Si sta consolidando l’opinione secondo cui anche nelle SRL sussiste la responsabilità degli amministratori tutte le volte in cui il patrimonio sociale della società sia divenuto insufficiente per i creditori a causa dell’amministratore negligente
La disciplina della responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata è stata modificata con la riforma del diritto societario (D.lgs. N. 6/2003).
Oggi infatti non vi è più un rinvio alla disciplina della società per azioni, bensì una norma specifica contenuta nell’art. 2476 del codice civile.
Questa norma secondo parte degli interpreti prevedrebbe nei primi cinque commi l’azione di responsabilità della società nei confronti degli amministratori; secondo un’altra corrente di pensiero invece nelle società a responsabilità limitata non sarebbe più prevista l’azione sociale di responsabilità, almeno in senso tradizionale, e quella disciplinata nei primi cinque commi dell’art. 2476 cod. civ. sarebbe un’azione promuovibile dal singolo socio a tutela della società.
Al sesto comma viene invece prevista l’azione dei singoli soci e dei terzi che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Non è invece più espressamente prevista un’azione dei creditori sociali analoga a quella prevista dall’articolo 2394 cod. civ. nella società per azioni.
Per tale ragione parte della Giurisprudenza ha affermato che per effetto della riforma del diritto societario i creditori sociali non potrebbero più esercitare l’azione sociale, come era previsto nell’art. 2394 cod. civ., in quanto quest’ultima non sarebbe più sostanzialmente riconducibile alla disciplina della società a responsabilità limitata.
Secondo questa opinione, in buona sostanza, l’autonomia della disciplina della nuova società a responsabilità limitata non consentirebbe l’applicazione in via analogica dell’art. 2394 cod. civ..
In senso contrario un altro orientamento giurisprudenziale, che si sta sempre più consolidando, ritiene che l’art. 2394 del cod. civ. sarebbe comunque applicabile in via analogica anche alle società a responsabilità limitata, in quanto la mancata previsione di una responsabilità degli amministratori di questa società nei confronti dei creditori sociali sarebbe conseguenza in realtà di un vuoto normativo derivante da un difetto di coordinamento tra la disciplina delle società a responsabilità limitata e quella delle società per azioni. Pertanto, nonostante l’art. 2476 del cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere l’azione ex art. 2394 cod. civ., quest’ultima disposizione sarebbe, secondo questo orientamento, comunque applicabile alle società a responsabilità limitata perché oltre che sul principio generale di responsabilità degli organi gestori, ricavabile dal sistema complessivo, trova degli espliciti richiami normativi sia nell’art. 2486 cod. civ. secondo comma, ai sensi del quale tutti i creditori delle società di capitali, senza distinzioni tra società per azioni o società a responsabilità limitata, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla nomina del liquidatore, possono esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, nel caso in cui questi ultimi abbiano violato l’obbligo di gestire la stessa ai soli fini di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale, sia nell’art. 2477 ult. comma e nell’art. 2497 del cod. civ..
In particolare è stato osservato che l’art. 2497 cod. civ. laddove sancisce la responsabilità di società o di enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, prevede per tutte le società di capitali indistintamente la possibilità per i creditori di agire per il risarcimento del danno loro cagionato dalla lesione all’integrità del patrimonio da parte di chi abbia preso parte al fatto lesivo o ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il creditore potrebbe inoltre far valere la responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata , ai sensi dell’art. 2476 cod civ. nella parte in cui prevede il diritto al risarcimento del “terzo” che sia stato comunque danneggiato da atti dolosi o colposi dell’amministratore, oppure in alternativa potrebbe invocare la tutela generale prevista dall’art. 2043 cod. civ secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi l’ha commesso al risarcimento del danno.
Alla luce, dunque, delle interpretazioni più recenti, tendenti a privilegiare una ricostruzione dell’istituto volta a non lasciare vuoti normativi nella disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali, si sta consolidando l’opinione secondo cui anche nelle società a responsabilità limitata sussiste la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali tutte le volte in cui il patrimonio sociale della società amministrata sia divenuto insufficiente al soddisfacimento delle ragioni dei creditori per essere stato depauperato dall’amministratore negligente.