PEC e notifica della cartella di pagamento

Photo by Onlineprinters on Unsplash

Può capitare di ricevere, per esempio, delle notifiche di pagamento o delle cartelle impositive attraverso la casella di posta elettronica certificata. A questo proposito c’è da fare molta attenzione, perché la notifica si può considerare recante effetti giuridici soltanto se proviene dall’indirizzo PEC che è presente in quella cartella degli indirizzi dei pubblici elenchi approvati dalla legge. A volte si può generare una certa confusione da questo punto di vista, eppure anche l’ordinamento giuridico si è espresso in questo senso.

Cosa ha detto la CTR del Piemonte sulla posta certificata

Molti pensano che per creare una casella di posta elettronica certificata si debba per forza spendere qualcosa. In generale è così, ricordando poi che qualora non ci si voglia impegnare con un abbonamento, attraverso il sito Letterasenzabusta.com è possibile creare la pec gratis.

Sull’effetto di legge rappresentato nei casi di impositivi della posta elettronica certificata si è espressa la CTR del Piemonte con la sentenza 772 dell’11 luglio.
Questa sentenza è scaturita dal fatto che un contribuente aveva impugnato l’avviso di pagamento di due cartelle e una comunicazione di iscrizione ipotecaria che gli erano stati notificati da un indirizzo che non era presente fra quelli che hanno a che fare con i registri di pubblica amministrazione approvati dalla legge.

La CTR ha dato ragione al contribuente, specificando che si trattava di una notifica che si poteva considerare inesistente. Almeno questo è successo di fronte alla CTP di Vercelli, a cui il contribuente inizialmente si era rivolto. Poi la vicenda ha avuto un altro seguito, perché l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la pronuncia di primo grado rivolgendosi alla CTR del Piemonte.

Che cosa è successo in seguito

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la sentenza di primo grado che era stata data presso la CTP di Vercelli si dovrebbe considerare errata, in quanto si faceva notare che soltanto l’indirizzo del destinatario, per quanto riguarda la PEC, dovrebbe risultare dall’Ini-PEC e non necessariamente l’indirizzo del mittente.

Quindi la Pubblica Amministrazione avrebbe operato in un senso corretto e per questo l’Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che fossero riattivate e considerate valide le cartelle di pagamento, come la comunicazione di iscrizione di ipoteca.

Le disposizioni conclusive

La CTR Piemonte ha respinto l’appello portato avanti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e ha confermato la sentenza di primo grado. Infatti, i giudici piemontesi si sono rifatti all’articolo 26 del Dpr 602/73. In questo Dpr viene fatto il punto proprio sull’Ini-PEC, cioè l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Hanno detto, secondo il provvedimento legislativo che abbiamo citato precedentemente, che le comunicazioni ricevute dall’utente perdono la loro validità, perché anche l’indirizzo del mittente deve essere contenuto nell’Ini-PEC.

È obbligatorio da parte dei soggetti che hanno la necessità di comunicare con questo sistema fare una richiesta per essere inseriti nell’indice, secondo l’indirizzo dichiarato nel momento della richiesta. Quindi i giudici del Piemonte hanno ribadito che, secondo l’articolo 16 quater del Dl 179/2012, tutte le notifiche degli atti possono essere eseguite soltanto utilizzando un indirizzo del mittente che rientri nei pubblici elenchi.

Il discorso vale, secondo i giudici che si sono espressi in questo senso, per qualsiasi atto, sia esso di carattere amministrativo, contabile che civile o penale.
In realtà non tutte le sentenze espresse dai vari tribunali sono andate in questa direzione, infatti ci sono stati altri provvedimenti, secondo i quali, invece, si è affermata la validità dell’indirizzo di posta certificata del mittente per mezzo di indirizzi PEC non riportati nei pubblici elenchi.

Infatti, alcune sentenze hanno richiamato il principio secondo cui i vizi possono essere sanati in sede di ricorso. Questo è un argomento, insomma, piuttosto delicato, su cui ci si deve muovere su consolidati orientamenti giurisprudenziali.