L’articolo 16 e il 28 della norma dedicati a due importanti pilastri del nostro panorama legislativo sulle agevolazioni: la Sabatini e il bonus investimenti nel Mezzogiorno
Dalla Legge di Bilancio (articolo 16) arriva una nuova sensibile spinta propulsiva alla Sabatini (art. 2 della l.n. 98/2013) che, a modifiche attuate, risulterà ancora più attenta alle esigenze di liquidità dei beneficiari. Con una ulteriore modifica al testo dell’articolo 2, comma 4 del DL n. 98/2013, infatti, la Finanziaria ha disposto che, in via strutturale, l’erogazione del contributo avvenga sempre e soltanto in un’unica soluzione, ovviamente secondo le modalità disciplinate dal decreto medesimo. Si tratta di un nuovo, apprezzabile ritocco alla disciplina dell’incentivo che, nella fattispecie dell’erogazione, era già stata recentemente modificata prima dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019) e, successivamente, dall’articolo 39 del DL Semplificazioni (DL n. 76/2020). Tale ultima norma era già intervenuta, in effetti, sulle modalità di erogazione del contributo in conto impianti. Col c.d. Decreto Crescita, invero, il Legislatore era intervenuto per regolamentare la possibilità, per i soli finanziamenti fino a centomila euro, di ricevere il beneficio in un’unica soluzione.
Successivamente, il Decreto Semplificazioni aveva esteso detta opportunità a tutti finanziamenti deliberati per un importo non superiore a 200.000 euro, introducendo una sostanziale variante al meccanismo dell’incentivo che, di fatto, raddoppiava l’impatto provocato dal DL Crescita aumentando notevolmente l’appeal della misura. Per la verità, il comma due del citato articolo 39 aveva già disposto, per gli investimenti agevolati delle micro e piccole imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo, e realizzati in osservanza della logica sottesa da industria 4.0, che il contributo fosse erogato in un’unica soluzione e ciò a prescindere dal valore del finanziamento deliberato.
Ora, con il disposto della Legge di Bilancio, tale prerogativa viene riconosciuta a tutti i beneficiari dell’agevolazione, non riscontrandosi, quindi, più alcun discrimine, in relazione al valore del finanziamento, per ottenere il contributo in un’unica soluzione. Per tale finalità, la norma impegna ben 370 milioni di euro per il solo 2021.
Si ricorda che l’incentivo in discussione è diretto alle MPMI (micro, piccole e medie imprese), senza esclusione di settore, fatta eccezione per i comparti delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).
L’agevolazione premia l’acquisto di beni strumentali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware, o immateriali, come software e tecnologie digitali, a uso produttivo), anche se eseguiti attraverso leasing finanziario attraverso il riconoscimento di un finanziamento o di un leasing finanziario, concessi da banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione CDP-ABI-MiSE, a copertura del 100% dell’importo totale degli investimenti candidati agli aiuti, con una durata massima (comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi) di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, dalla data di consegna del bene. L’incentivo, comunque, non si sostanzia solo in un accesso facilitato alle risorse finanziarie. Una parte complementare del beneficio è, infatti, accordata attraverso il riconoscimento di un contributo finalizzato a coprire parte degli interessi sopportati a fronte del finanziamento o del leasing sottoscritto. La misura del contributo varia a seconda del tipo di investimento eseguito. L’aiuto, per gli investimenti ordinari, è pari all’interesse calcolato, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento di cinque anni e d’importo equivalente a quello concesso dalla banca o intermediario finanziario aderente alla convenzione.
Per le imprese che investono, invece, in tecnologie digitali la percentuale è incrementata del 30% ed è, pertanto, pari a 3,575%. Si tratta dell’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature in tecnologie digitali, quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Tutte le MPMI che effettuano i suindicati investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono ottenere uno spread della percentuale del contributo che passa al 5,50%. Analogamente, per l’acquisto, anche mediante leasing, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente, sarà fruibile un contributo sugli acquisti del 3,75%.
Il bonus investimenti nel Mezzogiorno
Proroga fino al 2022 del bonus investimenti nel Mezzogiorno. Lo dispone l’articolo 28 della Legge di Bilancio che trasla in avanti di ben due anni la scadenza dell’incentivo previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La Finanziaria, nel dettaglio, rimpingua le risorse destinate al bonus investimenti di 1.053,9 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tali fondi, come spiega il comma 2 dell’articolo 28, saranno attinti da una contestuale diminuzione, per i medesimi anni, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
La proroga dell’agevolazione sarà, senza dubbio, interpretata molto positivamente da parte del tessuto imprenditoriale delle aree in ritardo di sviluppo del nostro Paese. Nel corso degli anni, infatti, il bonus investimenti per il Mezzogiorno si è dimostrato essere un efficace volano per la crescita e lo sviluppo del territorio interessato, razionalizzando i programmi di investimenti attraverso una contestuale riduzione del carico fiscale.
La norma in discussione, infatti, dispone il riconoscimento di un credito d’imposta proporzionale agli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo. Il bonus è attribuito nella misura pari al 45% nel caso di piccole imprese, del 35% per le medie e del 25% per quelle di grandi dimensioni. Per il Molise e l’Abruzzo, invece, le percentuali di aiuto sono ridotte rispettivamente al 30%, al 20% e al 10%.
Gli investimenti oggetto di agevolazione possono consistere in macchinari, impianti e attrezzature nuovi, da destinarsi a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolabili. I beni ammissibili al credito devono rientrare in un progetto di “investimento iniziale”, per come definito dalla Commissione europea (Regolamento UE n. 651/2014), riguardante: la creazione di un nuovo stabilimento; l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. È possibile anche il ricorso alla locazione finanziaria. In questo caso, il contratto deve contemplare l’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore. Il credito di imposta spettante è determinato applicando la percentuale di aiuto al costo complessivo dei beni sopportato. Per gli investimenti effettuati mediante il ricorso alla locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, con esclusione delle eventuali spese di manutenzione.
Nessuna rilevanza può attribuirsi al prezzo di riscatto e al canone periodico pagato dall’impresa. La determinazione dell’agevolazione fruibile dovrà, in ogni caso, tenere conto del limite massimo di costo complessivo ammissibile, fissato a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria: 3 milioni di euro per le piccole imprese; 10 per le medie imprese; 15 per le grandi imprese. Le imprese interessate alla fruizione del credito di imposta hanno l’obbligo di presentare, esclusivamente per via telematica, una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il modello è stato approvato con provvedimento del direttore dell’AGE n. 45080 del 24 marzo 2016 e modificato da ultimo con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 670294 del 09 agosto 2019.
A questo punto, però, dovrà attendersi una ulteriore modifica al modello di domanda, che dovrà contemplare le due nuove annualità per le quali sarà possibile realizzare gli investimenti agevolati.