Il meccanismo di funzionamento dell’incentivo l’incremento di spesa, agevolando chi sostiene attività di ricerca e sviluppo in via continuativa e con criteri amplificativi
Con la conversione in legge del Decreto Destinazione Italia, diventa formalmente operativo il nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo poste in essere dalle imprese nazionali.
La norma (art. 2 del Decreto) fissa in 600 milioni di euro il tetto massimo di agevolazione concedibile per il triennio 2014-2016, e in 2,5 milioni di euro il limite annuale per singolo richiedente.
I soggetti beneficiari dell’intervento sono tutti i titolari di redditi d’impresa con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Tra questi, anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
L’incentivo è riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta, a condizione che siano sostenute spese almeno pari a euro 50.000 in ciascuno periodo.
Il meccanismo di funzionamento dell’incentivo premia, quindi, non la spesa, ma l’incremento di spesa. In tal modo, il Legislatore ha inteso premiare quelle imprese che sostengono attività di ricerca e sviluppo in via continuativa e con criteri amplificativi. Di fatto, l’incentivo non matura in un periodo se non sono state sostenute spese per almeno 50 mila euro e, comunque, se dette spese non risultano incrementali rispetto a quelle del periodo precedente.
Le attività premiabili con il bonus vanno dai lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze fino alla produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Quanto ai costi agevolabili, sono ammissibili le spese sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, l’ammortamento di beni impiegati nelle predette attività e i costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca.
Il credito d’imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione su F24.
L’accesso al credito è regolato attraverso l’invio di un’istanza telematica.
Per poterne fruire, tuttavia, è richiesto che l’impresa istante produca un’apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale, con certificazione da allegarsi al bilancio. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono esse stesse ammissibili all’incentivo entro il limite massimo di euro 5.000.
Sarà un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale a chiarire le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, quelle di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell’importo di cui l’impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.