La legge di Stabilità per il 2016 ripropone il rodato incentivo per le aree in ritardo di sviluppo che, per quest’anno, si presenta in luce ancora più accattivante per effetto di possibili incroci con il superammor tamento introdotto dall’Esecutivo
Riparte il credito di imposta per i nuovi investimenti, ma solo per alcune aree svantaggiate del territorio nazionale.
La legge di Stabilità per il 2016,infatti, ripropone il rodato incentivo per le aree in ritardo di sviluppo che, per quest’anno, si presenta in luce ancora più accattivante per effetto di possibili incroci con l’ulteriore misura di aiuto, introdotta dall’Esecutivo. In riferimento a quest’ultima, in particolare, con il cd “superammortamento” è stato previsto un meccanismo di agevolazione che consente alle imprese (e ai professionisti, però esclusi dal bonus) di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali del 40%, al fine della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L’incentivo spetta a fronte degli investimenti materiali effettuati a decorrere dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusione di fabbricati e costruzioni, beni il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5% (D.M. 31 dicembre 1988) e alcune specifiche categorie elencate nell’allegato alla legge (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale, il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e gli aerei completi di equipaggiamento).
È evidente che l’ambito oggettivo di applicazione del bonus investimenti e del superammortamento è sovrapponibile, dal momento che i beni materiali agevolabili si concretizzano (nell’uno e nell’altro caso) in impianti, macchinari e attrezzature, anche se con riferimento alle sole acquisizioni effettuate nel corso del 2016. Al momento non esiste alcuna precisazione né di norma, né di prassi che ostacoli la possibilità di beneficiare, a fronte degli stessi investimenti, di entrambi gli incentivi.
La norma istitutiva del credito di imposta specifica chiaramente che il bonus non può essere in nessun caso cumulato con altri aiuti di Stato, anche se rientranti nel regime de minimis, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Nulla sembrerebbe, pertanto, escludere la possibilità di fruire contemporaneamente di una misura che non è qualificabile come “aiuto di stato”. Nel caso di specie, il superammortamento rappresenta a tutti gli effetti un’agevolazione di carattere generale e come tale, mancando del requisito della selettività, non può costituire un aiuto di stato. Un esempio chiarirà meglio le possibilità di incrocio fra le due agevolazioni. Supponiamo che una piccola impresa realizzi investimenti per centomila euro e che, per semplicità, non esistano ammortamenti da decurtare. Ebbene, in tale caso, l’impresa potrà operare gli ammortamenti su un importo di centoquarantamila euro. Insomma, l’impresa godrà di un beneficio netto pari al valore dell’aliquota fiscale a essa applicabile, moltiplicata per il “superammortamento”.
Non solo. A questo potrà aggiungere anche il credito d’imposta maturato sull’acquisto, nella misura pari a ventimila euro: un mix davvero interessante. Nessuna possibilità, invece, per l’ulteriore cumulo con un’altra nota misura di incentivo, ossia la Sabbatini. Benché autorizzata dall’Ue, infatti, detta agevolazione costituisce un Aiuto di Stato, non cumulabile con il credito d’imposta. Il credito d’imposta premia le acquisizioni di beni strumentali nuovi, da destinare a unità produttive localizzate nelle aree assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Sono agevolabili gli investimenti effettuati a decorrere dall’1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Risultano agevolabili tutti i macchinari, impianti e attrezzature varie, purché nuovi, strumentali e rientranti in un “progetto di investimento iniziale” secondo la definizione data dalla Commissione europea (Regolamento UE n. 651/2014). Deve, pertanto, trattarsi di creazione di un nuovo stabilimento o ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o, ancora, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente oppure un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
Risultano, invece, escluse le spese inerenti l’acquisizione di beni immateriali (software, brevetti ecc.). Per il calcolo dell’aiuto spettante ritorna il concetto di “investimento netto”. Quest’ultimo è dato dal “costo complessivo” dei beni dedotto degli ammortamenti determinati nel periodo di imposta con riferimento alla stessa categoria dei beni oggetto di investimento e relativi alla medesima struttura produttiva, a eccezione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato. La norma introduce, tuttavia, delle soglie massime di “costo complessivo” ammissibile per ciascun progetto (un milione e mezzo di euro per le piccole imprese, cinque milioni per le medie imprese e quindici milioni per le grandi imprese). La percentuale di aiuto è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria. Per le piccole imprese, l’incentivo è pari al venti per cento dell’investimento netto, per le medie al quindici per cento e per le grandi imprese al dieci per cento. È sempre possibile il ricorso alla locazione finanziaria. In tale circostanza, occorrerà assumere come riferimento il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per la fruizione del credito di imposta bisognerà inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, al fine dell’ottenimento del nulla osta.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno fissati da un provvedimento direttoriale di prossima emanazione. Anche per il nuovo credito di imposta l’utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
L’aiuto dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione dello stesso e nelle dichiarazioni dei periodi successivi, fino a quello di conclusione dell’utilizzo.
Non trova applicazione, in ogni caso, il limite di utilizzo ordinario di euro duecentocinquantamila.