Patent box: un’opportunità di sviluppo per le imprese oltre il vantaggio fiscale

antonio viscontiL’insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico industriali e commerciali, sia sul prodotto e che sul processo, possono sempre più rappresentare il vero valore aggiunto delle imprese italiane

Il Patent box è un nuovo regime fiscale, introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e ampliato – successivamente – con il DL n. 3/2015, del DM del 30 luglio 2015, e, infine, con l’art. 1, comma 148, L. n. 208/2015.

Tale disciplina, prendendo spunto da altre rilevanti esperienze comunitarie (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda) e internazionali (Action 5:2014 OCSE), offre alle imprese un’agevolazione fiscale sui redditi derivanti dall’uso di brevetti, marchi, software protetto da copyright, disegni, modelli e, in generale, sul know-how giuridicamente tutelabile e sulle esperienze e i processi aziendali.

Essa rappresenta un potente strumento di “politica industriale”, che, adoperando la leva fiscale, punta ad attrarre e a sviluppare il “capitale intangibile” e, quindi, a creare opportunità di crescita e competitività nell’intero sistema economico.

Obiettivo della disciplina in esame è, quindi, in primis, quello di incentivare l’investimento in attività di ricerca e sviluppo, ma anche la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere e/o il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero.

Sotto il profilo soggettivo, possono optare per il regime agevolato i soggetti titolari di redditi di impresa residenti in Italia. L’opzione può essere esercitata, altresì, dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti in un Paese che abbia siglato con l’Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione e con il quale sia effettivo lo scambio di informazioni; in tal caso, è necessario che i beni immateriali agevolabili siano attribuibili alla stabile organizzazione.

Per quanto concerne i profili applicativi, il Patent box consiste in un regime opzionale avente durata quinquennale che dà diritto a una esenzione parziale, pari al 30% nell’esercizio 2015, al 40% nel 2016 e al 50% per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 del reddito prodotto dall’utilizzo di taluni beni immateriali (“intangibili”) indicati nell’art. 6 del D.M. 30 luglio 2015.
È poi interamente detassato, ove si eserciti l’opzione per il Patent box, l’importo delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni immateriali, qualora almeno il 90% del corrispettivo della cessione sia reinvestito, entro il secondo esercizio successivo, in attività di ricerca e sviluppo aventi a oggetto altri beni immateriali.

Elemento centrale per la determinazione dell’agevolazione è la quantificazione del reddito prodotto dal bene immateriale.

A tal riguardo, lo sfruttamento dei beni immateriali può avvenire con l’utilizzo diretto del o indiretto del bene, attraverso royalty.
In particolare, nel caso di utilizzo “indiretto” dell’intangibile, come stabilisce l’art. 7 del Decreto, il reddito detassato è costituito dalla royalty realizzata dalla società concedente nel periodo di imposta, dedotti tutti i costi diretti e indiretti. Nel caso di utilizzo diretto, invece, il reddito del bene immateriale corrisponde al contributo economico apportato dal bene stesso alla produzione del risultato complessivo dell’impresa. In pratica, si tratta di quantificare quale parte della marginalità netta conseguita dall’impresa attraverso le vendite dei propri beni o servizi è stata generata dall’apporto di un determinato brevetto o marchio o di un altro bene intangibile. In tal caso, la quantificazione del reddito ascrivibile al bene immateriale, così come l’effettiva formula di calcolo del reddito stesso, devono obbligatoriamente essere determinate in un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate (c.d. procedura di ruling).

L’importo del reddito effettivamente agevolabile sarà quantificato, quindi, applicando al reddito dell’intangibile (come da ruling) una percentuale data dal rapporto tra spese qualificate di ricerca e sviluppo (come definite dall’art. 8 del Decreto) e costi totali dell’intangibile.
Le spese qualificate di ricerca sono solo quelle sostenute internamente, o presso enti e società terze, ovvero riaddebitate al puro costo da società del gruppo. I costi totali sono costituiti dalla somma delle spese qualificate di ricerca, del costo di acquisizione dell’intangibile (anche in licenza d’uso) e delle ulteriori spese di ricerca fatturate da società del gruppo.
Nel caso di utilizzo, sia diretto che indiretto, il reddito agevolabile calcolato andrà moltiplicato per un coefficiente “alfa” e successivamente per la percentuale di detassazione stabilita. Il coefficiente alfa è calcolato in base al rapporto tra i costi qualificati di sviluppo (interni e da commesse esterne) e i costi complessivi del bene. È possibile recuperare le spese effettuate nei tre anni precedenti. L’applicazione del regime opzionale del Patent box è irrevocabile.
Trattandosi di una misura fiscale e non di un aiuto di Stato, non è stabilito un plafond di utilizzo, pertanto, tutte le imprese che vorranno accedere al beneficio potranno farlo senza limitazioni diverse da quelle tecniche.

Fatte queste premesse di ordine sistemico, di seguito, cercheremo di approfondire le caratteristiche specifiche dei singoli beni immateriali che consentono l’accesso all’agevolazione fiscale.
Nello specifico:
– Software protetti da copyright;
– Brevetti industriali concessi o in corso di concessione;
– Marchi d’impresa, anche collettivi, registrati o in corso di registrazione;
– Disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
– Know-how giuridicamente tutelabile;
– Informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche, proteggibili e tutelabili.

 

La Legge di Stabilità per il 2015 disponeva che tra i beni immateriali agevolabili erano – tra l’altro – comprese le “opere dell’ingegno”. Tuttavia, aderendo alle principali applicazioni normative internazionali (chiarimenti OCSE), le norme di attuazione della disposizione (D.M. 30 luglio 2015) hanno ristretto l’ambito applicativo, sostituendo le “opere dell’ingegno”, con il “software protetto da copyright”.
A tal riguardo, è opportuno chiarire che, in conseguenza della sostituzione ad opera della Legge di stabilità 2016 dell’espressione “opere dell’ingegno” con “software protetto da copyright”, devono – definitivamente – considerarsi escluse dall’agevolazione le opere dell’ingegno, quali, ad esempio: le opere letterarie, le opere scientifiche, le opere fotografiche, le opere dell’arte cinematografica, le opere e le composizioni musicali, i disegni e le opere dell’architettura, i progetti di lavori di ingegneria. Del pari, non sono agevolabili le liste di nominativi, quali ad esempio le liste fornitori e clienti.
Tanto chiarito è evidente che l’elencazione innanzi riportata dia luogo – essenzialmente – a due categorie di “intangibili”, ossia, quelli di immediata individuazione e tutela (già offerta, tra l’altro dalle norme speciali in materia di Diritti d’autore e Proprietà Industriale), quali, appunto i software protetti da copyright, ma anche i brevetti, i marchi, i disegni e modelli giuridicamente tutelabili, e una seconda categoria di beni intangibili di più difficile individuazione e, conseguentemente, di più complessa e non tipizzata tutela giuridica, quali il know-how, ma soprattutto, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche, proteggibili e tutelabili.

Ed è proprio su tale seconda categoria di beni che, a mio parere, vale la pena soffermarsi maggiormente, in ragione delle notevoli opportunità derivanti.

La più volte citata circolare n. 36/E del 1 dicembre 2015, rimanda all’art. 39 del TRIPS Agreement precisa che, ai fini del regime opzionale, si considerano “giuridicamente tutelabili”, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
– siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
– abbiano valore economico in quanto segrete, nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
– siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Circa le modalità e le forme di dimostrazione della proprietà industriale, la predetta circolare chiarisce che la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al soggetto richiedente le agevolazioni deve essere provata mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Ciò detto, appare opportuno che le informazioni contenute nella dichiarazione presentata all’Ufficio siano supportate da un adeguato riscontro oggettivo/documentale o comunque da una previa consulenza tecnica asseverata.
Inoltre, secondo quanto precisato nella circolare in commento, la legittima detenzione del bene immateriale e il suo sfruttamento rappresentano condizione necessaria ma non sufficiente al fine di fruire della detassazione. A tal riguardo, infatti, si renderà obbligatoria in capo all’Ufficio la previa verifica dell’attribuzione agli intangibili in esame, di un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Tanto chiarito, è il caso di far presente che il regime del Patent box può riguardare anche più beni immateriali posseduti da un medesimo contribuente e impiegati in modo coordinato nell’ambito del processo produttivo. L’art. 6 del D.M. 30 luglio 2015 ha infatti stabilito che, qualora più intangibili rientranti nell’ambito di una stessa categoria prevista dal medesimo art. 6, siano collegati da un vincolo di complementarietà e vengano impiegati in modo congiunto per realizzare un prodotto o un processo, essi si considerano un unico bene immateriale.
Tuttavia, la medesima disposizione limitava il predetto vincolo di complementarietà alle “singole tipologie dei beni immateriali”, escludendo, di fatto, che un vincolo di complementarietà possa sussistere tra beni di diversa tipologia; ipotesi quest’ultima piuttosto frequente nella realtà economica, ove si riscontra spesso una complementarietà tra IP diversi (ad esempio, tra brevetti, software, know-how, etc.).

A tale situazione ha rimediato la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che, introducendo il comma 42-ter all’art. 1 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), ha previsto che, ai fini dell’agevolazione in commento, il vincolo di complementarietà possa sussistere anche tra beni immateriali di diversa tipologia.
Lungi dall’avere velleità di completezza, con questo articolo si è cercato di porre particolare attenzione su un aspetto spesso sottovalutato da parte dell’imprenditore nostrano e che, nella maggior parte dei casi, invece, rappresenta il vero e proprio elemento di successo del “made in Italy” sui mercati nazionali e internazionali.
In particolare, l’insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico industriali e commerciali, sia sul prodotto e che sul processo, possono sempre più rappresentare il vero valore aggiunto delle imprese italiane.

Di qui, il Patent box, offrendo una valida motivazione in termini di risparmio fiscale, può e deve rappresentare uno strumento di “politica industriale” per attrarre e stimolare la creazione di “capitale intangibile” e, quindi, dare luogo a nuove e più virtuose opportunità di crescita e competitività nell’intero sistema economico nazionale.