C’è il via libera dell’Agenzia delle Entrate ma “con prescrizioni”
La risposta n. 317 resa dall’Agenzia delle Entrate l’8 maggio 2023 desta un certo interesse perché chiarisce più in dettaglio, condizioni e termini ai fini fiscali, per considerare non elusiva e quindi realizzabile, una scissione parziale proporzionale di una partecipazione detenuta dalla scissa a favore della propria controllante beneficiaria e unica socia.
La fattispecie, brevemente rappresentata nella Risposta, riguardava la riorganizzazione di un gruppo in cui la controllante Zeta possedeva, tra l’altro, il 100% della controllata Alfa, e quest’ultima a sua volta possedeva (non al 100%) la società Beta.
L’obiettivo dell’operazione, per cui è stato chiesto il parere, era di trasferire l’intera partecipazione di Beta da Alfa a Zeta, non già attraverso modalità ordinarie quali, banalmente, vendita, assegnazione o erogazione di dividendi in natura espressi proprio dalla citata quota di Beta, bensì attraverso la scissione parziale di Alfa, avente ad oggetto esclusivamente la suddetta partecipazione in favore della beneficiaria Zeta.
L’interpello traeva le sue ragioni dalla circostanza che il modo di riallocare una partecipazione all’interno di un gruppo non è irrilevante ai fini fiscali, in quanto, come è noto, la vendita, l’assegnazione e la distribuzione di utili in natura sono operazioni realizzative e quindi soggette a tassazione ordinaria, mentre la scissione è operazione riorganizzativa e quindi in linea di principio fiscalmente neutrale.
Ne consegue che, adottando la più articolata opzione della scissione, il vantaggio fiscale che ne deriva può essere oggetto di censura di elusività da parte dell’Agenzia delle Entrate, se non supportata da idonee ragioni extrafiscali.
Nel merito complessivo dell’operazione, e nei limiti di quanto rappresentato dalle parti istanti, l’Agenzia delle Entrate, come sopra accennato, ritenendo sussistenti le valide ragioni di natura riorganizzativa, non ha ravvisato elementi da farla ritenere elusiva e quindi ha confermato la sua neutralità fiscale ai sensi dell’art.173 TUIR.
Ciò, in virtù anche della considerazione che – una volta superato il vaglio antielusivo – non esiste alcuna norma di legge che obblighi a scegliere, tra due o più opzioni operative, quella più onerosa per il contribuente.
L’aspetto più interessante del parere, tuttavia, ha riguardato l’ulteriore questione sollevata dalle parti istanti, inerente le modalità contabili con cui intendevano realizzare la suddetta scissione parziale a favore del socio unico.
Con riferimento ad Alfa, esse prevedevano la derecognition della partecipazione Beta dal suo bilancio e un corrispondente decremento della sola riserva straordinaria.
Con riguardo a Zeta, invece veniva proposta l’iscrizione in bilancio della partecipazione Beta al valore contabile e fiscale riveniente da Alfa, dando come contropartita un incremento del suo patrimonio netto da imputarsi anch’esso solo alla riserva straordinaria.
Sul punto l’Agenzia si è mantenuta abbastanza “laica” facendo presumere un suo complessivo assenso, con la precisazione però che (ai sensi dell’art. 173 comma 9 TUIR) – a prescindere dalla natura contabile della posta di patrimonio netto utilizzata nella beneficiaria (riserva straordinaria) in contropartita della citata iscrizione della partecipazione Beta – l’incremento di patrimonio netto destinato alla beneficiaria deve comunque rispettare, proporzionalmente, la natura fiscale delle singole poste di patrimonio netto esistenti nella scissa prima della scissione.
In altre parole viene ribadito che, sotto il profilo fiscale, qualunque attribuzione del patrimonio netto alla beneficiaria non fa venir meno, in proporzione, la medesima classificazione che esso aveva presso la scissa.
Ciò allo scopo di evitare, ad esempio, che una eventuale imputazione a riserva straordinaria di una quota di tale incremento di patrimonio riferibile invece a capitale sociale della scissa (come nel caso in specie), possa essere impropriamente riqualificato dalla beneficiaria anche ai fini fiscali, come riserva di utili liberamente distribuibili, senza averne però la sua genesi fiscale.
Un’altra tematica lasciata all’Agenzia ha riguardato le tecniche di determinazione dei valori fiscali in capo a Zeta delle due partecipazioni post scissione, Beta e Alfa, tenuto conto della circostanza che Zeta è unica socia di Alfa e al tempo stessa beneficiaria di una parte del patrimonio di quest’ultima (Beta). L’Agenzia ha indicato un percorso abbastanza preciso per la beneficiaria, utilizzando però un lessico un po’ aggrovigliato.
Dapprima occorre procedere al parziale annullamento della partecipazione Alfa, a fronte dell’attribuzione contabile di Beta.
Successivamente, il valore fiscale della partecipazione Alfa residua nella scissa deve essere ridotto, allo scopo di non duplicarne, in parte, l’importo (valori fiscali pieni di Alfa + Beta nel bilancio di Zeta).
Tale riduzione va fatta in base al rapporto proporzionale tra valore effettivo di Beta e valore effettivo di Alfa nel suo complesso prima della scissione, così da ottenere per la partecipazione Alfa il valore fiscale corrispondente al suo valore effettivo successivo alla scissione.
Questo orientamento, derivante dall’applicazione analogica della risoluzione 52 del 2015 sembra avere qualche effetto collaterale non di poco conto. Infatti nei casi di forte divaricazione nel tempo tra i valori effettivi delle due partecipazioni, il valore fiscale, in particolare della scissa, potrebbe essere fortemente penalizzato, a tutto danno per la tassazione delle possibili future plusvalenze.