizzati redditi molto elevati, riconducibili a fatti precedenti la data di acquisizione e questi redditi venissero compensati con risultati negativi a livello di gruppo (commercio di perdite fiscali).

Da ultimo, la Circolare non chiarisce quale debba essere la data entro la quale deve essere delibe-rata la chiusura anticipata dell’esercizio della neo acquisita, ma fa solo riferimento alla contestualità tra operazione di acquisto della partecipazione e chiusura anticipata dell’esercizio. Ciò lascia pensare che la delibera di anticipazione della scadenza debba essere tenuta il giorno del trasferimento della partecipazione, ma sarebbe utile un chiarimento ufficiale.

Una buona apertura contenuta in una buona circolare, che certamente aiuta le imprese nei loro processi di lecita ottimizzazione fiscale. Speriamo non rimanga un caso isolato.