Requisiti, modalità e destinatari di una misura che consente alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole la competizione nel mercato internazionale
Con l’art. 11 del Decreto Crescita viene riproposto il c.d. bonus aggregazioni. L’agevolazione consente, al ricorrere di particolari condizioni e a fronte dell’effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale gratuito dell’avviamento e del maggior valore attribuito a beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro.
La previsione di incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali non è nuova nel nostro ordinamento in quanto già introdotto, per la prima volta, con la Legge finanziaria 2007, per essere poi successivamente riproposto, con talune modifiche, dal D.L. 5/2009. Nella nuova disposizione non è più obbligatoria la presentazione dell’interpello. In ultimo, la Legge di Bilancio 2021 introduce un incentivo alle operazioni di aggregazione aziendale deliberate nel corso del 2021, che a differenza del bonus aggregazioni previsto dal Decreto Crescita, riconosce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate in capo ai partecipanti.
La ratio del bonus aggregazioni (versione Decreto Crescita) è quella di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole la competizione nel mercato internazionale. Le minori dimensioni delle aziende italiane si traducono in una inferiore produttività che ha un peso sul nostro sistema economico più spiccato rispetto al resto dell’UE. Si evidenzia infatti che il sistema produttivo italiano è caratterizzato da una ridotta dimensione delle imprese, tenuto conto che oltre il 99% delle imprese italiane ha meno di 50 addetti. La ridotta dimensione aziendale si riflette negativamente su molteplici aspetti dell’economia italiana, in particolare sotto il profilo della capacità di sostenere i costi connessi con l’attività di ricerca e sviluppo e della propensione all’esportazione, generando un divario di produttività tra le imprese più piccole e quelle più grandi.
I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), T.U.I.R. in particolare le S.p.A., S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato. Non rileva invece la natura giuridica delle società o delle imprese che vengono fuse o scisse, ma esclusivamente la natura giuridica del soggetto risultante dall’operazione. Pertanto il soggetto di partenza può essere un imprenditore individuale, una società di persone o di capitali.
In caso di fusione, il beneficio è il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio. Tale grandezza è la differenza positiva tra il valore del capitale sociale della società risultante dall’operazione di aggregazione e la somma dei patrimoni netti contabili delle società fuse alla data di efficacia giuridica dell’operazione.
Nelle operazioni di conferimento, invece, la natura dell’incentivo consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti dal conferitario a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali ed immateriali a seguito di conferimenti d’azienda effettuati in base all’art. 176 del Tuir.
In entrambi i casi il limite massimo dell’agevolazione fiscale è pari a euro 5.000.000.
L’agevolazione è di carattere temporaneo, riguardando le operazioni realizzate dal 1° maggio 2019 sino al 31 dicembre 2022. Per realizzate si intende il momento in cui l’operazione si perfeziona. Un’operazione di scissione/fusione si considera perfezionata dalla c.d. data di efficacia giuridica della stessa, identificata con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il Registro delle imprese, salva ipotesi di postdatazione dell’efficacia dell’operazione, nel qual caso rileva tale data di efficacia. In relazione ai conferimenti d’azienda, il momento di “realizzo” dell’operazione coincide con la data di iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c..
Le suddette disposizioni derogano al principio generale di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie e danno la possibilità alla società risultante dall’operazione di aggregazione di dedurre fiscalmente maggiori ammortamenti e avrà riflesso, altresì, sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d’imposta.
Per il riconoscimento del beneficio è richiesto che le imprese partecipanti all’operazione di aggregazione debbano rispettare i seguenti requisiti: essere operative, non far parte dello stesso gruppo societario, non essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% e non essere controllate, neppure indirettamente, dallo stesso soggetto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. Il requisito dell’operatività è da intendersi in senso “sostanziale”, con la conseguenza che il beneficio non potrà essere riconosciuto laddove le imprese risultino solo formalmente costituite da almeno un biennio, essendo invece necessario che venga esercitata un’effettiva attività commerciale. Le imprese che partecipano all’operazione di aggregazione non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%.
La decadenza dall’agevolazione avviene quando prima del periodo di osservazione, 4 periodi di imposta dalla data di effettuazione dell’operazione, siano compiute ulteriori operazioni straordinarie, ovvero quando nel medesimo lasso temporale siano ceduti i beni rivalutati o iscritti nell’operazione straordinaria.
La decadenza dall’agevolazione comporta, nell’esercizio in cui si decade, la necessità di versare le imposte dovute anche per gli esercizi precedenti sui maggiori valori non più riconosciuti ai fini Ires ed Irap.
Questi versamenti saranno relativi alle sole imposte senza sanzioni e interessi. In sostanza, è sufficiente che il veicolo finale in cui il bonus aggregazione ha esplicitato i propri effetti provveda a vendere uno o più elementi rivalutati nel periodo stesso in cui si è concretizzata l’operazione straordinaria e nei tre successivi perché l’intera operazione decada.