Un passo avanti verso un sistema fiscale in grado di tutelare i contribuenti e di rendere più lineare il dialogo con l’amministrazione tributaria
Con la circolare n. 21/E del 7.11.2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’autotutela tributaria, riformata dal D.Lgs. n. 219/2023 e disciplinata dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000. Essa manifesta l’intento dell’Agenzia di dare un forte impulso all’applicazione dell’istituto rispetto al passato. In tal senso, la previsione che la responsabilità del funzionario che firma il provvedimento di annullamento in autotutela è limitata alle sole ipotesi di dolo. Il legislatore della riforma ha distinto due forme di autotutela: obbligatoria e facoltativa. La prima è disciplinata dall’art. 10-quater e prevede che l’Amministrazione fiscale sia tenuta ad annullare, anche senza richiesta del contribuente, gli atti impositivi viziati da errori evidenti. L’annullamento può avvenire anche durante il giudizio o in presenza di atti definitivi, posto che non sia stata emessa una sentenza favorevole per l’Amministrazione o che sia trascorso un anno dalla definitività dell’atto. L’art. 10-quinquies, invece, disciplina l’autotutela facoltativa, che consente all’Amministrazione di revocare un atto impositivo quando ritiene che l’atto sia illegittimo o infondato, anche durante il processo o in presenza di atti definitivi.
La differenziazione tra autotutela obbligatoria e facoltativa riguarda la natura degli errori. Questa novità si traduce in maggiore chiarezza per le imprese: in caso di “manifesto errore sul presupposto d’imposta” l’Agenzia è obbligata a intervenire. Al contrario, nel caso di irregolarità non evidenti, l’Agenzia conserva la discrezionalità di decidere se intervenire o meno. La riforma interviene anche sulle disposizioni in materia processuale, dettate dagli articoli 19 e 21 del D.lgs. 546/1992, prevedendo l’impugnabilità del diniego di autotutela. L’art. 19 cit. introduce la possibilità di impugnare sia il rifiuto esplicito, sia tacito, in relazione all’autotutela obbligatoria, mentre per l’autotutela facoltativa è possibile ricorrere solo contro il rifiuto esplicito. L’art. 21 cit. stabilisce che il ricorso contro il rifiuto tacito dell’autotutela obbligatoria può essere presentato dopo 90 giorni dalla richiesta, mentre per il rifiuto esplicito il termine è di 60 giorni dalla notifica del diniego. Tempi certi e snelli rappresentano il cuore della riforma. Ciò trova riscontro anche nella circolare dell’Agenzia. Il testo specifica che: i) i contribuenti dovranno presentare documentazione completa e verificabile; ii) in caso di autotutela obbligatoria, è previsto un termine di risposta entro 90 giorni. L’Agenzia potrà sospendere gli effetti dell’atto anche in caso di autotutela facoltativa; iii) l’autotutela non può intervenire su atti già oggetto di definizione agevolata o conciliazione, a meno che non si tratti della parte residuale dell’accertamento. Tale limitazione preserva la stabilità delle definizioni agevolate, consolidando un equilibrio tra certezza del diritto e diritto alla difesa.
Le modifiche introdotte offrono ai contribuenti, tra cui le imprese, uno strumento più solido e definito per tutelare i propri interessi. Per le imprese ciò rappresenta un passo avanti verso un sistema fiscale in grado di tutelare i contribuenti e di rendere più lineare il dialogo con l’amministrazione tributaria.