Non hanno molto tempo per adeguarsi quei Comuni che hanno mantenuto i vecchi regimi in tributari in materia di rifiuti, pena contenziosi considerevoli che i contribuenti potrebbero attivare
L’equivoco sul ripristino dei precedenti prelievi in materia di rifiuti, quali la TARSU o la TIA, nonostante, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a norma dell’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia stato istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nasce dall’art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, convertito con modifiche dalla L. 124/2013.
Difatti, ai sensi e per gli effetti del suddetto c. 4-quater dell’art. 5 del D.L. cit., «In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso».
Conseguentemente, a fronte di tale dettato normativo e, nella specie, della formulazione di quest’ultimo periodo, alcuni Comuni hanno ritenuto che la succitata norma abbia ripristinato i precedenti prelievi in materia di rifiuti. In ragione di ciò, quindi, gli stessi, anziché deliberare per l’anno 2013 la TARES, di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, hanno deliberato di continuare ad applicare anche per l’anno 2013 la TARSU o la TIA.
Tuttavia, ad una differente soluzione induce la risposta scritta del 13 novembre 2013, data dalla Commissione Finanze della Camera, ad un quesito posto dall’Onorevole Paglia sulla possibilità di consentire agli utenti che sono anche soggetti passivi Iva di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sulla Tia 1 o la Tia 2, considerato che, in fase di conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2013, il Parlamento ha introdotto all’articolo 5 (Disposizioni in materia di TARES), il comma 4-quater, al fine di consentire ai Comuni di continuare ad applicare il regime del tributo (Tarsu) o della tariffa (Tia 1 o Tia 2) relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012, derogando così al comma 46 dell’articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevedeva l’abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, e quindi di mantenere sostanzialmente in essere per il 2013 il sistema di pagamento del servizio rifiuti già in vigore per il 2012.
Nel rispondere al quesito, infatti, il Dipartimento si è trovato a dover risolvere la questione preliminare inerente al ripristino della TARSU o TIA, evidenziando che l’ipotesi interpretativa secondo la quale l’articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102/2013 consenta effettivamente ai Comuni di continuare ad applicare, anche per il 2013, il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani già utilizzato nel 2012 (TARSU, TIA1 o TIA2) in luogo della TARES, comporta notevoli criticità che meritano le seguenti riflessioni.
(…) Dalla lettura del primo periodo del citato comma 4-quater, sembrerebbe emergere che la deroga a quanto stabilito nel comma 46, dell’articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 – il quale ha statuito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, non possa assumere la portata di ripristinare, sic et simpliciter, i regimi di prelievo sui rifiuti espressamente abrogati, poiché la norma derogatoria consente ai Comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno; mentre, la norma in questione, nel prevedere che «nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso», potrebbe avere soltanto la finalità di disciplinare la particolare ipotesi in cui nell’anno 2012 i comuni fossero stati in regime di TARSU, precisando che in tale ipotesi si può fare ricorso solo a proventi derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
(…) Il Dipartimento ritiene, quindi, che la deroga relativa al comma 46 del menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 debba ritenersi limitata in ogni caso all’aspetto relativo ai costi.
Il Dipartimento precisa, infine, che ove si ritenesse, invece, che «con la norma si sia effettivamente voluto ripristinare i precedenti prelievi in materia di rifiuti, potrebbero sorgere problemi, non solo in ordine all’applicazione dell’IVA sulla TIA, ma anche sulla riscossione della cosiddetta maggiorazione standard di cui al comma 13 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonostante che lo stesso comma 4-quater disponga che «sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento».
Infatti, l’articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stabilisce che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011», che è appunto quello previsto per la TARES».
Ebbene, a questo punto, in ragione di quanto ampiamente esposto e nel silenzio di una risoluzione illustrativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a quei Comuni che hanno mantenuto il regime TARSU o TIA anche per il 2013, non resta che adoperarsi per gli opportuni aggiustamenti entro i tempi utili, considerato l’enorme contenzioso che i contribuenti potrebbero attivare.
L’articolo è stato redatto in collaborazione con l’avvocato Paola Rizzelli dello Studio Tributario Villani