Come cautelarsi per evitare spiacevoli sorprese, colpa del tour operator, dell’albergatore o del vettore cui ci siamo rivolti attirati da cataloghi o da siti web che promettono veri e propri paradisi in terra?
Con una decisione del 13 febbraio 2013 il Tribunale di Reggio Emilia, applicando gli artt. 2059 del codice civile e 32 della Costituzione, ha condannato un tour operator e il vettore aereo a risarcire il danno patrimoniale da vacanza rovinata a due giovani sposi, che avevano acquistato un pacchetto turistico, il cui bagaglio era stato smarrito dovendo quindi acquistare all’arrivo a destinazione altri generi di necessità.
In generale, come cautelarsi per evitare una vacanza poco rilassante per colpa del tour operator, dell’albergatore o del vettore al quale ci siamo rivolti attirati da cataloghi o da siti web che promettono veri e propri paradisi in terra?
Ecco alcune cautele preventive quando si prenota un viaggio presso una agenzia di viaggi o sul web:
– l’agenzia viaggi e il tour operator devono essere abilitati alla vendita dei pacchetti turistici; presso le Regioni esistono gli uffici licenze dove verificare la regolarità di questi soggetti anche ai fini della loro solvibilità successiva qualora debbano rispondere di eventuali inadempimenti;
– il contratto di acquisto va letto con attenzione perchè deve fare riferimento con precisione alla destinazione e ai servizi che si sono acquistati sul catalogo e il venditore ne deve consegnare copia con la sua sottoscrizione;
– se viene proposta e si sottoscrive una polizza di assicurazione per tutelarsi da mancate partenze o altre vicissitudini verificare l’esistenza di eventuali franchigie per le spese rimborsabili;
– se si decide di andare all’estero l’agente o il tour operator dovranno informarvi sulla necessità di ottenere i documenti di espatrio, il visto ed eventuali vaccinazioni richieste per l’ingresso nello Stato prescelto ma certamente non potranno essere ritenuti responsabili qualora non riusciate in tempo utile per la partenza ad ottenerli oppure non vogliate sottoporvi alle vaccinazioni prescritte.
In alcuni casi indicati dal Codice del consumo, tra cui l’aumento del prezzo del carburante, fino a venti giorni prima della partenza potranno essere richiesti aumenti del prezzo iniziale, qualora però l’aumento superi il 10% del costo complessivo del pacchetto è possibile recedere dal contratto senza penalità e le somme in acconto dovranno essere restituite entro 48 ore.
Quando si è arrivati sul posto e quanto è stato scelto e prenotato si rivela nei fatti inesistente o di qualità inferiore a quanto esposto sul catalogo o sul web, o se si verificano modifiche sul programma o della sistemazione alberghiera, è necessario contestarle in forma scritta al rappresentante del tour operator o dell’agenzia o all’albergatore chiedendone ricevuta su copia predisposta, poi scattare fotografie con data che rappresentino le contestazioni e raccogliere le dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, conservare le ricevute di spese sostenute inerenti i disagi sopportati, ad esempio l’aver dovuto noleggiare un pulmino per andare al mare che doveva essere vicino alla struttura alberghiera.
Il Codice del turismo prevede il “danno da vacanza rovinata” e all’art. 47 dispone «nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta».
Il consumatore che avrà patito un pregiudizio morale potrà richiedere il danno derivante dallo stress causato dal non aver goduto interamente del relax tipico della vacanza ma anzi averne sopportato il disagio e, a seconda dei casi, il rimborso integrale o parziale del prezzo pagato all’agenzia o al tour operator con il quale è stato concluso il contratto di acquisto del pacchetto turistico che può comprendere anche il viaggio, fonte anch’esso di potenziali contrattempi.
Il tour operator e l’agenzia risponderanno anche dell’operato dei loro eventuali delegati a fornire il servizio.
I giudici italiani hanno qualificato il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno morale è stato accordato in riferimento all’art. 2059 del codice civile unitamente all’art. 92 comma 2 del Codice del consumo che riconosce al consumatore il diritto ad essere risarcito di «ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto».
Occorre far attenzione ai tempi di contestazione: entro dieci giorni dal rientro il turista dovrà chiedere il risarcimento dei danni inviando una raccomandata A.R. con cui contesta i fatti e le inadempienze riscontrate al tour operator, al venditore – agenzia di viaggi, all’albergatore, al vettore aereo o navale, allegando in copia la documentazione probatoria tra cui il contratto, le foto, ricevute pagamento e quant’altro opportuno riservandosi anche di chiamare in giudizio se necessario i testimoni a conferma delle contestazioni.
Per la spedizione vale la data del timbro postale, quindi la richiesta può essere inviata anche il decimo giorno utile.
É necessario scrivere entro questo termine riservandosi poi di integrare la richiesta raccogliendo la documentazione che potrà essere spedita anche successivamente qualora occorra tempo per reperirla.
Va ricordato che sono solidalmente responsabili l’agenzia di viaggio che ha venduto il pacchetto turistico, il vettore con cui si è viaggiato e il tour operator, il villaggio, l’albergo o altra struttura, ad es. un bed and breakfast.
Qualora non si arrivi ad un accordo bonario per il risarcimento, il turista danneggiato potrà citare in giudizio dinanzi il Giudice di Pace o il Tribunale competente i responsabili, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni oltre alle spese legali.