Nuovi strumenti per salvare le imprese in crisi

Tra le novità, oltre a quelle che accelerano le procedure, anche l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, con offerte per l’acquisto dei beni che possono essere presentate anche da terzi soggetti

 

Con il decreto legge n. 83/2015, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile sono stati introdotti novità di rilievo per le aziende in crisi in materia di esecuzioni.

In merito agli interventi in materia di procedure concorsuali, sono previsti degli strumenti agevolati di accesso al credito nel corso di una crisi aziendale; l’Autorità Giudiziaria inoltre può ritenere di autorizzare dei finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco.
A ciò si aggiunga che è stata disposta l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, con offerte per l’acquisto dei beni che possono essere presentate anche da terzi soggetti.
Il concordato preventivo potrà essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché sia una proposta migliorativa.

Per di più è stata prevista un’ipotesi di ristrutturazione dei debiti, ma l’accordo deve essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento.
Inoltre, è stata dichiarata definitivamente, l’incompatibilità tra il curatore e il commissario giudiziale.
In caso di difficoltà nella ricerca dei beni pignorabili il creditore, debitamente autorizzato, potrà rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati come l’Anagrafe Tributaria, l’Inps o il Pra.
É previsto un termine perentorio di 1 anno entro cui effettuare tali azioni.

Sono stati introdotti, poi, dei limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, con la possibilità di richiedere la ristrutturazione del proprio debito, con rate più lunghe, per la conversione del pignoramento. Per quanto concerne i pignoramenti immobiliari, sono stati ridotti i tempi entro cui si deve depositare la documentazione ipocatastale: 60 giorni in luogo dei precedenti 120. Ulteriore innovazione è quella inerente la determinazione del valore dell’immobile pignorato, si dovrà far riferimento al valore di mercato, al posto della precedente previsione che prevedeva la moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.).

Anche per il giuramento assistiamo ad un’accelerazione nelle procedure.
Il giuramento verrà effettuato in cancelleria, da parte del consulente stimatore, così come la presentazione delle offerte, al fine di ridurre inutili attese.
Per la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, invece e 

sempre in un’ottica di deflazione dei procedimenti, questi potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purché presenti una fideiussione a garanzia del saldo.

La riforma incide anche sul codice.

É stata, infatti, introdotta la Sezione I-bis del codice civile, sull’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
L’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata.Una grande novità, a mio modesto avviso è quella che qualora il creditore si ritenga pregiudicato da un atto fraudolento del proprio credito, potrà iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento della revocatoria, con cui si chiede l’inefficacia del trasferimento.
Tuttavia, per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve aver trascritto quest’ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore.
In caso contrario assisteremo alla perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi sospesi sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione.

Decorso l’anno, ad ogni modo, il creditore avrà pur sempre la possibilità di agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
Per le vendite giudiziarie, con il portale unificato internet, si consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito di un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, su base nazionale.
Previsti costi anche in capo al creditore per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati: il creditore dovrà versare 100 euro per ciascun atto esecutivo.

La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo dovrà dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.

Il portale delle vendite pubbliche dovrà, poi, inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato che ne abbia fatto richiesta e che si sia registrato, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Con l’introduzione del PCT (processo telematico) viene attribuito valore legale al deposito con modalità telematica dei libelli introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuatati dai difensori o dai dipendenti pubblici. Una ulteriore novità è stata quella dell’aggiunta al secondo comma dell’art. 480 c.p.c., un nuovo periodo che introduce l’onere per il creditore di avvertire il debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo – mediante l’ausilio di un organismo di mediazione o di un professionista nominato dal Giudice – un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.