Il Tribunale adesso può omologare l’accordo anche in mancanza dell’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
Nel suo paradigma attuale la transazione fiscale (art. 182 ter l.fall.) rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra amministrazione finanziaria e/o enti gestori di forma di previdenza e assistenza obbligatorie, inserita nell’ambito del concordato preventivo (art. 160 e segg. l. fall.) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall.) che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario sia privilegiato che chirografario.
L’articolo 3 comma 1 bis del D.L. 07/10/2020 n. 125 (C.d. decreto Covid) ha modificato la disciplina della transazione fiscale, sia nell’ambito del concordato preventivo, sia degli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo tra l’altro: all’art. 180 comma 4) l. fall., in tema di concordato preventivo che: «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza del voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 e quando, anche sulla base della relazione del professionista di cui all’articolo 161 terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria»; all’art. 182 bis, comma 4) in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti: «il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria».
Inoltre all’art. 182 ter comma 5 l. fall, in tema di transazione fiscale, è stato previsto, tra l’altro, che nei casi sopra indicati: «l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale».
Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 4 dicembre 2020 è la loro portata è dirompente rispetto alla disciplina previgente poiché ne risulta agevolato tantissimo il procedimento di omologazione della transazione fiscale, veicolata attraverso l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo, mentre in passato l’inerzia dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie poteva costituire un ostacolo al buon esito della procedura.
Il modificato impianto normativo rappresenta una svolta importante nell’assetto degli equilibri e degli interessi che queste procedure di composizione della crisi d’impresa tendono a coniugare.
Tale mutato assetto è stato recepito dall’Amministrazione finanziaria, che nella recentissima circolare n. 34/E del 29/12/2020 rubricata: «Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi d’impresa» ha evidenziato testualmente che «in tale nuovo e complesso scenario, l’Agenzia delle Entrate è chiamata a profondere il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi d’impresa, fornendo, nell’esercizio della propria azione, un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l’attuale congiuntura economica, nell’ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali». Orbene, è evidente il cambiamento di prospettiva dell’Agenzia delle Entrate rispetto al passato: a una visione tradizionale che privilegiava esclusivamente l’interesse dell’amministrazione finanziaria, si sostituisce adesso una valutazione molto più ampia e sostanziale che mette in primo piano la necessità di affrontare l’attuale crisi economica favorendo l’effettiva rispesa della produzione e con questa dei livelli occupazionali. Nel perseguimento di questo obiettivo viene evidenziato anche il ruolo centrale degli imprenditori e dei professionisti che si occupano della gestione di questi procedimenti ai quali è richiesta una fattiva e leale collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. Sulla base di queste premesse, l’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito agli Uffici territoriali nuove istruzioni sulla valutazione delle proposte di transazione fiscale presentate dagli imprenditori che sostituiscono quelle emanate in precedenza, nonché indicazioni relative alla gestione dei rapporti con i rappresentanti dell’imprenditore e con il Commissario giudiziale nell’ambito del concordato preventivo.
La ratio sottesa all’istituto della transazione fiscale (art. 182 ter l. fall.) che nella prospettiva iniziale dell’Agenzia delle Entrate era nato per tutelare in misura prevalente, gli interessi erariali e l’azione amministrativa, è adesso mutata, anche nella visione del Fisco, poiché tesa a «contemperare i predetti interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali».
La nuova finalità è pertanto quella di individuare soluzioni condivise tra le imprese e l’amministrazione finanziaria per armonizzare gli interessi del mondo produttivo con quelli del Fisco. La prevalenza dell’interesse dell’impresa alla continuità aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali viene valorizzata proprio dalla possibilità per il tribunale di procedere adesso all’omologazione dell’accordo anche in mancanza dell’adesione dell’amministrazione finanziaria e/o degli enti previdenziali e assistenziali laddove tale adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dalla legge. L’interesse alla «conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa», è destinato a prevalere sempreché la proposta di soddisfacimento rivolta all’amministrazione finanziaria e/o agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.