Nuova Direttiva UE sulle conciliazioni, ritorna nel nostro Paese la mediazione

Liliana Ciccarelli WebEra nell’aria e ora è diventato realtà: il Paese ha scelto di fare ritorno alla mediazione obbligatoria. Lo avevano chiesto, infatti, a gran voce i Saggi di Napolitano, il Governatore della Banca D’Italia, la Commissione Europea, Confindustria, e naturalmente i 900 e oltre organismi di mediazione, giuristi e magistrati e altri.

Quattro milioni di cause civili (nei diversi gradi) pendenti non sono certo un dato trascurabile, così l “decreto del fare” ha preso atto della necessità di tornare a valorizzare strumenti di risoluzione alternativa delle controversie al fine di rimuovere alcuni tra i tanti ostacoli alla ripresa economica.

Oltre alle soluzione già previste nella mediazione “prima maniera”, ci saranno 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello.

Anche i cittadini /utenti del servizio giustizia si erano fatti sentire in occasione della consultazione sul libro verde della qualità degli organismi di mediazione. La richiesta di un incontro preliminare informativo per la verifica di spazi di effettiva negoziazione, ad esempio, era tra le proposte di Cittadinanzattiva ; tuttavia nel momento in cui l’incontro assolve al tentativo obbligatorio cambia natura e non serve più a misurare preliminarmente gli spazi di negoziazione possibile. Se l’incontro fosse invece di effettiva sola programmazione e informazione, forse si faciliterebbe il percorso di incontro tra le parti.

Tra le modifiche alla mediazione così come era stata concepita all’origine, si rintracciano anche una attenuazione dei costi e una maggiore valorizzazione della mediazione delegata dal giudice. Si riducono, inoltre, i tempi per lo svolgimento della stessa – da quattro a tre mesi – in linea con la tempistica prevista dalla nuova Direttiva Europea.

La questione focale da monitorare con attenzione, però, adesso è un’altra: al di là delle valutazioni sui piccoli aggiustamenti voluti e attuati, è chiaro che a questo punto un secondo fallimento dello strumento non sarebbe sostenibile non solo per gli organismi di mediazione ma per il sistema giustizia e per il Paese.
Il testo del decreto potrebbe essere rivisto in fase di conversione, ma ciò che conta davvero è non ricadere nella spirale delle battaglie già viste in questo momento storico davvero superflue e deleterie.

La garanzia del “non si torna più indietro” questa volta sembra essere, per l’intero decreto, il testo della lettera con la quale l’Europa ha notificato lo scorso maggio la fuori uscita dalla procedura di infrazione a condizione però di implementare sei raccomandazioni tra le quali appunto la riforma per una importante riduzione delle controversie giudiziarie (nel complessivo miglioramento dell’efficienza della Pubblica amministrazione, anche con una semplificazione del quadro regolamentare nei confronti di cittadini e imprese, si indica la necessità di accelerare i tempi della giustizia civile, di rinforzare le norme anticorruzione e di migliorare l’uso dei fondi europei nelle regioni del Sud, ndr).

Cosa accade invece per le conciliazioni paritetiche?
Ci auguriamo pertanto che la reintroduzione della mediazione con i “correttivi” previsti di natura economica e tecnica trovino oggi ascolto e piena accettazione. Nel frattempo arriverà il 2015 anno entro il quale saremo obbligati a recepire una nuova direttiva comunitaria pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europee http://eur-lex.europa.eu sulle controversie di consumo, e magari saremo tutti un po’ più maturi e consapevoli della “posta in gioco”.

La tutela del consumatore da oltre 20 anni ruota attorno alla sperimentazione delle conciliazioni e forse questo è proprio uno dei settori rispetto al quale le Associazioni di consumatori hanno giocato un ruolo d’avanguardia che però deve adesso trovare nuovo slancio proprio a partire dalla Direttiva ADR che all’art 6 dedicato alla descrizione del principio di indipendenza e imparzialità chiarisce che “Il presente paragrafo non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell’organizzazione professionale e dell’associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e delle organizzazioni dei consumatori”. É una conferma quindi che il requisito di indipendenza è rispettato anche dal modello della conciliazioni paritetica in cui sono rappresentati gli interessi delle parti proprio da persone fisiche dipendenti di aziende e/o associazioni di consumatori. Ad assicurare indipendenza ed imparzialità, collegialità e rappresentanza paritaria degli interessi azienda/consumatori.

In un contesto che vede il proliferare di forme e modelli di ADR (vedi ad esempio l’arbitro bancario e finanziario, servizio conciliazione settore energia) anche il modello consolidato delle conciliazioni paritetiche potrebbe trovare un ruolo “codificato” nella direzione di un accesso alla giustizia alternativa di prima istanza prevedendo un ancoraggio a istituti di ADR gestiti da Autorità di settore che potrebbero svolgere una seconda istanza in caso di esito negativo della conciliazione paritetica e divenire così gli organismi descritti dalla nuova direttiva.

Muovendosi bene lungo questa direttrice, potremmo recepire la nuova direttiva comunitaria in maniera organica e coerente con l’esperienza maturata da anni in Italia nel settore delle controversie di consumo.

Il primo appuntamento per iniziare a riflettere è già alle porte con la convocazione congiunta prevista il prossimo 27 giugno dei gruppi di lavoro del CNCU sulla conciliazione e politiche europee istituiti presso il Ministero dello Sviluppo Economico.