Fino al 7 marzo 2022, così come previsto da un apposito provvedimento direttoriale sia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia dell’Agenzia delle Entrate, possono essere inviati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari decorrenti dal 1° gennaio 2022
Importanti novità per quanto concerne le regole dell’origine che vanno ad ampliare la platea di operatori economici che effettuano scambi intra-UE e che devono necessariamente ora confrontarsi con il tema dell’origine delle merci prima solo riservato a chi operava sui mercati extra UE. Con l’aggiornamento del Regolamento UE n. 1934/2021 le aziende sono costrette a rivedere le regole di origine perché saranno direttamente coinvolte. Per la prima volta il tema dell’origine non preferenziale (OdP) diventa strategico anche per quelle aziende che oggi effettuano scambi intra UE e non solo per l’import/export.
È bene spiegare che, in materia doganale, il tema dell’origine ha un ruolo centrale e si rende necessaria la sua identificazione per consentire al consumatore finale di identificare il Paese in cui è stato realizzato un prodotto, individuare il trattamento daziario e determinare le eventuali misure di politica commerciale europea applicabili. Esistono due tipi di origine (origine preferenziale e origine non preferenziale) ed è doveroso ricordare che il concetto di origine, ovvero dove il bene è realizzato, è diverso dal concetto di provenienza, intesa come luogo da cui le merci vengono fisicamente spedite. L’origine preferenziale viene conferita alle merci originarie da determinati Paesi ove è previsto un trattamento daziario favorevole a seguito di un accordo con la UE. L’origine non preferenziale costituisce la regola generale e connota tutte le operazioni con i Paesi terzi con i quali l’Unione Europea non ha concluso accordi tariffari.
Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore nuove disposizioni inerenti la compilazione dei modelli INTRASTAT e il cambiamento più rilevante riguarda il modello Intra -1 bis, riservato alle cessioni di beni, in cui è obbligatorio inserire l’origine non preferenziale dei beni, cosiddetto “Made In”, all’interno della colonna 15 del nuovo modello. Per quanto concerne il modello Intra-2 bis, riservato agli acquisti di beni, vi è una sostanziale semplificazione in quanto non è più necessario presentare ogni tre mesi tale modello; infatti, la sua presentazione sarà richiesta solo nel caso in cui gli acquisti effettuati superino nel trimestre la soglia di 350mila euro e non più 200mila euro. La dichiarazione mensile degli elenchi riepilogativi di acquisti intra UE (modello Intra 2 bis) è dovuta esclusivamente se il totale degli acquisti effettuati in almeno uno dei quattro trimestri precedenti è superiore alla soglia di 350mila euro. Resta possibile, tuttavia, presentare lo stesso modello mensilmente ma in maniera del tutto facoltativa. È bene ricordare che le informazioni rese all’interno del modello Intra 2 bis sono rese per finalità statistiche.
Per entrambi i modelli e per operazioni di valore inferiore alla soglia minima di mille euro, è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000” senza utilizzare la specifica nomenclatura combinata. Per le operazioni riguardanti il regime IVA del “call-off stock”, fattispecie in cui fin da subito è identificato, tramite il codice identificativo IVA, il potenziale acquirente della merce spedita e per la quale il cedente italiano deve presentare gli elenchi riepilogativi al momento del trasferimento fisico della merce in un altro Paese UE, si utilizza il modello Intra-1 sexies (codice IVA del destinatario dei beni) mentre quando si verifica il passaggio di proprietà si fa riferimento al modello Intra –1 bis.
Il 25 febbraio 2022 poteva essere la prima data utile entro la quale presentare gli elenchi INTRASTAT, appena modificati e con le novità descritte, per le operazioni concluse nel mese di gennaio 2022. Tuttavia, in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari decorrenti dal 1° gennaio 2022 possono essere regolarmente inviati fino al 7 marzo 2022 così come previsto da un apposito provvedimento direttoriale sia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia dell’Agenzia delle Entrate.
Per una migliore e più semplificata gestione degli elenchi INTRASTAT si consiglia di scaricare il pacchetto software “Intr@Web” dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il pacchetto software si caratterizza per la presenza di tre moduli che consentono sistematicamente dapprima la compilazione degli elenchi INTRASTAT, poi il loro controllo formale e infine l’invio telematico mediante un collegamento dei sistemi informatici del software con il sistema informativo doganale.