La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto e ribaltando l’impostazione dei giudici di merito, ha e videnziato che il criterio della «direzione effettiva» quale luogo di individuazione del domicilio fiscale può non essere sufficiente e, comunque, compor tare evidenti storture applicative nel caso di società controllate, soprattutto in quelle in cui il capitale sociale della controllata è interamente di proprietà della controllante