Secondo l’avvocato tributarista Maurizio Villani si è persa l’occasione per poter finalmente equiparare quello tributario agli altri ordinamenti processuali e, in particolar modo, a quello civile, mediante l’istituzione di giudici tributari specializzati e dei mezzi istruttori del giuramento e della testimonianza
Avvocato, il 22 settembre il Consiglio dei Ministri ha dato il via definitivo agli ultimi cinque decreti attuativi della delega fiscale sul processo tributario: vuole ricordarci quali sono e quali obiettivi si pongono di raggiungere?
Nello specifico, i decreti sono relativi a misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali; misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; misure per la revisione del sistema sanzionatorio; stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
Ogni decreto è finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi al fine – come ha sottolineato il Governo – di introdurre «maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese».
Vediamo di seguito le principali novità e gli obiettivi che si pongono di raggiungere i singoli decreti.
Per quanto attiene agli interpelli, viene introdotta la possibilità di presentare istanza da parte del contribuente all’amministrazione finanziaria, relativamente a: l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime; la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
La risposta nel caso di cui alla lettera a) deve essere data nel termine di 90 giorni, nei casi di cui alle lettere b) e c) nel termine di 120. La mancata risposta, equivale a silenzio-assenso.
Per quanto attiene al contenzioso, in particolar modo, viene potenziato l’istituto deflattivo della mediazione e la possibilità per il contribuente di avvalersi della conciliazione. In merito alle agenzie fiscali invece viene prevista la riorganizzazione delle strutture, al fine di contenere le spese di funzionamento, anche mediante nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente. Ancora, in tema di riscossione, obiettivo principale del provvedimento è di consentire e favorire l’adempimento di quanto dovuto da parte del contribuente, mediante modalità di rateizzazioni maggiori e più favorevoli.
La novità più importante è la possibilità concessa a quanti siano decaduti dai piani di rateizzazione nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto, di poter presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, un nuovo piano di rateazione, ripartito fino ad un massimo di 72 rate mensili.
In caso di mancato pagamento di due rate si decade dal piano di rateazione. Altra importante novità introdotta dal decreto è la modifica dell’aggio sulle cartelle di Equitalia che passa dall’8% all’1%% in caso di riscossione spontanea; al 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il 60°giorno dalla notifica della cartella; al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine. Per quanto riguarda la revisione del sistema sanzionatorio penale – tributario la novità più importante è quella relativa all’introduzione dell’art. 13-bis, rubricato “Circostanze di reato”. In particolare, con tale articolo, al primo comma, è stata prevista la diminuzione fino alla metà della pena, senza applicazione delle pene accessorie, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
Il comma 2, invece, prevede la possibilità di richiedere il patteggiamento per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000, nel solo caso in cui sia stato pagato integralmente il debito tributario, prima dell’apertura del dibattimento ovvero nel caso in cui sia stato esperito il ravvedimento operoso.
Da ultimo, il comma 3 stabilisce che le pene sono aumentate della metà se il reato è commesso dal compartecipe nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale, svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione di modelli di evasione fiscale. Per quanto attiene alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, si rileva come una volta per tutte si sia giunti all’applicazione in tale ambito del principio di proporzionalità, in relazione a violazioni riguardanti le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi.
L’obiettivo è stato quello di alleggerire il sistema sanzionatorio e ridurre le sanzioni per le violazioni più lievi.
Così, per esempio, in caso di omessa dichiarazione la sanzione viene calcolata in proporzione al ritardo nell’adempimento, oppure se la dichiarazione viene presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta alla metà. Viceversa, nell’ipotesi di condotte simulatorie o fraudolente la sanzione è aumentata del 50%. Infine, la sanzione è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro. Infine, viene previsto il monitoraggio e la revisione delle “spese fiscali”, nonché dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, mediante l’inserimento delle relative attività nelle procedure di bilancio in modo sistematico.
Proprio in merito al monitoraggio dell’evasione fiscale, cosa cambia rispetto al passato e quali saranno i vantaggi nell’immediato della riforma?
In relazione al monitoraggio dell’evasione fiscale, viene prevista la presentazione, contestualmente alla nota di aggiornamento del DEF (documento di economia e finanza), di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, mediante la distinzione tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, evidenziando in particolare i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni.
Tanto verrà effettuato evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti.
Le maggiori entrate, che possono essere ascritte ai risultati di contrasto e prevenzione dell’evasione fiscale e contributiva, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Gli effetti della riforma saranno non solo quelli di tenere costantemente monitorata l’evasione fiscale e contributiva ma, altresì, di ridurre nel lungo termine la pressione fiscale.
Nello specifico, quali sono state le linee direttrici che hanno guidato la riforma del contenzioso tributario?
L’intervento normativo, così come chiarito nella relazione governativa, si è mosso prevalentemente sulle seguenti principali direttrici:
1. l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
2. l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
3. l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti;
4. l’ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie;
5. il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.
Riguardo al punto 1): si è ritenuto opportuno estendere il reclamo finalizzato alla mediazione (art. 17- bis del decreto) a tutte le controversie indipendentemente dall’ente impositore (finora l’istituto era riservato alle sole cause dell’Agenzia delle Entrate). La conciliazione inoltre è stata estesa anche ai giudizio di appello.
Riguardo al punto 2): la tutela cautelare è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando la giurisprudenza che solo da alcuni anni l’aveva ritenuta pienamente ammissibile, sia della Corte di Cassazione, sia della Corte Costituzionale.
In merito al punto 3): l’applicazione del principio di immediata esecutività delle sentenze è stato recepito tenendo conto delle peculiarità del processo tributario, strutturato pur sempre come un giudizio amministrativo di impugnazione di atti autoritativi, ancorché nei confronti di un giudice che ha cognizione piena del rapporto.
Sul punto 4, invece, per quanto concerne la revisione delle soglie di valore delle controversie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente, si è previsto l’innalzamento da 2.582,28 euro a 3.000 euro; si è inoltre ampliata la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica inserendo anche i dipendenti dei CAF per le controversie che scaturiscono da adempimenti posti in essere dagli stessi centri di assistenza fiscale.
Infine, riguardo al punto 5): si è rafforzato il principio in base al quale le spese di lite seguono sempre la soccombenza, introducendo l’obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 92, secondo comma, del c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; il suddetto principio è esteso anche alla fase cautelare in cui il giudice è tenuto a decidere anche sulle spese di giudizio.
Lei si è espresso molto sul tema: quali delle sue proposte sono state accolte e quali invece rigettate? A suo avviso si poteva fare di meglio? Cosa andrebbe recuperato?
Numerose sono state le proposte modificative da me proposte e accolte, in particolare: la possibilità di conciliare anche in appello; l’immediata esecutività della sentenza e il giudizio di ottemperanza; la sospensione dell’atto in appello e in Cassazione; la sospensione dell’esecuzione della sentenza in appello e in Cassazione; la condanna alle spese processuali e la possibilità di condanna per lite temeraria; la possibilità di sospendere il processo tributario quando pendono altri processi collegati, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Tra quelle, invece, non accolte, vi sono: la gestione e organizzazione del processo affidata ad un organismo terzo diverso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale il Ministero della Giustizia o la Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’introduzione degli istituti del giuramento e della testimonianza; la possibilità per il contribuente di poter conciliare anche durante il ricorso per Cassazione; l’esclusione della possibilità, in caso di mancata riassunzione del processo, di dover pagare per intero l’importo indicato nell’atto oggetto del giudizio invece di fare riferimento al pronunciamento dell’ultima sentenza. Ritengo pertanto che il Decreto Legislativo di parziale riforma del processo tributario debba essere accolto positivamente in quanto costituisce, senza dubbio, un primo passo per risolvere alcuni problemi del processo tributario.
Tuttavia, a mio avviso, questa sarebbe stata l’occasione importante per poter finalmente equiparare il processo tributario agli altri ordinamenti processuali e, in particolar modo, a quello civile, mediante l’istituzione di giudici tributari specializzati, nonché attraverso l’introduzione dei mezzi istruttori del giuramento e della testimonianza, considerato che il processo tributario, così come disciplinato, era e rimane, diversamente dagli altri processi, un processo esclusivamente documentale.