PIANO TRANSIZIONE 5.0, tutte le novità

Effetti retroattivi per la misura che si applica ai progetti innovativi intrapresi dal primo gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025. Il credito di imposta inoltre è diverso a seconda del risparmio energetico previsto

 

Con la pubblicazione lo scorso 2 marzo del D.L. n. 19/2024 (convertito con la legge 56/2024) sono state fornite ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. Tra le altre norme, l’art 38 contiene l’agognata disciplina del Piano di Transizione 5.0 che introduce, a favore delle imprese residenti un credito d’imposta per investimenti da effettuarsi negli anni 2024 e 2025. Sono ricomprese anche rilevanti novità rispetto al precedente piano di Transizione 4.0 in riferimento alle procedure per l’ottenimento del credito di imposta e la sua fruibilità, che sono state chiarite dal Decreto n. 39/2024.

Il procedimento di conversione in legge del Decreto Superbonus (Decreto legge 39 del 29 marzo 2024) ha, tra l’altro, aggiunto nuovi particolari sul meccanismo di prenotazione del bonus.

A chi spetta

È riconosciuto un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati dalle imprese residenti nel territorio dello Stato e dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti (a prescindere dalla forma giuridica o dal settore economico di appartenenza, oltre che dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito) negli anni 2024 e 2025; i nuovi investimenti dovranno interessare strutture produttive stabilite nel territorio dello Stato, nell’alveo di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici. Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.L. 231/2001. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, il beneficio è comunque subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Gli investimenti ammessi

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa (allegati A e B annessi alla L. 232/2016) e che risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite i medesimi, si ottenga nell’insieme una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva situata nel territorio dello Stato, non inferiore al 3% oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Rientrano tra i beni di cui al suindicato allegato B (L.n. 232/2016), nel caso che siano specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

• i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso N. 2 | 2024 25 la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

• i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

• gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici (art. 12, c. 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023). Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. In attesa della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 181/2023, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del suindicato articolo 12;

• le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Mimit di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Ammontare del credito

Il credito d’imposta è riconosciuto:

• nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

• nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.