Il decreto sviluppo ha previsto un credito di imposta pari al 15% del costo di beni strumentali della categoria Ateco 28 effettuati fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media degli ultimi cinque anni, escludendo nel calcolo l’esercizio con l’investimento maggiore
Sarà un credito d’imposta, e non più una detassazione, a regolare il nuovo bonus investimenti in beni strumentali, il cui meccanismo di funzionamento ricorda molto il vecchio incentivo Tremonti e Tremonti-bis (Leggi n. 489/1994 e n. 383/2001).
L’agevolazione di cui si discorre rappresenta una boccata d’ossigeno per il tessuto imprenditoriale nazionale, sempre povero di strumenti di sostegno alla realizzazione di nuovi investimenti.
Il suo funzionamento è disciplinato dall’articolo 18 del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91 (“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”) entrato in vigore il 29 giugno scorso, dopo 11 giorni di attesa al Quirinale.
Il credito d’imposta spetta agli imprenditori che effettueranno, entro il 30.06.2015, investimenti (di importo unitario non inferiore a 10mila euro) in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
I beni strumentali, cui il decreto fa riferimento, sono però solo quelli compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, con esclusione quindi dei beni immateriali e degli immobili.
Il calcolo dell’agevolazione fiscale è, come detto, speculare a quello della detassazione Tremonti, prevedendosi infatti che l’importo del credito sia pari al «15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali…realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore».
Il comma 2 si occupa poi delle «imprese con un’attività inferiore ai cinque anni»(start-up) e «imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto». Per le prime viene disposto che il calcolo dell’eccedenza di investimenti rispetto alla media degli anni precedenti coinvolga i soli esercizi intercorsi dalla loro costituzione, sempre con facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Le seconde, invece, calcoleranno il credito d’imposta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Il bonus fiscale andrà ripartito in tre rate annuali di pari importo, e utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 – a decorrere dal 1° Gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento – senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007).
L’agevolazione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi nei quali il credito è utilizzato, non concorrendo però né alla formazione del reddito d’impresa IRPEF/IRES, né alla determinazione della base imponibile IRAP.
L’incentivo sarà revocato qualora i beni siano ceduti (o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) prima del secondo esercizio successivo a quello di realizzazione dell’investimento o se gli stessi, entro il termine previsto dall’articolo 43 del TU Accertamento, sono collocati in strutture produttive estere.
In questo caso scatterà l’obbligo di restituire il credito indebitamente fruito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano le ipotesi precedenti.