Start-up innovative, arrivano nuove agevolazioni con la Legge di Bilancio

Atto costitutivo a costo zero ed esonero tasse tra i benefici, oltre a una maggiore flessibilità del processo di sostentamento finanziario.
Start-up innovative più convenienti, per chi le costituisce e per chi vi investe. Dalla Legge di Bilancio il modello delle start-up esce rinvigorito da una serie di puntuali interventi che, nel loro complesso, tendono a renderne ancora più flessibile le dinamiche di costituzione e, soprattutto, il processo di sostentamento finanziario.

Sotto il primo profilo, il ddl introduce l’esenzione dall’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese – nell’apposita sezione Speciale dedicata – dell’atto costitutivo delle società in argomento. La misura si aggiunge a quelle già in esse-re, che dispensano le start-up dal diritto annuale e da tutti gli altri diritti di segreteria e bolli per gli atti iscritti al Registro Imprese. Sempre sotto il profilo dello snellimento burocratico, l’atto costitutivo delle start-up potrà essere sottoscritto, oltre che con la firma digitale del legale rappresentante, anche con la firma elettronica avanzata autenticata di quest’ultimo. Si tratta, in sostanza, dell’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità per-sonale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato. La disposizione si inserisce nel già ampio novero di quelle che, allo stato, consentono la costituzione delle start-up senza passare dal notaio, adottando il modello standard tipizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e riassunte nel DM dello scorso 17 febbraio 2016.

Passando, invece, alle agevolazioni per chi investe nella costituzione delle start-up, sono previste sostanziali migliorie al modello in corso. Al momento, infatti, i soggetti IRPEF godono di una detrazione di imposta pari al 19% della somma investita, elevabile al 25% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L’investimento massimo agevolabile è di 500.000 euro, da mantenersi per almeno due anni. Di contro, ai soggetti IRES spetta una deduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme investite, elevabile al 27% nei casi di cui sopra. Il limite massimo dell’investimento è, però, fissato ad 1,8 milioni di euro.

Ebbene, con le novità introdotte, è stato innalzato l’investimento massimo agevolabile per i soggetti IRPEF, fino ad 1 milione di euro. Resta invariato quello per i soggetti IRES. Per entrambi, però, sale a tre anni il vincolo minimo di destinazione dei capitali. Tuttavia, questi godranno, in entrambi i casi, rispettivamente di una detrazione e di una deduzione più elevata, fissata al 30%. Quest’ultima sarà applica-bile anche alle start-up a vocazione sociale. Di ampio respiro, infine, la previsione secondo cui, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni di euro sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018. Consentita, inoltre, la cessione delle perdite prodotte dalla start-up nei primi tre esercizi di attività a favore di società quotate che ne detengano una partecipazione pari almeno al 20 per cento. L’INAIL, infine, potrà sottoscrivere quote di fondi comuni d’investimento chiusi, dedicati appositamente all’attivazione di start-up innovative. Si ricorda che possono qualificarsi come start up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tuttavia, a seguito della modifica introdotta dall’art. 4, comma 11, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, possono considerarsi tali anche le imprese residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. La società deve, inoltre, rispondere a una serie di condizioni, tra cui la compagine societaria, il valore della produzione, l’oggetto sociale.

 

Nel dettaglio, si tenga conto dei seguenti requisiti:
• costituzione e svolgimento attività da non più di 60 mesi;
• il valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività;
• non deve distribuire e non deve aver distribuito utili;
• deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazio-ne di prodotti o servizi innovativi ad “alto valore tecnologico”;
• non deve derivare da un’opera-zione straordinaria, oppure da cessione d’azienda o di ramo di azienda;
• ulteriore condizione (una tra le seguenti):
1. spese R&S uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili;
2. impiego, in percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto Miur 22 ottobre 2004, n. 270;
3. titolare o depositaria o licenziata-ria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semi-conduttori o a una nuova varietà vegetale, oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaborato-re, purché direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.