Licenziamenti collettivi e maternità

Massimo Ambron

Una recente conclusione da parte dell’Avvocato Generale dell’UE a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte di Giustizia Spagnola stabilisce che la lavoratrice può essere rimossa dall’incarico solo in casi eccezionali, in alcun modo collegati con lo stato di gravidanza
La questione è annosa e delicata, perché coinvolge, nel caso di licenziamenti, collettivi interessi per alcuni versi contrapposti, vale a dire le esigenze degli imprenditori, che già trovandosi in situazioni difficili tenderebbero, pur nel rispetto delle leggi, a trattenere in azienda le migliori e più efficienti risorse ed esodare le altre, e quelle dei dipendenti, che a loro volta mettono in campo ogni azione possibile
per permanervi.

Il licenziamento collettivo è definito come ogni licenziamento effettuato da una impresa (che ha più di 15 dipendenti) per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore; il numero dei licenziamenti effettuati deve essere di almeno 5 lavoratori nell’arco di un termine stabilito dalla legge.

IL FATTO
Nel caso in esame un’impresa aveva avviato la fase di consultazione sindacale con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali al fine di procedere ad un licenziamento collettivo. All’esito si raggiunse l’accordo che prevedeva, tra gli altri criteri, per alcuni dipendenti con la invalidità superiore al 33% una priorità di permanenza in azienda. Nulla contemplava nel caso di dipendenti gestanti.

L’impresa provvide alla notifica dei licenziamenti, inserendovi anche quello relativo ad una dipendente che al momento del licenziamento era incinta, circostanza di cui la società era a conoscenza, almeno secondo quanto affermato dalla dipendente in giudizio. Esperita, invano, la procedura di conciliazione, il ricorso fu in primo grado rigettato.

La dipendente impugnò la sentenza dinanzi al giudice di rinvio che ritenne chiedere pronunzia pregiudiziale in relazione all’articolo 10 della Direttiva Europea n. 92/85 sulla maternità, che ha come titolo “divieto di licenziamento“ e che così recita «per garantire alle lavoratrici ai sensi dell’art. 2 l’esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo 1) gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento delle lavoratrici nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalla legislazione e/o prassi nazionali e se del caso a condizione che l’autorità competente abbia dato il suo accordo; 2) qualora una lavoratrice sia licenziata durante il periodo di cui al punto 1) il datore di lavoro deve fornire per iscritto giustificati motivi per il licenziamento; 3) gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere le lavoratrici contro le conseguenze di un licenziamento che a norma del punto 1) è illegittimo».

Effettuata l’istruttoria, la Corte ha deciso che affinché un licenziamento soddisfi i requisiti posti dall’art. 10, punto 2 della direttiva sulla maternità, questo deve figurare sia per iscritto, sia precisare i giustificati motivi relativi ai casi eccezionali non connessi alla gravidanza che consentono il licenziamento stesso.

Di conseguenza, occorre effettuare un’indagine di merito sulle circostanze che hanno portato al licenziamento, che deve il giudice nazionale verificare in concreto. In buona sostanza, la Direttiva vuole è vero tutelare la dipendente gestante, ma non vuole imporre agli Stati membri di adottare specifiche disposizioni per conferire alle lavoratrici gestanti un diritto di permanenza prioritaria nell’impresa in caso di licenziamenti collettivi.

Il licenziamento delle dipendenti incinta, quindi, può avvenire solo se si manifesta un caso eccezionale, in nessun modo collegato con lo stato di gravidanza. Spetta al giudice nazionale accertare la sussistenza di tali eccezionali circostanze, oltre a verificare se la lavoratrice gestante può essere proficuamente assegnata ad altro posto di lavoro nell’ambito della procedura di licenziamenti collettivi.