L’accesso sarà completamente gratuito per l’investitore ed è indicato un termine molto breve per giungere alla decisione che dirime la controversia. Potranno essere sottoposte all’ACF le controversie – fino ad un importo richiesto di 500.000 euro – relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio
Sistemi alternativi di “dispute resolution”, la statistica ne conferma l’efficacia
Alcuni dati recentemente pubblicati dal Ministero della Giustizia relativi al primo trimestre del 2015 segnano un incremento del 22% delle istanze di mediazione rispetto allo stesso trimestre del 2014
Le liti bancarie tra mediazione e arbitrato
La procedura di mediazione obbligatoria (della durata massima di tre mesi) prevede la necessaria assistenza dell’avvocato e potrà essere iniziata mediante il deposito di un’apposita istanza presso l’organismo prescelto che risulti avere sede nel “luogo” in cui ha sede il giudice competente per la controversia