Una boccata di ossigeno per le imprese: allungati fino a quattro anni i termini per i pagamenti dei mutui e dei finanziamenti
Finalmente un po’ di respiro per le imprese. In attesa di altri provvedimenti capaci di riavviare l’economia, una buona notizia è la nuova intesa per il credito alle PMI siglata tra Abi, Confindustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia e Confetra, grazie alla quale le misure di sospensione e allungamento dei mutui sono state prorogate al 30 settembre 2013.
Possono godere di questo beneficio anche quelle operazioni che già avevano usufruito di un periodo precedente di sospensione, tanto da far allungare la dilazione sui finanziamenti fino a quattro anni.
L’intesa, nello specifico, prevede:
– la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui e delle operazioni di leasing immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare).
Sono ammessi alla sospensione anche i mutui già sospesi con l’Avviso comune del 2009 e relativi rinnovi (proroga dell’Avviso comune e Accordo credito del 2011). Inoltre, secondo con quanto richiesto da ANCE, sono ammesse anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, assimilabili ai mutui.
In linea con i precedenti accordi, sono ammessi alla richiesta di sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico, qualora l’ente erogante
abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione (Regione Campania inclusa);
– allungamento della durata dei mutui per un periodo pari al 100% della durata residua, ma in ogni caso non oltre 3 anni per i mutui chirografari e 4 per quelli ipotecari (nel precedente Accordo i termini massimi erano rispettivamente 2 e 3 anni). È esclusa la possibilità di allungare mutui che abbiano già beneficiato dell’allungamento. È, invece, possibile allungare mutui già sospesi.
Per quanto attiene alle condizioni contrattuali, se la sospensione richiesta è accompagnata da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi restano invariate. Diversamente, l’eventuale variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
L’Accordo prevede inoltre:
– l’impegno delle banche a non ridurre i fidi in essere alle imprese ammesse alle operazioni dell’Accordo qualora queste mantengano prospettive di continuità aziendale;
– la proroga al 30 giugno 2014 dei Protocolli “Investimenti” e “Smobilizzo Crediti PA”, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti comunicazioni.
Le domande per l’attivazione degli strumenti previsti dall’Accordo potranno essere presentate dalle imprese fino al 30 giugno 2014, utilizzando il modulo predisposto dalle
singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall’ABI.
Sarà possibile richiedere l’allungamento dei mutui che a tale data siano ancora sospesi fino al 31 dicembre 2014.
Inoltre, nell’attesa della piena operatività del nuovo Accordo (subordinata all’adesione delle banche), le imprese potranno continuare a beneficiare fino al 30 settembre 2013 delle misure previste dall’Accordo del 2012.