Tensostrutture e capannoni retrattili, come ampliare lo spazio produttivo all’occorrenza e velocemente

Secondo la giurisprudenza, queste strutture non provocando né un aumento di volume, né di superficie coperta, non necessitano di alcun permesso

 

Nelle aree industriali sono da tempo visibili particolari strutture telonate, che si ritraggono su carrelli e sono utilizzate come spazi temporanei, come sistemi modulari utili soprattutto alle aziende che si occupano di logistica, ma non solo. Si tratta, in genere, di strutture caratterizzate da elementi in metallo, coperte da telo in plastica, prive di opere murarie e di pareti chiuse, che si ritraggono fino a chiudersi completamente carrellate.
Esse sono diventate essenziali per permettere – ad esempio – temporanee modifiche delle linee produttive o per allocazioni di prodotti finiti prima della loro movimentazione. Insomma, decisamente utili ed elastiche nella loro funzione.

La loro diffusione ha portato a diversi punti di vista sulla loro rilevanza urbanistica, ma ormai va consolidandosi un orientamento secondo cui esse non hanno rilevanza alcuna, non modificandosi il territorio. Tali strutture secondo la giurisprudenza non provocano né un aumento di volume, né di superficie coperta e non configurano l’alterazione della sagoma dell’edificio. Rientrano, pertanto, nella categoria delle attività di edilizia libera, non necessitano di alcun permesso (né sono necessari altri titoli abilitativi nel momento in cui debba subire interventi manutentivi).

Ciò è possibile in quanto le stesse strutture non modificano la destinazione d’uso degli spazi esterni e sono facilmente rimovibili.

Questa è la posizione espressa in diverse pronunce giurisprudenziali, anche del Consiglio di Stato Vi sezione n. 306/2017; id: 1619 del 2016, ove si legge che «una struttura in alluminio destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico, non costituisce un intervento definibile come “nuova costruzione”, né come “ristrutturazione edilizia”, pertanto non si può definire attività soggetta al rilascio del permesso di costruire. Rientra, tra le attività di edilizia libera, così come definita dall’art. 6 del TU Edilizia».

Questo orientamento appare in linea con una tendenza anche del Legislatore addirittura per installazioni in zone vincolate paesaggisticamente. È stato emanato il D.P.R. n. 31 del 31 febbraio 2017 rubricato “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che prevede un procedimento autorizzatorio semplificato ex articolo 3 anche per l’installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10% della superficie coperta preesistente. Si percepisce un deciso favor per le installazioni produttive, essenziali per gli imprenditori che possono così operare in questi casi senza sottoporsi alle forche caudine della burocrazia comunale e della Sovrintendenza.

Mi pare un passo in avanti.