Molti i dubbi che l’Anac in primis dovrà chiarire rispetto all’amministrazione esterna dell’impresa in caso di interdittiva antimafia
La nuova legge anticorruzione ha suscitato molti commenti, polemiche e diverse prese di posizione tra gli operatori, per i riflessi sia di tipo prettamente penalistico, sia amministrativo.
La legge qui in commento rinnova e amplia alcuni istituti, in particolare le forme di gestione da parte dello Stato e dell’Ordinamento Giudiziario sulle imprese, introducendo anche forme di controllo successive alla misura interdittiva per chi è in “odore di mafia”.
L’art. 34 del Codice Antimafia prevede la competenza del Tribunale delle misure di prevenzione di disporre l’applicazione di un’amministrazione giudiziaria per continuare l’attività e, quindi, evitare il tracollo dell’impresa.Il legislatore del 2017 ha inserito un nuovo articolo (34-bis), strettamente collegato al precedente, il quale disciplina il “controllo giudiziario” in diverse forme. In particolare, il Comma VI dell’art. 34 bis cit., per le imprese che abbiano impugnato il provvedimento del Prefetto davanti al TAR (lo si presume, la norma non specifica), dispone che possano richiedere al Tribunale di Prevenzione l’applicazione delle misure di cui al II comma b dello stesso art. 34, e cioè la nomina «di un giudice delegato o di un amministratore giudiziario che riferisce, almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero».
Il Tribunale di prevenzione, all’esito di una prima fase di controllo, può revocarlo e disporre altre misure di prevenzione. Il VII comma dello stesso art. 34 bis espressamente dispone: «Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 o il controllo giudiziario ai sensi del VI comma, sospende gli effetti di cui all’art. 94» norma del Codice Antimafia che dispone, come è noto, l’interdittiva.
La prima ovvia lettura che si dà a queste disposizioni è che, una volta colpiti dalla interdittiva, si ricorre subito al Tar per concretizzare il presupposto giuridico per chiedere al Tribunale penale il controllo e/o l’amministrazione giudiziaria che sospende gli effetti della interdizione ex art. 94 del Codice Antimafia e ciò per impedire, intanto, che le committenze revochino i contratti o i contributi erogati. Ma manca la dovuta chiarezza.
Solo per porci delle domande e per dare sicure soluzioni: quali sono i rapporti tra Giustizia amministrativa e quella del Tribunale penale? La sospensione degli effetti della interdittiva, come dice il VII comma dell’art. 34 bis cit., è piena? Si potrà partecipare a gare con il “controllo giudiziario”? Le ragioni della interdittiva, definita come “tutela avanzata” del sistema che può anche non conseguire ad indagini penali, ma al solo rischio dell’infiltrazione criminale nell’impresa, come verrà valutata dal Tribunale penale che dispone per legge misure di prevenzione solo per indagati? Qual è la legittimazione dell’imprenditore sotto controllo giudiziario? E in che forma si estrinseca questo controllo anche sotto il profilo delle regole societarie?
Insomma, attendiamo che gli organismi preposti, in primis l’Anac, diano le prime risposte.
(per l’immagine Diritto d’autore: <a href=’https://it.123rf.com/profile_matriyoshka’>matriyoshka / 123RF Archivio Fotografico</a>)