![massimo ambron big](https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2016/07/images_foto_autori_massimo_ambron_big.jpg)
La sentenza n. 3186 del 2017 stabilisce che non è necessario acquisire la prova di comportamenti illeciti del dipendente, ma, a integrare la violazione dell’obbligo di fedeltà, è sufficiente la mera attività del lavoratore di trattazione di affari in concorrenza, per conto proprio o di una impresa terza