Sabatini-ter, dal 1° marzo la presentazione delle domande per «Industria 4.0»

alessandro sacrestano bigIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale 16 febbraio 2017 con cui si fissa al primo marzo la data di inzio per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell’incentivo Sabatini-ter per gli investimenti tecnologici

 

COSA PREVEDE LA SABATINI TER
La Sabatini prevede un contributo pari all’interesse calcolato, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento di cinque anni e d’importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.

Ad esempio, su un finanziamento di 1 milione di euro, il contributo concesso dal MISE sarà pari ad euro 77.173,65.

É prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP. La banca o intermediario finanziario convenzionato possono, infatti, ricorrere a una provvista alternativa.

 

Il finanziamento dovrà:
• essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
• avere durata massima (comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi) di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene;
• essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
• essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene;
• in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.